L’efficacia della risposta all’istanza di interpello vale anche per i comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto della stessa, ad eccezione della rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’Amministrazione finanziaria che, tuttavia, si estende solo ai comportamenti futuri. La presentazione dell’istanza di interpello, poi, è priva di effetti sia sulle scadenze previste delle norme tributarie, che sulla decorrenza dei termini di decadenza e non implica la sospensione o l’arresto dei termini di prescrizione. Inoltre il decreto stabilisce che sia l’Amministrazione finanziaria a provvedere alla pubblicazione delle risposte rese in alcuni casi, quali:
- quando il parere sia stato reso in relazione a norme recentemente approvate o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali;
- quando un numero cospicuo di contribuenti abbia presentato domande che hanno come oggetto la stessa questione o questioni tra loro analoghe;
- quando siano segnalati comportamenti non conformi da parte degli Uffici;
- in ogni altro caso in cui il chiarimento reso è ritenuto di interesse generale.
Coloro che possono presentare l’istanza di interpello sono tutti i contribuenti, anche non residenti, e i sostituti o responsabili dell’imposta, a condizione che l’istanza sia riferita a casi personali e concreti. Tutte le istanze, inoltre, vanno presentate prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o dell’assolvimento di altri obblighi tributari, comunque correlati alla fattispecie cui fa riferimento l’istanza. Quest’ultima deve contenere: i dati identificativi dell’istante e eventualmente del suo legale rappresentante; il riferimento agli ordinamenti che disciplinano il diritto di interpello; circostanza e descrizione della fattispecie; le disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione; l’enunciazione della soluzione avanzata; il domicilio presso cui comunicare la risposta e infine la sottoscrizione da parte dell’istante o del suo legale rappresentante o procuratore generale.
Se l’istanza manca di alcuni requisiti spetta all’Amministrazione sollecitare il contribuente a provvedere alla regolarizzazione entro 30 giorni. I termini per la risposta decorrono a partire dal giorno in cui è stata fatta la regolarizzazione. Le istanze non sono ammesse qualora siano prive dei dati identificativi dell’interpellante, della circostanza e della specifica descrizione della fattispecie; non siano preventivamente presentate; non ricorrano le condizioni di incertezza; abbiano ad oggetto una questione sulla quale il contribuente abbia già ottenuto parere; trattino materie oggetto della procedura di ruling internazionale o nuovi investimenti; abbiano ad oggetto questioni sulle quali siano già state avviate attività di controllo al momento della presentazione dell’istanza e di cui il contribuente sia venuto formalmente a conoscenza; il contribuente, se sollecitato all’integrazione di alcuni dati, non vi abbia provveduto entro il termine previsto.
In riferimento alle disposizioni attuative e procedurali, le modalità di presentazione e comunicazione delle istanze di interpello, nonché gli Uffici a cui le stesse dovranno essere inviate e quelli adibiti alle relative risposte, saranno indicati tramite provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Alle istanze che sono state invece presentate prima dell’emanazione degli ultimi provvedimenti verranno applicate le disposizioni vigenti alla data di presentazione della domanda.
Riguardo invece allo schema di decreto di attuazione della delega fiscale recante “misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”, approvato anch’esso definitivamente ieri, in questo caso la principale novità riguarda la previsione di una norma volta ad agevolare i contribuenti che sono in difficoltà con il pagamento dei debiti fiscali. Viene inoltre introdotta la possibilità di accedere ad un ulteriore piano di rateazione da parte di tutti i contribuenti decaduti nei 24 mesi precedenti l’entrata in vigore del decreto. Accogliendo le richieste espresse dalla Commissione Finanze della Camera, la nuova disposizione stabilisce infatti che per le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione da cui i contribuenti siano decaduti nei 24 mesi antecedenti l’entrata in vigore del suddetto decreto, i contribuenti possano avanzare richiesta (entro 30 giorni dall’entrata in vigore) affinché le medesime somme possano essere oggetto di un nuovo piano di rateazione, ripartito fino a un massimo di 72 rate mensili.
Lo schema di decreto rivede anche le disposizioni sul compenso spettante a Equitalia per l’attività di recupero, prevedendo una riduzione dall’8 al 6% dell’onere di riscossione sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi (percentuale ulteriormente ridotta del 50% se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella). Qualora il soggetto in debito provveda al pagamento delle somme iscritte a ruolo entro 60 giorni dalla data di ricezione della cartella di pagamento, è posto a suo carico un onere pari, rispettivamente, all’1% delle somme riscosse in caso di riscossione spontanea, o al 3% negli altri casi.
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