Con la pubblicazione, dunque, si sono rese vigenti da subito quelle norme che non necessitano di decreti o disposizioni attuative, tra cui alcune delle agevolazioni previste per le nuove imprese votate in maniera peculiare alla tecnologia e al progresso.
Le misure che hanno ottenuto subito effetto con l’uscita del decreto 179/12 in Gazzetta ufficiale, sono specificamente quelle che prevedono incentivi per il reddito sociale e i lavoratori presi alle dipendenze delle imprese con il bollino “start-up”.
Intanto, è utile ricordare che “per start up si intende una società di capitali di diritto italiano le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate e in cui la maggioranza delle quote o azioni sono detenute da persone fisiche“, avendo quale oggetto lo sviluppo e la vendita di servizi innovativi in campo tecnologico.
Questo, dunque il dna fondativo di una start-up, per come la intende il decreto sviluppo bis, benedetto, soprattutto in questi stessi articoli, dal ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera.
Va, comunque, ricordato che a rientrare nel novero delle start-up, sono le realtà non operative da più di 48 mesi e tale per cui la sua produzione annua non oltrepassi i 5 milioni di euro.
E’ dunque alle imprese dentro questi steccati normativi, che vengono adottati fin da ora alcuni importanti bonus, nell’ottica di una proliferazione di questo genere di imprese, che qualcuno non ha esitato a rinominare una “Silicon valley italiana”.
Restando coi piedi piantati a terra, vediamo quali sono questi vantaggi. In prima analisi, saranno immediatamente operative le novità in fatto di occupazione. Il decreto varato dal governo prevede che le start-up possano formalizzare contratti a tempo determinato nell’intervallo tra i sei mesi e i quattro anni dall’inizio attività.
Avendo la possibilità di rinnovare senza particolari limitazioni, le start-up godono di una sorta di deroga dalla riforma del lavoro, dove invece si propende per una limitazione rigida al rinnovo dei contratti a termine.
Maggiore flessibilità, dunque, per le start-up rispetto al mercato inteso in senso generale: esse potranno anche, in via teorica, affidare quote, azioni e strumenti finanziari agli stessi occupati, nel momento in cui si darà vita a un piano di stimolo.
Sul fronte del reddito ascrivibile ai soci, a questo proposito, si specifica che tali assegnazioni di quote o titoli azionari non verranno conteggiati per fini contributivi o fiscali come reddito imponibile. Alla base di questo principio si trova la libertà di definizione, per le start-up, dei diritti di assegnazione dei titoli alla compagine societaria.
Come accedere alle nuove misure ad-hoc per le start-up? Nonostante le norme siano di fatto già vigenti, ci vorrà comunque un’altra dose di pazienza: con la pubblicazione in Gazzetta del decreto sviluppo bis, infatti, si sono aperte le iscrizioni alle liste delle imprese più giovani e all’avanguardia del Paese. Elenchi che resteranno aperti per 60 giorni a partire proprio da venerdì scorso, dopodiché si darà veramente il via agli incentivi.
Per soddisfare questo requisito indispensabile, e usufruire dei bonus, sarà dunque obbligatorio consegnare al registro delle imprese una “certificazione di garanzia“, sotto forma di dichiarazione, della genuinità della start-up.
Dunque, altri due mesi di attesa per poter godere di vantaggi concreti: in ogni caso, non è da escludere che ulteriori misure in attesa del provvedimento attuativo – come quella che detrae per 3 anni l’Irpef del 19% – possano ottenere, nel frattempo, l’agognato timbro di validità.
Leggi il testo pubblicato in Gazzetta del decreto sviluppo bis
Vai allo speciale start-up innovative
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento