La deducibilità delle ricariche telefoniche per i lavoratori autonomi

Matteo Tambalo 11/01/16
In questo breve contributo si vuole fornire risposta alla ricorrente domanda di molti lavoratori autonomi che si chiedono se sia possibile portare in deduzione dai compensi conseguiti nel corso dell’anno le spese sostenute per l’acquisto di ricariche telefoniche.

Preliminarmente si ricorda che il comma 3-bis dell’articolo 54 del DPR 22.12.1986 n. 917 (“TUIR”) prevede che “le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento”.

Nella risoluzione 17 maggio 2007, n. 104/E è stato evidenziato che i suddetti limiti fiscali operano sia per la telefonia fissa che per quella mobile, sempre che utilizzata nell’ambito della attività professionale o artistica, nonché per i beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software) utilizzati per la connessione telefonica operata nell’ambito dell’attività artistica o professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche.

Con specifico riguardo alle ricariche telefoniche, la circolare 45/E del 2008 ha precisato testualmente che “stante il tenore della norma, devono essere ricondotte nell’ambito delle spese deducibili anche quelle sostenute per l’acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate trattandosi di costi relativi all’impiego dei servizi telefonici. Resta inteso che, ai fini del riconoscimento della deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, i predetti costi siano connotati dei requisiti della inerenza (all’attività professionale o artistica svolta) e della tracciabilità della spesa (che sia stata effettivamente sostenuta dal contribuente e che siano note le modalità di pagamento utilizzate)”. In riferimento a quanto da ultimo precisato nella citata circolare, si ritiene che un metodo che può essere utilizzato per consentire la tracciabilità della spesa sia quello di effettuare il pagamento della ricarica online, mediante il proprio servizio di home banking, stampando in seguito la relativa ricevuta.

Un ultimo appunto va effettuato con riguardo a coloro i quali risultano assoggettati al regime dei minimi. Al riguardo si evidenzia che nella circolare 7/E del 2008 ― in risposta a specifico quesito nel quale si chiedeva se, per i beni in relazione ai quali le norme del TUIR prevedono un regime a deducibilità limitata (come ad esempio quello relativo ai telefonini), tali limitazioni trovino applicazione anche nel regime dei minimi ― è stato sostenuto che “a prescindere dalle disposizioni del TUIR che prevedono uno specifico limite di deducibilità per le spese di acquisto delle autovetture e dei telefonini, si ritiene che, come precisato con la circolare n. 73/E del 2007, al paragrafo 2.1, trattandosi di beni ad uso promiscuo, tali spese rileveranno, in ogni caso, nella misura del 50 per cento del relativo corrispettivo”. Conseguentemente si ritiene che anche le spese sostenute per l’impiego di telefoni cellulari, quali l’acquisto delle ricariche telefoniche, da parte di contribuenti assoggettati al regime dei minimi, saranno deducibili, al ricorrere dei requisiti di inerenza e tracciabilità della spesa, solamente nella misura del 50%, a differenza di quanto previsto nel citato comma 3-bis dell’art. 54 del TUIR.

Matteo Tambalo

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