Detrazione Iva: solo con fattura elettronica 2019, il punto dell’Agenzia entrate

Redazione 14/11/18
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Niente detrazione Iva se non si emette la fattura elettronica. È uno degli importanti chiarimenti che l’Agenzia delle entrate ha fornito nel corso di un video-forum con la stampa di settore, organizzato proprio per fare il punto su questo importante adempimento fiscale che debutterà in modo obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2019.

Mentre nei casi di ritardi si applicherà una moratoria per il primo semestre 2019, che assicurerà sanzioni light, per chi oltrepassa i termini, ma invia la fattura comunque entro il termine per la prima Liquidazione Iva, nessuna tolleranza è prevista in caso di mancata fattura elettronica ai fini della detrazione sull’imposta del valore aggiunto sugli acquisti.

Vediamo in dettaglio questo e tutti gli altri chiarimenti che l’Agenzia delle entrate ha fornito, a poco più di un mese dall’entrata in vigore dell’e-fattura.

Tutte le novità sulla Fattura elettronica

Fattura elettronica 2019: l’unica modalità per ottenere la detrazione Iva

Come abbiamo anticipato a inizio articolo e come ha chiarito l’Agenzia delle entrate, per beneficiare della detrazione Iva si deve garantire l’invio della fattura elettronica. Non si potrà quindi detrarre l’Iva con la fattura cartacea emessa erroneamente, pena sanzioni. Si dovrà attendere l’emissione della e-fattura.

In breve, a partire dal 1° gennaio 2019 si dovrà essere in possesso obbligatoriamente della fattura elettronica per procedere alla detrazione Iva assolta sugli acquisti.

Le fatture prese in considerazione saranno datata 2019. Nessun problema invece per quelle datate 2018 emesse in modalità cartacea.

Leggi anche “Fattura elettronica tra privati 2019: esoneri, controlli e ultime novità”

Fattura elettronica 2019: ricezione e conservazione fatture

È assolutamente legittimo decidere di utilizzare una Pec diversa da quella ufficiale e istituzionale già attiva per ricevere le fatture elettroniche. Ecco un altro chiarimento fornito dal Fisco.

Anche chi non deve sottostare all’obbligo potrà comunque comunicare ai fornitori una Pec diversa dedicata alla ricezione delle fatture digitali.

Durante l’emissione della e-fattura a soggetti non titolari di Partita Iva poi, come spiegato, ci si deve comportare alla stregua dei Privati: bisognerà cioè trasmettere la fattura al sistema di interscambio (SDI) e consegnare copia analogica, avvisando che si tratta di una copia di cortesia, e comunicando che l’originale è presente nell’Area dedicata dell’Agenzia delle entrate.

Se invece si è in presenza di un fornitore obbligato alla produzione e invio di fattura elettronica, non avrà valore il documento in formato cartaceo. Si dovranno attendere i 4 mesi previsti in caso di mancata emissione fattura da parte del fornitore e nel mese successivo procedere all’autofattura, passando dal sistema di interscambio.

Fattura elettronica 2019: integrazione e reverse charge

Infine, l’Agenzia ha comunicato maggiori dettagli per le operazioni di reverse charge interno. In questi casi ci sono due strade:

  • Utilizzare il Sistema di interscambio (Sdi) per emettere autofattura. In questo caso, se si è scelto la conservazione dell’Agenzia, il documento sarà conservato automaticamente;
  • Produrre un documento separato da utilizzare come integrazione, nel quale indicare la base imponibile, l’aliquota e l’imposta. Il documento in oggetto in questo caso dovrà essere conservato assieme alla fattura originaria. Strada riservata a chi per la conservazione conta su altri servizi. E in questo caso non si potrà utilizzare il software messo a disposizione gratuitamente dalle Entrate.

Leggi anche “Fattura elettronica 2019: portale e guida dell’Agenzia entrate”

Fattura elettronica 2019: obbligo a partire da gennaio 2019

Ricordiamo brevemente che tutti questi chiarimenti si inseriscono in un momento di grande confusione generale e di ansia per un adempimento che dal 1° Gennaio 2019 sarà obbligatorio: la fattura elettronica appunto.

La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di, nonché l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Dal 1° gennaio 2019 l’e-fattura si applicherà sia a tutte le operazioni B2B, cioè Business to Business, dirette ad altri operatori Iva, sia alle operazioni B2C, cioè Business to Consumer, dirette ai consumatori finali.

Il Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019 ha confermato che l’obbligo di emissione e presentazione fattura elettronica sarà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2019, data in cui ci si dovrà per forza di cose adeguare.

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