Decreto Rilancio, tutte le misure per lavoratori: quando richiederle, fruibilità e pagamenti

Paolo Ballanti 21/05/20
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Il 20 maggio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 contenente una serie di misure a sostegno del lavoro e dell’economia ribattezzato per questo Decreto “Rilancio”.

Tante sono le disposizioni a beneficio di lavoratori privati e pubblici, molte di queste altro non sono che una proroga delle misure già previste dal Decreto “Cura Italia”.

Vediamo nel dettaglio indennità e bonus previsti nonché le tempistiche di attuazione.

 Le principali novità del Decreto Rilancio

Decreto Rilancio per lavoratori: Ammortizzatori sociali

All’articolo 68 il Decreto aggiunge cinque settimane di Cassa integrazione per COVID-19 nel periodo 23 febbraio – 31 agosto 2020, rispetto alle nove già previste dal “Cura Italia” che dovranno essere interamente fruite per poter accedere alla proroga.

Viene altresì introdotto un ulteriore periodo di quattro settimane dal 1º settembre al 31 ottobre 2020. Per le sole imprese dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e cinema, le quattro settimane potranno decorrere anche da periodi antecedenti il 1º settembre.

Potranno accedere alla proroga di quattro settimane soltanto le imprese che abbiano esaurito i periodi di Cassa previsti dal 23 febbraio al 31 agosto (quattordici settimane).

L’ampliamento degli ammortizzatori sociali si applica ai seguenti trattamenti speciali per COVID-19:

  • Cassa integrazione ordinaria (CIGO);
  • Assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS);
  • Imprese già in Cassa integrazione straordinaria entrate in CIGO per COVID-19;
  • Imprese in Cassa integrazione in deroga.

A seguito delle critiche all’INPS per i ritardi nel pagamento delle prime domande di Cassa integrazione, in particolar modo quelle di CIG in deroga, il Decreto “Rilancio” introduce una corsia “veloce” per le imprese che beneficiano degli ammortizzatori sociali con pagamento diretto da parte dell’Istituto.

L’articolo 71 dispone infatti l’invio direttamente all’INPS delle domande di CIG in deroga per periodi ulteriori rispetto alle nove settimane previste dal “Cura Italia”, anziché inoltrare le richieste alle singole regioni o province autonome. La trasmissione delle domande di Cassa dovrà avvenire entro quindici giorni dall’inizio della sospensione o riduzione di orario.

Entro quindici giorni dalla richiesta, l’INPS eroga un anticipo della CIG pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo.

Il cerchio si chiude con l’azienda che invia entro trenta giorni dall’anticipazione i dati necessari per il pagamento del saldo della CIG.

Il meccanismo appena descritto si applicherà non solo alla Cassa in deroga ma a tutti gli ammortizzatori per COVID-19 a pagamento diretto dell’INPS. Ci riferiamo in particolare a CIGO e assegno ordinario erogato dal FIS per i quali il nuovo meccanismo si applicherà a partire dal trentesimo giorno successivo l’entrata in vigore del Decreto.

Decreto Rilancio per lavoratori: Congedo straordinario

L’articolo 72 del Decreto incrementa le giornate di congedo straordinario spettanti ai genitori di figli di età non superiore ai dodici anni. Viene infatti previsto un tetto di trenta giornate dal 5 marzo al 31 luglio 2020, rispetto alle quindici previste dal “Cura Italia”.

La norma è immediatamente applicabile e potranno beneficiare degli ulteriori giorni di assenza:

  • Dipendenti del settore privato;
  • Dipendenti pubblici;
  • Autonomi iscritti all’INPS;
  • Iscritti alla Gestione separata.

Ai dipendenti privati i giorni di congedo vengono pagati dall’INPS in misura pari al 50%, con anticipo delle somme in busta paga ad opera dell’azienda.

Ricordiamo che il congedo spetta a patto che:

  • Non sia stata fatta richiesta del bonus per servizi di baby-sitting;
  • L’altro genitore non sia disoccupato, non lavoratore o destinatario di strumenti di sostegno al reddito.

Decreto Rilancio per lavoratori: Bonus baby-sitter

Sempre l’articolo 72 del Decreto “Rilancio” eleva a 1.200 euro (rispetto ai precedenti 600 euro) il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting disciplinato dal “Cura Italia”.

La misura, alternativa al congedo straordinario, è prevista in favore dei genitori di figli fino a sedici anni di età che siano:

  • Dipendenti privati;
  • Dipendenti pubblici, limitatamente al personale del comparto sanitario, sicurezza, difesa e soccorso pubblico impegnato nell’emergenza COVID-19;
  • Autonomi iscritti all’INPS o alle Casse di previdenza;
  • Iscritti alla Gestione separata.

Per i dipendenti pubblici il contributo è previsto in misura pari a 2.000 euro rispetto ai precedenti 1.000.

Al pari del congedo il bonus non spetta se l’altro genitore è disoccupato, destinatario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore.

La norma è immediatamente applicabile, posto che è già attiva sul portale dell’Istituto la piattaforma per l’inoltro delle domande.

In alternativa all’utilizzo per l’acquisto di servizi di baby-sitting, il bonus è spendibile per l’iscrizione a:

  • Centri estivi;
  • Servizi integrativi per l’infanzia;
  • Servizi socio-educativi territoriali;
  • Centri con funzione educativa e ricreativa;
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Decreto Rilancio per lavoratori: Estensione permessi 104

Riproposta dall’articolo 73 l’estensione dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 104 a beneficio di lavoratori disabili o familiari che li assistono. Per i mesi di maggio e giugno 2020 oltre ai tre giorni di permesso ordinariamente previsti si aggiungono dodici giornate complessive.

Di conseguenza, a maggio e giugno i lavoratori beneficiari avranno diritto a diciotto giorni potenziali di permesso Legge 104.

La norma è immediatamente applicabile, a patto che il dipendente abbia già l’autorizzazione INPS a fruire dei permessi. In caso contrario dovrà inoltrare apposita richiesta all’Istituto e attendere l’esito dell’istruttoria.

Decreto Rilancio per lavoratori: Reddito di emergenza

Una novità del Decreto “Rilancio” è l’introduzione di un “Reddito di emergenza” (REM) per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica a causa della crisi derivante dall’emergenza COVID-19.

Il Reddito spetterà in due rate ciascuna di importo pari a 400 euro incrementati in base ad una scala di equivalenza fino ad un massimo di 800 euro mensili, elevati a 840 per i nuclei con disabili gravi o non autosufficienti.

Avranno diritto al REM i soggetti:

  • Risiedenti in Italia (limitatamente al richiedente);
  • Con un reddito familiare non superiore ad euro 400 mensili, elevato in ragione del numero dei componenti il nucleo fino ad un massimo di 800 euro mensili (840 se sono presenti soggetti con handicap grave o non autosufficienti);
  • Patrimonio mobiliare non superiore al limite di 10 mila euro nel 2019, elevato in misura pari a 5 mila euro per ogni familiare successivo al primo fino ad un massimo di 20 mila euro;
  • ISEE non superiore a 15 mila euro.

Per poter ottenere il REM si dovrà attendere la predisposizione da parte dell’INPS della piattaforma dedicata. Il Decreto (art. 82) fissa a fine giugno il termine per l’invio delle domande.

Decreto Rilancio per lavoratori: Bonus per lavoratori danneggiati dall’emergenza COVID-19

Il Decreto “Rilancio” all’articolo 84 modifica le indennità previste dal “Cura Italia” a beneficio di una serie di categorie lavorative colpite dagli effetti economici della diffusione del virus COVID-19:

  • Estensione al mese di aprile dell’indennità di 600 euro mensili già riconosciuta a marzo dal Decreto “Cura Italia” a beneficio di autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
  • Indennità di 1.000 euro per gli autonomi iscritti alla Gestione separata titolari di partita IVA alla data del 20 maggio 2020 che abbiano subito una riduzione del reddito nel secondo bimestre 2020 pari al 33% rispetto allo stesso periodo del 2019;
  • I collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata che abbiano cessato il rapporto alla data del 20 maggio 2020 è riconosciuta un’indennità di 1.000 euro per il mese di maggio;
  • Estensione al mese di aprile dell’indennità di 600 euro già riconosciuta a marzo dal “Cura Italia” per gli autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria presso l’INPS, lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo (nei cui confronti l’indennità per aprile scende a 500 euro).

Viene altresì riconosciuta l’indennità di 600 euro mensili per aprile e maggio ad una serie di categorie in precedenza escluse dal “Cura Italia”:

  • Stagionali non appartenenti ai settori turismo e stabilimenti termali che abbiano perso involontariamente il lavoro tra il 1º gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e, altresì, totalizzato almeno trenta giornate di effettivo lavoro;
  • Lavoratori intermittenti che abbiano lavorato almeno trenta giorni tra il 1º gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • Lavoratori autonomi occasionali iscritti alla Gestione separata privi di contratto al 23 febbraio 2020;
  • Incaricati alle vendite a domicilio.

Viene infine prevista:

  • All’articolo 85 un’indennità di 500 euro mensili per aprile e maggio ai lavoratori domestici che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso uno o più contratti di durata complessivamente superiore a 10 ore settimanali;
  • All’articolo 84 un’indennità di 600 euro mensili per aprile e maggio in favore dei lavoratori dello spettacolo già destinatari della stessa somma nel mese di marzo.

Le indennità già previste dal Decreto “Cura Italia” e ampliate dal Decreto “Rilancio” saranno fruibili in tempi brevi dal momento che l’INPS ha già attivato la piattaforma telematica per le richieste. Per le altre si dovranno attendere gli opportuni aggiornamenti da parte dell’Istituto.

 

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Paolo Ballanti

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