Depenalizzazione, Ingiuria, Danneggiamento e altri Reati cancellati: addio al risarcimento?

Redazione 29/02/16
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Con i recenti decreti legislativi sulla depenalizzazione (n.7 e 8 del 2016), approvati dal Consiglio dei Ministri dello scorso 15 gennaio, e pienamente operativi dallo scorso 6 febbraio, ben 41 reati sono stati depenalizzati.

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REATI DEPENALIZZATI: C’E’ IL RISCHIO CHE SI ANNULLI IL DIRITTO AL RISARCIMENTO?

Una delle questioni sulla quali ora ci si interroga è la seguente: nel caso in cui il reato per il quale sia stata già emessa una sentenza penale non definitiva faccia parte di quelli appena depenalizzati (che peraltro, già di per sé comporta la revoca della condanna) che destino viene riservato alla parte della sentenza penale che stabilisce il risarcimento, vale a dire agli effetti civili della condanna?

Il soggetto leso, costituitosi parte civile, vedrà annullarsi anche il diritto al risarcimento, o al contrario, almeno per quanto riguarda gli effetti civili della decisione potrà mantenerli validi?

Il problema si pone soprattutto per le pregresse condanne dei reati di ingiuria e di danneggiamento, in quanto, dal punto di vista statistico, sono quelle più numerose.

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A scogliere il nodo della questione le Sezioni Unite della Cassazione, a cui è stata rimessa la decisione da una recente ordinanza della Quinta Sezione (n. 7125/2016).

NUOVA DEPENALIZZAZIONE: LA SVISTA DEL LEGISLATORE, QUALI CONSEGUENZE?

Le perplessità sono scaturite da quella che può essere definita una vera e propria svista da parte del legislatore il quale ha mancato di precisare quale sarà la specifica sorte della parte in cui le sentenze già emesse, non definitive, decidono sul risarcimento, a seguito della depenalizzazione delle fattispecie criminose per le quali, appunto, si è provveduto a procedere.

Nello specifico, come anticipato sopra, la riforma sulle nuove depenalizzazioni ha visto emanati due decreti legislativi:

1) il primo (D.lgs. n. 8/2016) ha cambiato in illeciti amministrativi alcuni reati ora depenalizzati.

In particolare, esso prevede esplicitamente che nel caso in cui sia stata pronunciata una condanna per una condotta ora non più penalmente rilevante, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve decidere esclusivamente sulla parte della sentenza attinente agli interessi civili;

2) il secondo, invece, (D.lgs. n. 7/2016) ha modificato in illeciti civili altre tipologie di reati, anch’essi depenalizzati, in questo caso però sostituendo la pena con una doppia sanzione pecuniaria, una da corrispondere alla Cassa delle ammende e l’altra quale risarcimento della parte lesa.

Differentemente rispetto al decreto precedente, però, il legislatore non ha disciplinato il destino che avranno gli interessi civili. La diretta conseguenza della mancanza porterebbe a ritenere che l’abolizione del reato porti con sé anche la decisione sugli effetti civili della sentenza e dunque il risarcimento.

Tuttavia, questa soluzione potrebbe sembrare poco coerente rispetto all’impianto generale del nostro ordinamento che stabilisce l’autonomia della sentenza civile da quella penale.

A chiarire i dubbi, quindi, interverrà la pronuncia delle Sezioni Unite.

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