Decreto Sostegni: tutte le misure e aiuti per lavoratori, famiglie e disoccupati

Paolo Ballanti 22/03/21
La riunione del Consiglio dei Ministri tenutasi lo scorso venerdì 19 marzo ha approvato un Decreto legge recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza COVID-19”. Il testo, denominato in breve Decreto “Sostegni”, stanzia risorse pubbliche pari a 32 miliardi di euro con lo scopo di contrastare la diffusione del virus COVID-19 oltre ad una serie di misure socio – economiche di:

  • Sostegno a imprese e operatori del terzo settore;
  • Tutela del lavoro e contrasto alla povertà.

Tra i principali provvedimenti in tal senso troviamo:

  • Proroga del blocco dei licenziamenti sino al 30 giugno 2021;
  • Proroga degli ammortizzatori sociali con causale “COVID-19”;
  • Indennità pari a 2.400 euro per i lavoratori stagionali con contratto a termine, variabile invece tra i 1.200 ed i 3.600 euro per i lavoratori sportivi;
  • Rifinanziamento pari ad 1 miliardo di euro del Reddito di cittadinanza;
  • Rinnovo di tre mesi del Reddito di emergenza e ampliamento dei beneficiari;
  • Proroga delle misure per i lavoratori in condizioni di fragilità.

Decreto Sostegni approvato: tutte le misure

Analizziamoli nel dettaglio.

Decreto Sostegni: proroga Cassa integrazione “COVID-19” 

L’articolo 8 del Decreto “Sostegni” introduce, per i lavoratori in forza alla data della sua entrata in vigore, ulteriore tredici settimane di Cassa integrazione ordinaria (CIGO) a beneficio dei datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19.

I periodi di Cassa sono fruibili dal 1° aprile al 30 giugno 2021, senza alcun obbligo di pagamento del contributo addizionale all’INPS.

Ricordiamo che la recente Legge di bilancio 2021 (Legge numero 178 del 30 dicembre 2020) ha previsto tredici settimane di CIGO dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, a prescindere dall’accesso o meno dell’azienda agli ammortizzatori COVID-19 nel corso dei periodi precedenti.

Lo stesso Dl “Sostegni” prevede (articolo 8 comma 2) ventotto settimane di Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) ed assegno ordinario erogato dal FIS con causale “COVID-19”, dal 1° aprile al 31 dicembre 2021. Anche per questi trattamenti è escluso il pagamento del contributo addizionale.

La Manovra 2021 ha introdotto anche in materia di CIGD e assegno ordinario, la possibilità di ricorrere agli strumenti in parola dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.

Da ultimo, il Dl “Sostegni” ripropone, per una durata massima di 120 giorni dal 1° aprile al 31 dicembre 2021, l’accesso alla Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19. Come avvenuto per gli altri trattamenti di sostegno, le disposizioni del Decreto “Sostegni” giungono dopo che la Legge di bilancio ha previsto dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 l’accesso ad un massimo di 90 giorni di CISOA.

Decreto Sostegni: Indennità una tantum per lavoratori del turismo

L’articolo 10 del Decreto “Sostegni” è dedicato all’indennità una tantum riconosciuta a talune categorie lavorative colpite dagli effetti economici dell’emergenza COVID-19.

In particolare (comma 1) il Dl riconosce ai soggetti già destinatari dell’indennità ai sensi del Decreto “Ristori” (Decreto legge numero 137/2020 convertito in Legge numero 176/2020) un’ulteriore tranche pari a 2.400 euro.

La stessa cifra è altresì riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo e stabilimenti termali, i quali abbiano cessato involontariamente il rapporto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Dl “Sostegni”, oltre ad aver prestato almeno trenta giornate di lavoro nel periodo appena citato. Gli stessi soggetti non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente, pensione o NASPI alla data di entrata in vigore del Decreto.

L’indennità è estesa anche ai dipendenti in somministrazione, utilizzati presso imprese operanti nel turismo e stabilimenti termali ed in possesso degli stessi requisiti richiesti ai lavoratori stagionali sopra citati.

Decreto Sostegni: altri beneficiari dell’indennità

L’articolo 10 comma 3 estende l’indennità una tantum di 2.400 euro ad una serie di lavoratori dipendenti o autonomi, diversi da quelli appartenenti al settore turismo e stabilimenti termali, che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il rapporto di lavoro.

Ci si riferisce a:

  • Lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione impiegati in settori diversi da turismo e stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Dl “Sostegni”, oltre ad aver svolto almeno 30 giornate di lavoro nello stesso arco temporale;
  • Lavoratori intermittenti che abbiano svolto l’attività lavorativa per almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto “Sostegni”;
  • Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali nel periodo 1° gennaio 2019 – data di entrata in vigore Decreto “Sostegni” (in virtù del quale abbiano versato alla Gestione separata almeno un contributo mensile), altresì privi di alcun contratto il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
  • Incaricati delle vendite a domicilio con reddito 2019 (proveniente dall’attività citata) superiore a 5 mila euro, titolari di partita IVA attiva ed iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del “Sostegni”.

I soggetti appena citati non devono essere, alla data di presentazione della domanda:

  • Titolari di un contratto di lavoro subordinato (ad esclusione del contratto di lavoro intermittente);
  • Titolari di pensione diretta.

Da ultimo, l’indennità di 2.400 euro è riconosciuta anche ai lavoratori dello spettacolo:

  • Con almeno trenta contributi giornalieri dal 1° gennaio 2019 all’entrata in vigore del “Sostegni”, con un reddito non superiore a 75 mila euro;
  • Con almeno sette contributi giornalieri dal 1° gennaio 2019 all’entrata in vigore del Decreto ed un reddito non eccedente i 35 mila euro.

Decreto Sostegni: Reddito di cittadinanza

Le risorse pubbliche destinate a finanziare il Reddito di cittadinanza vengono incrementate (articolo 11) in misura pari ad un miliardo di euro.

E’ altresì previsto in via eccezionale per l’anno 2021 il mantenimento del sussidio nel caso in cui i componenti del nucleo familiare stipulino uno o più contratti a termine, a patto che il reddito familiare risulti comunque pari o inferiore a 10.000 euro.

Decreto Sostegni: Reddito di emergenza

 L’articolo 12 del Dl “Sostegni” riconosce altre tre quote del Reddito di emergenza (REM) ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica.

Le singole tranche del REM saranno pari ad un importo base di 400 euro da moltiplicare per il parametro risultante dall’apposita scala di equivalenza, in base al numero dei componenti il nucleo familiare.

Reddito di emergenza 2021: confermata la proroga nel Decreto Sostegni

Decreto Sostegni: lavoratori fragili

L’articolo 15 del Decreto “Sostegni” è riservato alle misure in favore dei lavoratori in condizione di fragilità, recentemente prorogate al 28 febbraio 2021 dalla Legge di bilancio. In particolare è estesa al 30 giugno 2021 la disposizione (inizialmente prevista dal Decreto “Cura Italia”) riguardante l’equiparazione dei periodi di assenza al ricovero ospedaliero, a beneficio di lavoratori con handicap grave ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologie oncologiche o svolgimento di relative terapie salvavita.

Inoltre, è spostata al 30 giugno 2021 la disposizione (prevista sempre dal Decreto “Cura Italia”) in base alla quale i lavoratori fragili svolgono di norma l’attività in regime di smart working, eventualmente attraverso l’adibizione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento ovvero grazie allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Ultimo ma non meno importante vengono fatti salvi gli effetti delle disposizioni citate per il periodo di “vuoto normativo” dal 1º marzo scorso sino all’entrata in vigore del Decreto.

Leggi anche “Fisco e riscossione: tutte le novità del Decreto Sostegni”

 

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Commento analitico di tutte le misure fiscali e sul lavoro del Decreto Sostegni, per aiutare imprese, lavoratori autonomi e famiglie in difficoltà.

 

Paolo Ballanti

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