Decreto Sostegni bis: tutte le esenzioni e agevolazioni fiscali

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Dal fisco al lavoro, dai contributi a fondo perduto alle agevolazioni per i giovani, queste ed altre sono le misure del Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021) in vigore dal 26 maggio scorso, per favorire la ripartenza economica del Paese.

Sono presenti nel decreto bonus e agevolazioni per i lavoratori stagionali, bonus per la sanificazione e l’acquisto di DPI e inoltre vi sono nuovi ristori per le aziende e misure per la liquidità.

Per il sostegno all’economia e l’abbattimento dei costi fissi delle imprese si segnala il credito d’imposta per canoni di locazione ed affitto di immobili ad uso non abitativo per i mesi da gennaio a maggio 2021, il contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici che viene prorogato fino a luglio 2021, e il rinvio a gennaio 2022 dell’entrata in vigore della cosiddetta plastic tax.

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Decreto Sostegni bis: contributi a fondo perduto

Il decreto Imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali (Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.

Mentre sono ancora in fase di erogazione i fondi stanziati dal primo decreto Sostegni, il nuovo provvedimento ripropone con alcune novità, i contributi a fondo perduto per le partite Iva colpite dalla crisi economica a causa del Covid-19.

Per i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto, è riconosciuto un nuovo contributo in automatico, (senza domanda), di importo pari alla somma erogata dal primo decreto Sostegni.

Il contributo è accreditato dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

Un ulteriore contributo (alternativo) a fondo perduto è riconosciuto alle partite Iva con ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro nel 2019, e per i quali l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

A chi ha già ottenuto l’erogazione del contributo automatico, pari all’importo di quanto riconosciuto in ragione del primo decreto Sostegni (41/2021), la nuova quota di aiuto a fondo perduto verrebbe riconosciuta in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020

Un terzo contributo a fondo perduto, spetterà ai titolari di partita Iva che hanno subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio nel 2020 rispetto al 2019, e terrà conto dei ristori già erogati nel 2020 e 2021. Un decreto del MEF, stabilirà le regole e l’ammontare da erogare.

Per favorire la continuità delle attività economiche per le quali, è stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del Sostegni “Bis”, la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi, viene istituito il Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse. Uno specifico decreto individuerà i soggetti beneficiari, ammontare dell’aiuto, e modalità di erogazione.

Decreto Sostegni bis: proroga della riscossione

E’ stata prorogato al 30 giugno 2021 il termine di sospensione dell’attività dell’Agente della Riscossione, e salvo nuove ulteriori proroghe, i contribuenti saranno chiamati al pagamento entro il 31 luglio. Si ricorda che la proroga riguarda i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e di accertamento esecutivi affidati all’Agente della Riscossione, l’invio di nuove cartelle esattoriali e procedure esecutive come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

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Decreto Sostegni bis: bonus affitti per partite Iva

Nel decreto è presente la riedizione del bonus affitti del 60% per le partite Iva (soggetti esercenti attività d’impresa arte e professioni) e 30% in caso di servizi a prestazioni complesse e affitto di azienda. Si tratta del credito d’imposta introdotto dal decreto Rilancio (commi 1,2 e 4 dell’articolo 28 del D.L. 34/2020) e successivamente prorogato che, secondo quanto delineato dal nuovo decreto, spetta per i canoni di locazione relativi ai mesi che vanno da gennaio a maggio 2021.

I beneficiari dell’aiuto sono i titolari di partita Iva in possesso dei requisiti per ottenere il fondo perduto del primo decreto Sostegni, ovvero:

  • limite di ricavi e compensi pari a 15 milioni di euro nel 2019;
  • calo medio mensile di fatturato e corrispettivi tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 inferiore almeno al 30% rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Tale requisito non deve essere rispettato se l’attività è iniziata dal 2019.

Per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggi, tour operator il bonus è esteso fino al 31 luglio 2021 (era previsto fino al 30 aprile). Secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 28 del decreto rilancio, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50%.

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Decreto Sostegni bis: torna il bonus sanificazione

Nel decreto è contenuta una variante del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (Dpi).

Il fine è sempre quello di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19. Il nuovo credito d’imposta spetta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

Beneficiari sono le imprese, i lavoratori autonomi, gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo previsto dall’articolo 13-quater, comma 4, del D.L. 34/2019.

Spetta quindi anche ai privati proprietari di un immobile, utilizzato per affitti brevi, quali le case vacanze, i B&B gestiti da privati in forma non imprenditoriale o le altre unità abitative ammobiliate ad uso turistico.

Il credito d’imposta massimo è di 60mila euro (che corrisponde a spese per un massimo di 200 mila euro) per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

Per le modalità di applicazione e di fruizione si dovrà attendere un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo credito potrà essere utilizzato sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione in F24.

Decreto Sostegni bis: accesso al credito e liquidità delle imprese

Il decreto Sostegni “Bis” prevede una serie di disposizioni per garantire l’accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle imprese, estendendo interventi già in vigore e l’attuazione di nuovi.

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale, e sono prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le PMI e da Garanzia Italia di Sace. La moratoria al 31 dicembre 2021 riguarda:

  • le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;
  • i prestiti non rateali;
  • le rate di finanziamenti e dei canoni di leasing.

Per beneficiare di questa ulteriore proroga della moratoria occorrerà far pervenire una comunicazione al soggetto finanziatore.

Per favorire la patrimonializzazione delle imprese, è previsto un regime transitorio straordinario della disciplina dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale proprio, è riconosciuto un rendimento nozionale con applicazione di una aliquota del 15%, con la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021.

Viene introdotta un’agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da parte delle persone fisiche in Start-up e Pmi innovative. Le plusvalenze realizzate da persone fisiche, che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di Start up e Pmi innovative, dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette ad imposizione.

Leggi anche: “Canoni locazione non percepiti: come funziona l’esonero Irpef”

 

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Tutte le novità del Decreto Sostegni Bis, D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 in materia di fisco, lavoro e sostegno alle imprese.

 

 

Giuseppe Moschella

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