Il decreto ingiuntivo in quaestio ha esito favorevole con condanna del cliente convenuto. L’avvocato di quest’ultimo, successivamente, nonostante il passaggio in giudicato del decreto ed a seguito del mutamento del quadro giurisprudenziale a proposito degli interessi anatocistici, conviene in giudizio la medesima banca chiedendo la restituzione di tutte le somme corrisposte in eccesso anche, e soprattutto, a titolo di interessi.
La domanda viene respinta sul riflesso che la formazione del giudicato esterno impedisce di tornare a discutere della misura degli interessi dovuti. Su questi presupposti, il giudice condanna l’avvocato, in solido col suo cliente, al pagamento delle spese di lite a favore della controparte.
Ebbene, tutte le forme di azione che eccedono o deviano rispetto all’obiettivo della tutela dell’interesse sostanziale, ripercuotendosi non solo sul risultato finale ma anche sulla durata del processo, realizzano un abuso del processo.
Nel nostro ordinamento manca una precisa definizione di abuso del processo: una base normativa può essere individuata nell’art. 88 c.p.c., il quale impone alle parti ‘’il dovere di lealtà e probità’’. Nel contesto normativo-concettuale, è sempre maggiore la tendenza a considerare l’abuso del processo come ‘’la mera proiezione’’ dell’abuso del diritto. Istituto, quest’ultimo, ricavato nel nostro ordinamento mediante la combinazione di più norme, ex artt. 833 c.c., 1175 c.c., 1337 c.c., 1366 c.c., 1375 c.c., e quindi privo, anch’esso, di una precisa definizione codicistica. Nonostante ciò, nel’attuale evoluzione legislativa dell’ordinamento comunitario, rispetto alla categoria dell’abuso del diritto, si sono concretizzati processi di positivizzazione.
Per la prima volta, in assoluto, l’istituto dell’abuso del diritto è stato disciplinato all’interno della Carta di Nizza, ex art. 54, rubricato per l’appunto “divieto dell’abuso del diritto” (quale fonte primaria del diritto comunitario, da Trattato di Lisbona). Ebbene, da una complessiva analisi giurisprudenziale-comunitaria risulta configurabile una puntuale definizione.
L’esercizio abusivo di un diritto si ha al ricorrere di due elementi: 1) ogniqualvolta un diritto sia esercitato per un fine diverso da quello per il quale tale diritto sia stato legislativamente predeterminato; 2) con l’ulteriore consapevolezza, da parte del titolare del diritto esercitato, dell’abusività del comportamento tenuto. Tale definizione risulta essere un essenziale presupposto per chi guarda al processo come ad un mero strumento “usato” per esercitare la propria pretesa sostanziale. Laddove è configurabile un abuso del diritto può simmetricamente essere ravvisabile anche un abuso del processo: in rapporto alla sua funzione dinamica di strumento per la protezione di un interesse da tutelare. In questo contesto, le norme deontologiche, interne al nostro ordinamento, si pongono, sicuramente, in sintonia con le esigenze di prevenzione dell’abuso.
L’art. 6 del Codice di Deontologia Forense, rubricato “doveri di lealtà e correttezza“, prevede che “l’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con malafede o colpa grave“. Ed ancora, l’art. 36.2 del C.D.F., “autonomia del rapporto“, prevede che “l’avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità“. Un’azione inutile e gravosa non solo danneggia la sfera giuridica e patrimoniale dell’assistito ma integra contemporaneamente un abuso del processo. Per completamento, l’art. 14 del C.D.F., “dovere di verità“, opera un bilanciamento tra la libertà di difesa e il principio di lealtà, rispettando il pluralismo dei valori in gioco.
Si rileva una chiara sintonia tra comando deontologico e divieto di abuso del processo: il primo rafforza il secondo.
Il Tribunale di Cagliari, nella sentenza nr. 2247 del 19 giugno del 2008, condanna, in maniera inedita, il comportamento del difensore perchè contrario al dovere di lealtà e correttezza, ex art. 6 C.D.F.. E’ la prima sentenza di condanna del legale, in solido con il cliente, alle spese a favore della controparte, ex art. 94 c.p.c.. A dire della Corte, il caso configura un abuso del processo: l’interessato avrebbe proposto l’azione nonostante la sua palese infondatezza, stante la preclusione del giudicato, e l’avrebbe continuata nonostante il giudice avesse, con ordinanza, invitato la parte a trattare espressamente la questione del giudicato non ammettendo i mezzi istruttori richiesti (…).
Insomma, la deontologia si mostra senza dubbio “uno strumento di rafforzamento” delle regole poste a presidio del giusto processo. I doveri-comandi deontologici dovrebbero costituire sempre, nella prassi, ulteriori strumenti di garanzia, incrementando quella “necessaria coerenza” tra diritto ed azione e quindi tra interesse sostanziale e mezzi apprestati per la sua tutela. E’ diritto acquisito: il giudice ha l’obbligo di “conoscere” ed applicare le norme deontologiche. Il tema dell’abuso del processo ha, evidentemente, nei tempi attuali, amplissime prospettive di sviluppo…
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