Il motivo dell’accoglimento, da come si legge in sentenza, si basa sulla natura del provvedimento di diniego, il quale, non versandosi in un caso di condanna con applicazione della pena accessoria della decadenza della potestà genitoriale bensì in quello dissimile della “sospensione” della stessa per 16 anni, non poteva di conseguenza essere preso “de plano senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio“. Alla base, dunque, dell’accoglimento ‘supremo’ del ricorso della donna contro l’ordinanza del presidente del Tribunale di Sorveglianza, il quale aveva precedentemente negato la richiesta di detenzione domiciliare, si configura una semplice questione procedurale.
Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, infatti, il 20 agosto 2012, aveva bocciato l’istanza presentata dalla tristemente nota ‘madre di Cogne’ in quanto, così si poteva dedurre dal ragionamento, la misura dei domiciliari non poteva essere concessa nei confronti di “chi ha subito una condanna con l’applicazione accessoria della decadenza della potestà genitoriale“. Ora la Cassazione ha però deciso di annullare senza rinvio il decreto impugnato, restituendo in toto gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
E la Corte, pronunciandosi sul caso, è così intervenuta: “È pur vero che può, in astratto, porsi la questione giuridica, esplicitamente affrontata dal P.G. in sede, della confusione dei due istituti giuridici in parola ai sensi della disciplina ostativa, ma tanto conferma la necessità di un apprezzamento interpretativo e di una decisione al riguardo nel rispetto del contraddittorio delle parti secondo quanto stabilito dall’art. 666 c.p.p. come regola processuale generale”.
“Deve, pertanto, essere annullato senza rinvio, -ha proseguito la Cassazione- con trasmissione degli atti per una nuova deliberazione nelle forme previste, il provvedimento in esame perché, in quanto assunto ‘de pIano’ e senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, esso è inficiato da nullità d’ordine generale e di carattere assoluto”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento