Il terzo provvedimento economico, dopo il Cura Italia e il decreto Liquidità, era stato approvato in Consiglio dei Ministri il 13 Maggio 2020, e pubblicato in seguito in Gazzetta. Approdato poi in Parlamento per l’iter di conversione in legge, è stato approvato in prima battuta dalla Camera lo scorso 9 luglio.
Fino all’ultimo step in Aula del Senato, dove è stata accordata la fiducia posta dal Governo ad un testo che prevede interventi per 55 miliardi di euro per limitare l’impatto economico dell’emergenza sanitaria su imprese, lavoratori con partite Iva, dipendenti, famiglie e terzo settore.
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Si tratta, in ordine cronologico, del terzo provvedimento importante – senza contare i vari Dpcm succedutisi in brevissimo tempo, per combattere l’espandersi del Coronavirus.
Lo scopo comune sia del D.L. n. 9/2019 che del “Decreto Cura Italia”, nonché del “Decreto Liquidità” e del Decreto Rilancio, è quello di sostenere economicamente famiglie e lavoratori, anche se molti di essi lamentano di non aver ricevuto ancora adeguate coperture finanziarie nel periodo di lockdown.
Vediamo nel dettaglio tutte le misure per le famiglie previste nel Decreto Rilancio convertito in legge.
>> Principali novità del Decreto Rilancio in sintesi
Decreto Rilancio per famiglie: il Reddito di emergenza
Come riportato nell’art. 87 è stato istituito, a decorrere dal mese di maggio 2020, il Reddito di emergenza, denominato “Rem”, quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le domande per il Rem possono essere presentate all’Inps entro il termine del mese di giugno 2020. L’agevolazione economica verrà erogata dall’INPS in due quote, moltiplicate per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ciascuna pari all’ammontare di 400 euro.
Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda e nelle mensilità in cui il beneficio viene erogato, salvo diversa specificazione, dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare, nel mese precedente alla richiesta del beneficio e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio del Rem stesso;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, massimale incrementato di
5.000 euro in caso di presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) - un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.
Incompatibilità
Attenzione: il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito:
- il bonus 600 euro previsto dal D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”);
- “reddito di ultima istanza” per i professionisti;
- Cassa Integrazione o iscritti al Fondo di integrazione salariale.
Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, percettori di:
- pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi alle soglie indicate precedentemente;
- reddito di cittadinanza.
Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.
In riferimento alla richiesta, riconoscimento ed erogazione del Rem si applicano le medesime modalità del Reddito di Cittadinanza. Il Rem è comunque richiesto tramite modello di domanda predisposto dall’INPS e presentato secondo le modalità stabilite dall’Istituto Previdenziale.
Decreto Rilancio per famiglie: NASpI e DIS-COLL
Le prestazioni di NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di sostegno al reddito erogate in merito all’emergenza COVID-19.
L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Decreto Rilancio per famiglie: aumento pensioni invalidità
A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato incostituzionale l’importo di 285,66 euro delle pensioni di invalidità, il Decreto Rilancio convertito in legge ha approvato un emendamento che aumenta l’importo dell’assegno erogato ai titolari di invalidità. Lo ha fatto istituendo un Fondo speciale per raddoppiare di fatto la somma, che sarà di 516 euro.
Decreto Rilancio per famiglie: nuove soglie d’accesso per il Reddito di cittadinanza
In relazione alla situazione di crisi economica e sociale determinata dall’emergenza epidemiologica, per le domande di riconoscimento del RdC, presentate dal 1° luglio 2020 sino al 30 ottobre 2020, i requisiti reddituali e patrimoniali sono così modificati:
- la soglia del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è incrementata da 9.360 euro a 10.000 euro;
- la soglia del valore del patrimonio immobiliare è incrementata da 30.000 euro a 50.000 euro;
- la soglia del valore del patrimonio mobiliare è incrementata da 6.000 euro a 8.000 euro oltre agli incrementi ivi previsti.
> Reddito di cittadinanza: la guida completa al sussidio <
Decreto Rilancio per famiglie: congedo parentale COVID-19
Per quanto riguarda il congedo parentale straordinario, introdotto dal Decreto Cura Italia, per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli fino a 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Decreto Rilancio per famiglie: bonus baby-sitting
In alternativa al congedo COVID-19, le famiglie possono usufruire del bonus baby-sitting, che sale da 600 euro a 1.200 euro, e si estende a servizi educativi territoriali, centri ricreativi e servizi innovativi per la prima infanzia.
Per i medici, infermieri e operatori sanitari il bonus sale da 1.000 euro a 2.000 euro.
Decreto Rilancio per famiglie: lavoro agile
Per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato.
I lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, fino al 31 luglio 2020 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici di proprietà del dipendente.
La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.
Decreto Rilancio per famiglie: permessi 104 fino a giugno
Anche per maggio e giugno 2020, i permessi 104 aumentano di ulteriori 12 giorni. Se li sommiamo ai 3 giorni di permesso al mese normalmente previsti dalla legge, ecco che diventano 18 giorni di permessi.
A riguardo è doveroso ribadire che il Decreto non prevede alcuna proroga oltre giugno per questi permessi. Molti lettori ci hanno chiesto dell’eventualità di usufruirne anche per luglio e agosto. La risposta attualmente è no. Questo perché nel provvedimento convertito in legge è stato confermata all’articolo 73 solo la proroga per i mesi di maggio e giugno 2020. Nulla di più.
Ecco il testo dell’articolo 73:
“Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 1. All’articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole “aprile 2020” sono aggiunte le seguenti: “e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.”. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265”.
Decreto Rilancio per famiglie: Ecobonus auto 2020
In arrivo l’Ecobonus auto 2020, con incentivi fino a 3.500 euro per chi acquista un’auto Euro 6 (categoria che comprende anche vetture a benzina e gasolio) e rottama un mezzo vecchio almeno di 10 anni. L’incentivo si dimezza se non c’è rottamazione di veicoli.
>> Ecobonus auto plus 2020: come funziona, cumulo, sconti e condizioni
Il bonus auto vale fino al 31 dicembre 2020 per auto con prezzi fino a 40 mila euro. Auto green: l’incentivo arriva a 10 mila euro per le elettriche e a 6.500 per le ibride. Per moto e motorini elettrici o ibridi l’ecobonus nel 2020 sale fino a 4 mila euro in caso di rottamazione di un vecchio due ruote. Incentivo anche senza rottamazione, ma fino a 3 mila euro.
Decreto rilancio per famiglie: superbonus 110%
Arriva anche il superbonus edilizio per gli interventi di ristrutturazione e migliorativi in condomìni, villette ed edifici residenziali (privati e pubblici). In particolare un ecobonus e sismabonus e innalzati a una maxi-percentuale di sconto a uno del 110%.
Si tratta di una detrazione nella misura del 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (eco bonus).
Decreto rilancio per famiglie: sisma bonus
È stata introdotta anche una detrazione del 110% per le spese sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per interventi volti alla riduzione del rischio sismico. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%.
Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Decreto rilancio per famiglie: impianti fotovoltaici
Per le spese sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici eseguita congiuntamente a interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico, spetta una detrazione del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati ed è comunque subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito; non è invece cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione.
Decreto rilancio per famiglie: bonus di 80 euro e trattamento integrativo di 100 euro
Per l’anno 2020, il bonus di 80 euro e il trattamento integrativo di 100 euro (che l’ha sostituito a partire dal 1° luglio 2020) spettano ai lavoratori dipendenti in possesso dei necessari requisiti anche se gli stessi risultano incapienti a causa del minor reddito di lavoro prodotto nel 2020 per le conseguenze connesse all’emergenza sanitaria.
Il credito, non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro (artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020), è riconosciuto dal sostituto d’imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Decreto rilancio per famiglie: bonus vacanze 2020
Si tratta del bonus vacanze in arrivo per incentivare gli italiani e trascorrere le proprie vacanze in Italia: un buono erogato sotto forma di tax credit per le famiglie con un Isee fino a 40mila euro. Il credito sarà utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre, per pagare soggiorni in servizi e strutture ricettive in Italia. Il credito è utilizzabile in favore di un solo componente per nucleo familiare nel limite massimo di 500 euro.
Il credito è 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona. Il credito è fruibile nella misura del 80% come sconto e del 20% come detrazione.
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Mai come in questo periodo il tema degli ammortizzatori sociali è stato così sentito dall’intero sistema produttivo. In occasione della pandemia Covid19 ed alle conseguenti chiusure degli esercizi commerciali e dei siti produttivi il ricorso agli ammortizzatori sociali ha coinvolto praticamente tutto il mondo del lavoro. Un vero stress-test dell’impianto disegnato dal D.lgs 148/15. Il decreto legislativo, inserito nella più ampia manovra passata alla storia come JobsAct, traendo esperienza dalla crisi del 2009 ha previsto al fianco degli ammortizzatori sociali “storici” (il sistema della cassa integrazione ordinaria e straordinaria) una copertura rispetto a settori, fino a quel momento, poco interessati alla gestione di temporanee crisi d’impresa. Le considerazioni che si possono fare a valle del dramma Coronavirus, ed alle conseguenze che lo stesso ha determinato nel mondo del lavoro ed al nuovo assetto che ne deriva degli ammortizzatori sociali, sono diverse. Partirei dal porre quattro questioni che ritengo primarie:1) ha senso disegnare tanti sistemi e procedure diverse per affrontare i medesimi problemi? Non sarebbe più corretto giungere ad un meccanismo unico per rispondere alle crisi d’impresa?2) in che rapporto si deve porre sistema di ammortizzatori conservativi con un meccanismo di politiche attive del lavoro che favorisca la mobilità e la ricollocazione della forza lavoro?3) se il beneficiario dell’ammortizzatore sociale è il lavoratore come inquadrare l’inadempienza contributiva del datore di lavoro? Quali le sue conseguenze?4) chi deve pagare il sistema di ammortizzatori sociali? Il mondo del lavoro o la fiscalità generale?Sono quesiti importantissimi quelli che ci lascia come eredità la crisi della pandemia del 2020. Per provare a fornire una complessiva, sia pure in termini generali, risposta ritengo che sia necessario partire dalla valutazione di quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato in questi mesi.Avere tanti strumenti differenti suddivisi per tipologia e dimensione d’impresa crea una difficoltà enorme di gestione del sistema obbligando sia gli operatori professionali (consulenti del lavoro) che la PA ad impiantare, conoscere e manutenere sistemi tecnologici differenti. La tecnologia in una situazione del genere diventa un amplificatore di burocrazia. Esattamente il contrario dell’approccio digitale ai problemi. Un sistema non si semplifica trasformando moduli cartacei in digitali, si semplifica utilizzando l’analisi digitale per un suo ripensamento. Quindi uno strumento “tagliato su misura” per ogni impresa non diventa sinonimo di strumento idoneo, al contrario crea una babele di procedure nella quale è difficile districarsi. A tutto ciò deve aggiungersi che il D.lgs 148 ha previsto la creazione di ammortizzatori sociali di comparto, i fondi bilaterali, creati dalle forze sociali di settore. Un simile impianto prevede un presupposto fondamentale. La chiarezza di chi sia rappresentativo di un settore e quale sia la contrattazione collettiva di effettivo riferimento. Senza di ciò il sistema di finanziamento di questi fondi rischia di entrare in quel complesso di dubbi interpretativi che ha sempre accompagnato gli istituti presenti nella cd. “parte obbligatoria” del CCNL alla stregua degli enti bilaterali, della sanità integrativa o della previdenza complementare. In definitiva se non si parte dalla vigenza erga omnes di talune disposizioni diventa impossibile pretendere la contribuzione e, conseguentemente in un sistema puramente assicurativo, la prestazione.Veniamo al punto successivo. In mancanza di contribuzione manca la prestazione. Questo è evidente in un impianto assicurativo classico ma il concetto è difficilmente traslabile in un meccanismo di sicurezza sociale in cui il contraente (datore di lavoro) ed il beneficiario (lavoratore) sono soggetti diversi. La prestazione consente di evitare il licenziamento del lavoratore ed il mantenimento del rapporto di lavoro sia pure in fase di temporanea sospensione. Si evita di generare disoccupazione involontaria. Pertanto, in ossequio all’art. 38 Cost., dovrebbe valere, per ogni tipologia di ammortizzatore, il principio dell’automaticità della prestazione fermo restando l’obbligo contributivo del datore di lavoro. Altro tema importante è quello relativo alla funzione propria degli ammortizzatori sociali. Il nome stesso “ammortizzatore” evoca la funzione di quel meccanismo che serve ad evitare colpi improvvisi ed a superare dossi o avvallamenti stradali con il minor danno possibile. Sul punto il richiamato D.lgs 148/15 aveva ben introdotto meccanismi che impedissero l’attivazione degli strumenti per funzioni diverse (pensiamo al caso di cessazione dell’attività aziendale) promuovendo in tali circostanze meccanismi di presa in carico del lavoratore da parte dei servizi di ricollocazione con supporto della assicurazione sociale per l’impiego (naspi). Negli anni questi concetti sono stati un po’ lasciati in disparte dal sistema che ha preferito “tornare all’antico” accantonando la ricollocazione dei lavoratori, propria delle politiche attive del lavoro, e privilegiando il sostegno al mancato reddito riprendendo quindi temi di politiche passive del lavoro. Un meccanismo così impostato rende difficile ipotizzare riprese occupazionali visto anche il dichiarato e mai realizzato potenziamento tecnico/organizzativo dei centri per l’impiego ai quali l’avvento della figura dei “navigator” non ha fornito alcun beneficio concreto.Ultimo tema sollevato è quello relativo al finanziamento degli ammortizzatori sociali. La questione è molto ampia e delicata. Mi limito solo a segnalare che la risposta dipenderà dalla funzione che il sistema darà agli stessi. Se rimanessero nell’alveo di uno strumento temporaneo di “sicurezza aziendale” il loro costo non potrà che essere a carico delle imprese e dei lavoratori. Se invece si evolvesse a meccanismo di generale ed universale difesa dalla povertà (reddito di cittadinanza), ancorchè temporanea, del lavoratore potrebbe aprirsi un tema di riconsiderare come destinatario del costo non il mondo del lavoro ma l’intera collettività. In questo caso l’aggravio per la fiscalità generale sarebbe compensato dal minor onere per le imprese che potrebbe tradursi con maggior gettito salariale e quindi maggior introito fiscale.Tematiche ampie e strutturali. Sicuramente lo stress test Covid19 non passerà inosservato anche in tema di ammortizzatori sociali che saranno probabilmente ristrutturati. Come ogni crisi, anche questa, avrà come conseguenza elementi di miglioramento. L’economista Joseph Schumpeter insegnava che proprio dalla crisi, la cui etimologia greca fa riferimento al cambiamento, deriva ogni miglioramento sociale. Speriamo valga anche questa volta.Paolo Stern – presidente Nexumstp S.p.A.Paolo SternConsulente del Lavoro in Roma. Socio fondatore di Nexumstp Spa. Autore di numerose pubblicazioni in materia di lavoro e relatore a convegni e seminari. Professore a contratto presso università pubbliche e private.Sara Di NinnoDottore in Scienze politiche e Relazioni internazionali, collaboratrice area normativa del lavoro presso Nexumstp Spa. Specializzata in Diritto del lavoro e Relazioni industriali, è dottore di ricerca in Diritto pubblico, comparato ed internazionale, con tema di ricerca in Diritto del lavoro internazionale, e docente in corsi di formazione in materia di disciplina del rapporto di lavoro.Massimiliano Matteucci Consulente del Lavoro in Roma, Socio Nexumstp spa. Laureato in Economia. Specializzato in normativa di Diritto del lavoro e previdenza sociale. Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto del lavoro dell’Università La Sapienza di Roma e preso l’Università Niccolò Cusano di Roma. Membro del Centro Studi dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Roma, relatore a convegni e seminari. È articolista per la rivista TWOC dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma. Consulente Asseveratore Asseco.Lorenzo Sagulo Laureato in Economia e Gestione delle imprese all’Università degli Studi “Roma Tre”. Collabora con Nexumstp Spa nell’area consulenza del lavoro. È specializzato in normativa di Diritto del lavoro e relazioni industriali.
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COVID-19: le novità sul lavoro
A causa della comparsa di casi di trasmissione di COVID-19, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti per la gestione ed il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto e per il sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese; in particolare, possiamo qui così riassumere i riferimenti normativi in materia di lavoro:- d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;- d.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.Nel presente ebook, verranno analizzate le singole misure, cercando di risolvere i principali interrogativi, attraverso domande e risposte.Rocchina StaianoDocente in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali, presso l’Università di Teramo; Avvocato giuslavorista; è membro del collegio dei probiviri della Cisl Regione Campania; Docente in vari Corsi di formazione; Docente-formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 3 marzo 2013; Formatore mediatore autorizzato dal Ministero della Giustizia. Valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numero pubblicazioni ed articoli in riviste anche telematiche, per le principali case editrici in materia di lavoro e di previdenza sociale.
Rocchina Staiano | 2020 Maggioli Editore
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