Decreto semplificazioni 2019, forfetario, rottamazione, scadenze. Le novità

Il 2019 si potrebbe prospettare come un anno dedicato alle semplificazioni, il primo documento definitivo, convertito nella Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019 è il cosiddetto Decreto Semplificazioni (D.L. 135 del 14 dicembre 2018). La nuova disposizione ha stabilito importanti novità che afferiscono a differenti settori, con particolare riferimento all’ambito tributario.

Sul tema delle semplificazioni sembra essere ripreso l’iter parlamentare di una ennesima proposta di legge riguardante gli adempimenti fiscali, iter che se portato a termine determinerebbe date le disposizioni previste, una rivoluzione del calendario fiscale e degli adempimenti.

Di seguito si evidenzieranno alcune disposizioni definitive previste dal decreto sulle semplificazioni fiscali (D.L. 135/2018) in più si effettuerà un accenno a quelle che sono alcune delle proposte messe in campo e relative alle “nuove” semplificazioni.

Semplificazioni 2019: Ires no profit

Tra le disposizioni da segnalare nel Decreto Semplificazioni (D.L. 135/2018), vi è la reintroduzione dell’Irpef ridotta per le imprese non profit.

Dopo una serie di accese polemiche, l’esecutivo è tornano indietro sull’aliquota Ires per il settore non profit, e alla fine è stata reintrodotta la riduzione alla metà della suddetta aliquota per chi opera in particolari settori.

La nuova modifica tuttavia si è concretizzata nel rinvio dell’abrogazione dell’articolo 6 del D.P.R. 601/1973, che era stata disposta dalla Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 51, Legge 145 del 30 dicembre 2018), fino al periodo d’imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis.

Il comma 52-bis è stato introdotto dalla Legge di conversione del Decreto Semplificazioni, e prevede che con successivi provvedimenti, dovranno essere individuate misure di favore, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei princìpi di solidarietà e sussidiarietà.

Semplificazioni 2019: regime forfettario

Un’altra interessante novità ha riguardato il regime forfettario e, nello specifico la causa di esclusione prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della L. 190/2014, in forza della quale è precluso l’accesso al regime alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

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Il decreto sulle semplificazioni, in sede di conversione, ha previsto che la suddetta causa di esclusione non trova applicazione nei confronti dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni,

Semplificazioni 2019: rottamazione ter

Importanti novità vi sono per la rottamazione-ter, con l’aumento delle possibilità di beneficiare della stessa. I soggetti che avevano aderito alla “rottamazione-bis”, potevano essere ammessi al nuovo beneficio solo se avevano effettuato il pagamento delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre entro il 7 dicembre 2018.

Tale condizione viene eliminata con la conseguenza che possono accedere alla c.d. “rottamazione-ter” anche i soggetti che non hanno effettuato il versamento entro il 7 dicembre 2018.

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Si specifica che i contribuenti che hanno effettuato il pagamento entro il 7 dicembre 2018, possono beneficiare dell’automatico differimento del versamento delle restanti somme, il quale deve essere eseguito in un massimo di 18 rate consecutive (5 anni) di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019 e le restanti 16 rate ripartite nei successivi 4 anni, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023.

I debiti non interamente versati entro il 7 dicembre 2018, possono essere definiti versando le somme dovute in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero in deroga alle regole ordinariamente previste, in 3 anni, nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Semplificazioni 2019: saldo e stralcio

Con riferimento al “saldo e stralcio delle cartelle”, in caso di mancato accoglimento della dichiarazione di adesione e conseguente inclusione automatica nella “rottamazione-ter” viene previsto che il pagamento possa essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 17 rate, di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi.

Il pagamento può essere effettuato in 9 rate, nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018 le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (tre anni).

Fatturazione elettronica

Passando all’Iva, sono state previste le ipotesi di divieto di fatturazione elettronica anche per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, erogano prestazioni sanitarie. Il nuovo divieto si affianca a quello già previsto dall’articolo 10 bis D.L. 119/2018, in forza del quale non possono emettere le fatture elettroniche i soggetti che sono obbligati a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria, anche in caso di effettivo mancato invio a seguito dell’opposizione manifestata dal contribuente.  E’ comunque necessario trasmettere la fattura elettronica a fronte di tutte le altre prestazioni rese dai suddetti soggetti che non possono essere qualificate come sanitarie.

Consulta lo speciale Fattura elettronica

Regime Iva cessioni apparecchi elettronici

Con l’obiettivo di contrastare fenomeni illeciti nel settore della commercializzazione, tramite piattaforme online, di determinate tipologie di beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop), viene introdotta una specifica disciplina antielusione e antievasione Iva.

Se ad esempio un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto i beni.

In questo caso i soggetti passivi che favoriscono le vendite o le cessioni a distanza dei richiamati beni elettronici si considerano come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, si evince che tali soggetti devono soggiacere al meccanismo dell’inversione contabile.

Semplificazioni: verso un nuovo calendario fiscale

Come anticipato, è stato ripreso l’iter relativo ad una proposta di legge ferma in commissione Finanze alla Camera che riguarda nuove semplificazioni fiscali, e pare che l’intento sia quello di stravolgere il calendario e gli adempimenti dichiarativi.

Ad esempio il versamento del saldo delle imposte che risultano dal modello Redditi potrebbe essere differito dal 30 giugno al 16 luglio, e l’invio delle dichiarazioni dei redditi dal 31 ottobre potrebbe slittare al 30 novembre (o anche a fine anno), inoltre la trasmissione telematica della CU potrebbe slittare dal 7 al 16 marzo.

A prima vista potrebbe sembrare solo uno slittamento delle date con un calendario che senza effettive semplificazioni risulterà comunque congestionato (spostando le date di scadenza, senza interventi semplificativi, si determinerà un accavallamento con altre date). Viste le diverse proposte, ci potrebbe essere un vero e proprio uno stravolgimento degli adempimenti fiscali attualmente vigenti, auspicabile se si determinerebbe una effettiva semplificazione.

In concomitanza dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica, è prevista l’abolizione della comunicazione dei dati delle liquidazioni dell’imposta sul valore aggiunto (Iva), inoltre si dovrebbe arrivare alla comunicazione annuale dello spesometro, e a meno appuntamenti con l’esterometro, che potrebbe diventare anch’esso annuale.

Dichiarazioni redditi: nuove scadenze

Potrebbe essere soppresso il modello dichiarativo 770 inserendo una integrazione del modello F24 con l’indicazione del codice fiscale del contribuente che subisce la ritenuta d’acconto. Sempre in tema di dichiarazione, l’amministrazione finanziaria è tenuta a diffondere gli applicativi informatici, i modelli, le istruzioni e in genere gli strumenti necessari ad assolvere correttamente gli adempimenti richiesti ai contribuenti con congruo anticipo, prima dell’inizio del periodo d’imposta interessato e comunque non oltre sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l’adempimento.

Versamenti unitari

Tra le proposte, è previsto anche l’ampliamento dell’ambito operativo del versamento unitario F24 con  possibilità di compensazione, estendendone l’applicazione all’imposta sulle successioni e donazioni, all’imposta di registro, all’imposta ipotecaria, all’imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all’imposta di bollo, ai tributi speciali e ai tributi locali, nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l’inosservanza della normativa catastale.

Per saperne di più sulle novità fiscali del 2019 consigliamo questo volume:

Giuseppe Moschella

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