In particolare l’ente assicurativo ha ricordato gli adempimenti in capo al datore di lavoro, in primis l’invio della denuncia di infortunio tramite i canali telematici disponibili sul portale inail.it.
A seguire un riepilogo delle sanzioni connesse all’omesso, tardivo o incompleto invio delle denunce, oltre alle azioni richieste per gli eventi di infortunio con prognosi non superiore a tre giorni escluso quello dell’evento.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Scarica il testo della Circolare Inail numero 24
Denuncia di infortunio: come funziona
Al datore di lavoro è fatto obbligo di denunciare all’INAIL gli infortuni accaduti ai lavoratori, prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per la copertura economica dell’evento.
La denuncia dev’essere presentata:
- Entro due giorni da quello in cui il datore ne ha avuto notizia;
- Entro ventiquattro ore dall’evento nei casi di infortuni mortali ovvero infortuni per i quali ricorre il pericolo di morte;
corredata, dal 22 marzo 2016, dai riferimenti del certificato medico, già trasmesso all’INAIL da parte del medico o della struttura sanitaria che lo ha rilasciato (ad esempio il pronto soccorso).
L’invio delle denunce avviene esclusivamente con modalità telematiche, grazie ai servizi messi a disposizione sul portale inail.it.
Non sono tenuti alla trasmissione online:
- I datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici;
- I datori di lavoro non imprenditori per gli eventi che coinvolgono lavoratori occasionali.
In queste ipotesi è sufficiente inviare la denuncia tramite Posta elettronica certificata (Pec) alla sede INAIL competente ovvero, se sprovvisti di Pec, per posta.
Denuncia di infortunio: termine per l’invio
Come anticipato, il termine per l’invio della denuncia di infortunio è due giorni, decorrenti dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’evento.
Nelle ipotesi in cui si accerti che l’azienda non è venuta a conoscenza tanto dei riferimenti del certificato medico quanto dell’infortunio, il termine per la trasmissione decorre dalla “data di ricezione da parte del datore di lavoro della richiesta della denuncia di infortunio”, trasmessa dalla sede competente via Pec, ovvero per posta in caso di constatata assenza di Posta certificata. Al di fuori dei casi citati:
- Presenza di un certificato medico d’infortunio rilasciato al lavoratore;
- Richiesta di denuncia da parte della sede INAIL;
non è ravvisabile in capo all’azienda alcun obbligo di presentazione della denuncia di infortunio.
La circolare chiarisce altresì, si legge nel testo, che “per quanto riguarda il termine di due giorni per presentare la denuncia di infortunio, il giorno iniziale da cui esso decorre è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore” il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria.
Se il termine di scadenza coincide con un giorno festivo, quello slitta al primo giorno successivo non festivo. Al contrario, in presenza di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato giorno feriale.
Per le franchigie, applicabili agli infortuni prognosticati guaribili entro tre giorni dall’evento, se la durata “si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia”.
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Denuncia di infortunio: sanzioni
La circolare INAIL ricorda che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per i casi di omessa, tardiva o incompleta denuncia di infortunio è compresa tra 1.290,00 e 7.745,00 euro.
L’ottemperanza alla diffida obbligatoria comporta il pagamento di una somma pari all’importo minimo, nello specifico 1.290,00 euro. Se il trasgressore o l’obbligato in solido non provvedono alla regolarizzazione ed al pagamento della sanzione entro il termine di quindici giorni è applicata la sanzione ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale (1.290,00 euro).
Qualora il trasgressore, ricorda sempre la circolare INAIL, non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti, la pratica è notificata al competente Ispettorato territoriale del lavoro il quale provvederà all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione sino all’eventuale iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Denuncia di infortunio: comunicazione al SINP
È fatto obbligo al datore di lavoro di comunicare in via telematica all’INAIL ed all’IPSEMA, nonché per loro tramite al SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro):
- Ai fini statistici ed informativi;
- Entro quarantotto ore dalla ricezione del certificato medico;
i dati e le informazioni relativi agli infortuni che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
Al fine di agevolare gli utenti, l’INAIL ha reso disponibile sul proprio portale il servizio “Comunicazione / denuncia di infortunio”. Quest’ultimo contiene altresì la funzione “converti in denuncia” riservata agli infortuni sul lavoro:
- Inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni, che il datore di lavoro ha comunicato al SINP tramite l’INAIL;
- Con prognosi estesa, successivamente alla comunicazione di infortunio, oltre i tre giorni.
La conversione permette al datore di lavoro di adempiere all’obbligo di invio della denuncia di infortunio, recuperando i dati già presenti nella comunicazione.
In particolare l’omessa comunicazione all’INAIL e, per il suo tramite, al SINP:
- Degli infortuni superiori a tre giorni (assolta grazie alla denuncia di infortunio) comporta la sanzione amministrativa da 1.228,50 a 5.528,28 euro;
- Degli eventi da uno a tre giorni è colpita da una sanzione amministrativa da 614,25 a 2.211,31 euro.
L’applicazione della misura, prevista per l’omessa comunicazione al SINP entro quarantotto ore degli infortuni superiori a tre giorni, esclude la sanzione sopracitata da 1.290,00 a 7.745,00 euro per le ipotesi di mancata, tardiva o incompleta denuncia all’INAIL.
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