Definizione agevolata delle liti pendenti, come compilare il nuovo modello

C’è tempo fino al 2 ottobre per concludere la lite pagando un importo agevolato con il nuovo modello dell’Agenzia delle Entrate

Redazione 27/07/17
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I contribuenti che hanno liti pendenti con il Fisco hanno tempo fino al 2 ottobre per risolverle con la definizione agevolata. Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 21 luglio scorso con il quale ha approvato il modello di domanda e le
relative istruzioni.

Definizione agevolata, a quali liti pendenti si può applicare?

La definizione agevolata riguarda non soltanto le controversie instaurate contro avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione e ai ruoli. Restano, invece, escluse le liti relative al rifiuto alla restituzione di tributi, quelle di valore indeterminabile, come, ad esempio, per il classamento degli immobili e, più in generale, quelle per le quali manchino importi da versare da parte del contribuente.

Secondo il decreto correttivo (DL 50/2017), è possibile “definire” le liti in cui
il ricorso in primo grado sia stato notificato dal contribuente entro il 24 aprile 2017 e
per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non sia ancora
concluso con pronuncia definitiva.

Come si calcola la somma da versare?

Per la definizione agevolata occorre pagare gli importi spettanti all’Agenzia, richiesti con l’atto impugnato e ancora in contestazione, con esclusione delle sanzioni collegate ai tributi contestati e degli interessi di mora.

“Se la lite riguarda esclusivamente sanzioni non collegate ai tributi o interessi di mora – precisa l’Agenzia dell’Entrate – , la definizione comporta l’abbattimento al 40 per cento degli importi in contestazione. Sono naturalmente da sottrarre gli importi già versati in pendenza di giudizio e, chi ha già presentato entro il 21 aprile scorso la domanda di definizione agevolata dei carichi affidati prevista dall’art. 6 del DL 193/2016, scomputa anche gli importi dovuti per detta “rottamazione” dei ruoli, dovendo usufruire unitamente delle due agevolazioni”.

C’è tempo fino al 2 ottobre per concludere la lite

Il 2 ottobre scade il termine per versare gli importi dovuti o la prima rata e presentare la relativa domanda di definizione della controversia mediante trasmissione
telematica. Ciò può avvenire tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un
qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, ovvero in maniera diretta per i contribuenti
abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia.

È possibile pagare in un’unica soluzione, o, se l’importo netto dovuto è superiore ai duemila euro, in due o tre rate, (da versare con F24, con possibilità di avvalersi della compensazione).
Per il pagamento in 2 rate, la prima rata (40%) deve essere versata entro il 2 ottobre 2017, la seconda (60%) entro il 30 novembre 2017.
Per il pagamento in 3 rate, la prima (40%) va pagata entro il 2 ottobre 2017, la seconda (40%) entro il 30 novembre 2017, la terza e ultima (20%) entro il 2 luglio 2018.
Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017.

Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.
I codici tributi da esporre sull’F24 saranno istituti da una risoluzione dell’Agenzia.

Leggi anche La versione finale della definizione agevolata delle liti tributarie con l’Agenzia delle Entrate

Come compilare il modello

Il modello è composto, oltre che dal frontespizio, da una serie di sezioni in cui vanno indicati i dati necessari a identificare:

  • il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado,
  • il soggetto che, se diverso dal primo, essendovi subentrato o avendone la legittimazione, presenta la domanda,
  • la controversia tributaria oggetto di definizione,
  • l’atto impugnato,
  • l’importo dovuto per la definizione e le relative modalità di pagamento.

Il modello può essere trasmesso esclusivamente in via telematica (attraverso un apposito servizio web che sarà reso disponibile sul sito dell’Agenzia):

  • direttamente dai contribuenti interessati (è necessario, però, essere abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia),
  • per il tramite di un soggetto incaricato (ad esempio, commercialista, ragioniere, perito commerciale, consulente del lavoro), che consegna copia dell’istanza trasmessa,
  • recandosi presso un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia, che attesta la presentazione diretta della domanda, consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

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