La legge, in vigore dal 25 luglio, introduce alcune modifiche rispetto all’impianto del Decreto legge 73 oltre ad abrogare i D.l. numero 89 e 99 rispettivamente del 22 e 30 giugno 2021.
Per quanto riguarda le misure in materia di lavoro e occupazione, il “Sostegni-bis” e la legge di conversione prevedono la possibilità di accedere ad ulteriori settimane di ammortizzatori sociali (anche non COVID-19), oltre a favorire, attraverso il cosiddetto “contratto di rioccupazione”, l’inserimento lavorativo di soggetti disoccupati.
Riconosciute inoltre disposizioni straordinarie di favore per i contratti a termine e l’indennità di disoccupazione NASPI, senza dimenticare l’estensione del Reddito di emergenza e dell’indennità una tantum per lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo.
Analizziamo le novità in dettaglio.
Decreto Sostegni bis, approvazione definitiva: i nuovi aiuti in arrivo
Decreto Sostegni bis: Contratto di rioccupazione
Introdotto dall’articolo 41 del Decreto 73 il cosiddetto “contratto di rioccupazione”.
La misura sperimentale, valevole dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, si caratterizza per la stipula di un contratto a tempo indeterminato, finalizzato a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti disoccupati.
La stipula del contratto in parola comporta la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, avente lo scopo di garantire l’adeguamento delle competenze professionali dell’interessato con il nuovo contesto lavorativo.
Il contratto di rioccupazione porta in dote all’azienda l’esonero totale dal versamento dei contributi INPS (a carico del datore di lavoro) nel limite massimo di 6 mila euro annui per sei mesi.
L’applicazione della misura è subordinata all’approvazione da parte della Commissione Europea sugli aiuti di stato.
Contratto di rioccupazione, via libera dalla Commissione Europea: come funzionerà
Decreto Sostegni bis: deroghe per i contratti a termine
Un’importante novità in tema di contratti a termine arriva dall’articolo 41-bis del “Sostegni-bis”. È prevista, sino al 30 settembre 2022, la possibilità di stipulare rapporti a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi (comunque nel rispetto dei ventiquattro mesi complessivi), anche per le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali.
Viene pertanto aggiunta un’ulteriore causale a quelle già esistenti:
- Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività;
- Esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
tale da consentire al rapporto a termine di avere una durata eccedente i dodici mesi.
Decreto Sostegni bis: indennità stagionali
Entro il 30 settembre prossimo, talune categorie lavorative (tra le quali si citano lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo) costrette a ridurre, sospendere o cessare l’attività per effetto delle ricadute socio-economiche dell’emergenza COVID-19, potranno presentare domanda all’INPS per accedere all’indennità una tantum di 1.600 euro prevista dall’articolo 42 del “Sostegni-bis”.
La tranche è inoltre estesa (ed erogata in via automatica senza dover presentare un’apposita richiesta) ai beneficiari della prestazione riconosciuta dal Decreto “Sostegni” (D.l. n. 41/2021 convertito in L. n. 69/2021).
Decreto Sostegni bis: Cassa integrazione
L’articolo 40 comma 1 del “Sostegni-bis” riconosce ventisei settimane di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in deroga, nel periodo 26 maggio – 31 dicembre 2021.
Il trattamento è riservato alle realtà che abbiano registrato nel primo semestre 2021 un calo di fatturato pari almeno al 50%, rispetto allo stesso periodo del 2019.
Decreto Sostegni bis: esonero contributo addizionale CIG
Sempre l’articolo 40 prevede al comma 3, per i datori di lavoro che dal 1° luglio 2021 sospendono o riducono l’attività con accesso alla CIG ordinaria o straordinaria non COVID-19, l’esonero dal versamento all’INPS del contributo addizionale, calcolato in base alle ore di cassa.
L’esenzione, valida fino al 31 dicembre prossimo, comporta l’applicazione, sino alla stessa data, del blocco ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo sia individuali che collettivi.
Decreto Sostegni bis: nuova CIGS in deroga
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività per eventi legati all’emergenza COVID, cui non spetta l’accesso alla Cassa integrazione ordinaria o straordinaria, hanno a disposizione tredici settimane di CIGS in deroga fruibili entro il 31 dicembre prossimo.
La misura, disciplinata dall’articolo 40-bis del “Sostegni-bis”, comporta l’applicazione, sino alla fine dell’anno, dello stop ai licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo.
Decreto Sostegni bis: CIG settore tessile e moda
Diciassette settimane di Cassa integrazione dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, riconosciute dall’articolo 50-bis a beneficio delle aziende dei settori:
- Industrie tessili;
- Confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia;
- Fabbricazione di articoli in pelle e simili.
La CIG ordinaria prevista dal “Sostegni-bis”:
- Non comporta il pagamento del contributo addizionale all’INPS;
- Prevede sino al 31 ottobre 2021 lo stop ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo individuali o collettivi.
Decreto Sostegni bis: riduzione NASPI
Prevista sino al 31 dicembre 2021 la sospensione del meccanismo di riduzione mensile dell’indennità di disoccupazione NASPI.
Il sussidio, ricordiamolo, è soggetto ad un taglio del 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Riduzione che si ripete nella stessa misura per tutti i successivi mesi di erogazione della misura.
Il “Sostegni-bis” ha sospeso pertanto la decurtazione del 3% sino al 31 dicembre 2021. L’ammontare delle prestazioni resta confermato nell’importo in pagamento al 26 maggio scorso.
Dal 1° gennaio 2022, salvo ulteriori proroghe, ritornerà ad applicarsi la riduzione. Di conseguenza, le prestazioni che hanno avuto decorrenza antecedente al 1° ottobre 2021 saranno calcolate applicando le riduzioni stabilite in base ai mesi di sospensione.
Riduzione NASpI: stop alla decurtazione fino al 31 dicembre 2021
Decreto Sostegni bis: assegno una tantum professionisti disabili
L’articolo 37 del “Sostegni-bis” estende a lavoratori autonomi e liberi professionisti con disabilità l’assegno una tantum di:
- 600 euro mensili relativo ai mesi di marzo e aprile 2020;
- 1.000 euro mensili per maggio 2020.
Le domande per accedere al Reddito di ultima istanza hanno come scadenza il 31 luglio 2021.
Decreto Sostegni bis: Reddito di emergenza
Il “Sostegni-bis” ha riconosciuto quattro ulteriori mensilità del Reddito di emergenza (REM). Le quote, relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, spettano (previa domanda da inoltrare all’INPS entro il 31 luglio) ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti economico – patrimoniali.
L’ammontare mensile del sussidio, introdotto con lo scopo di contrastare le ricadute socio – economiche della pandemia, è determinato in 400 euro mensili, elevabili in base al numero ed alle caratteristiche dei componenti il nucleo familiare, sino ad un massimo di 800 euro mensili (840 se sono presenti disabili gravi o non autosufficienti).
E-book utili:
Decreto Sostegni bis: novità della conversione in legge
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