È necessario accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all’interno della sezione “Servizi per > Richiedere”, utilizzare la funzione “Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (art. 11, D.L. 50/2017)” per la compilazione e la trasmissione.
Ricordiamo che la definizione agevolata è possibile solo per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio – compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio – nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 aprile 2017, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.
Sono escluse dalla definizione agevolata le liti di valore indeterminabile e, più in generale, quelle senza importi da versare, come, ad esempio, quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi.
Per usufruire della definizione agevolata il contribuente deve presentare telematicamente una domanda di definizione per ogni singolo atto impugnato, in maniera diretta e autonoma attraverso i servizi telelmatici, oppure recandosi persso un ufficio territoriale dell’ Agenzia oppure attraverso un intermediario abilitato.
I contribuenti interessati devono trasmettere la domanda e pagare l’intero importo agevolato o la prima rata, in caso di rateazione per importi superiori ai duemila euro, entro il 2 ottobre.. Se non ci sono somme da pagare, la definizione si perfeziona semplicemente con l’invio telematico della domanda.
Per maggiori informazioni è disponibile la sezione apposita sul sito dell’ Agenzia: “Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Definizione agevolata liti pendenti.
Fonte: Fisco Oggi
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento