Sul piano diverse misure, dagli appalti alla nomina dei commissari, passando appunto anche per la questione della governance del Piano, su chi vigilerà sui progetti del Recovery Plan italiano.
Durante la prima approvazione del decreto in CdM erano emerse diverse questioni spinose, come il nodo dei subappalti. Per evitare un eccessivo discostamento dl testo originale è stata posta la questione di fiducia sull’approvazione.
Vediamo i punti salienti del Decreto Recovery, tra governance e semplificazioni, la cui approvazione in tempi brevi in CdM aveva permesso l’arrivo della prima quota del finanziamento UE, pari a 24 miliardi.
Recovery Plan: cosa prevede, progetti e fondi
Decreto Recovery: governance del PNRR
Il primo punto che riguarda la governance è l’istituzione della Cabina di regia che eserciterà “poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi del PNRR“. Questa sarà presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sarà composta da sottosegretari e ministri competenti per tematica.
Altro importante tassello per la gestione del PNRR è rappresentato dall’istituzione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. Questo sarà formato da rappresentanti:
- delle parti sociali;
- del Governo;
- delle Regioni;
- degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi;
- delle categorie produttive e sociali;
- del sistema dell’università e della ricerca scientifica;
- della società civile.
Nessun compenso, gettone di presenza o rimborso è previsto per i componenti del Tavolo permanente, che avrà una funzione consultiva.
Il monitoraggio e la rendicontazione del PNRR spetteranno al Ministero dell’Economia e delle Finanze, presso il quale sarà istituito il “Servizio centrale per il PNRR“, un ufficio centrale dirigenziale che comunicherà con gli organi europei.
Per l’attuazione delle disposizioni del decreto sono previste nuove assunzioni, attraverso un concorso pubblico per titoli ed esame orale per 350 unità di personale. Le assunzioni saranno a tempo determinato, per un periodo che potrà essere superiore a 36 mesi ma che si concluderà comunque nei limiti della durata di completamento del PNRR.
Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetterà anche la decisione di nominare soggetti a cui affidare poteri sostitutivi nel caso in cui gli enti incaricati della gestione del progetto mettessero in pericolo l’attuazione dello stesso o si incorresse in ritardi determinanti. In caso di dissenso da parte degli organi statali che per legge possono precludere la realizzazione di uno dei progetti previsti dal PNRR, entra in gioco la Segreteria tecnica, una struttura di supporto alla Cabina di regia e al Tavolo permanente, istituita da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La Segreteria tecnica suggerirà al premier di sottoporre la questione agli organi competenti, Consiglio dei Ministri o Conferenza delle Regioni, che possono deliberare in merito. Nel caso in cui la questione non si riesca a dirimere sarà il Presidente del Consiglio a proporre iniziative per l’esercizio dei poteri sostitutivi.
Fondo complementare: le misure che accompagnano il PNRR
Decreto Recovery: semplificazioni
La seconda parte del testo che è stato approvato nel Consiglio dei Ministri del 28 maggio riguarda le semplificazioni. Il decreto è frutto di un ampio lavoro di dialogo, non sempre pacifico, tra i partiti che compongono la maggioranza, con Lega e PD in disaccordo sulle norme degli appalti, e con le parti sociali.
Nel provvedimento si parla della Valutazione di impatto ambientale (VIA), per la quale si riducono i tempi, nello specifico la durata massima della procedura veloce dovrà essere di 175 giorni. Questa riguarderà i progetti:
- del Recovery Plan (PNRR);
- del Fondo complementare;
- del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC).
Sono semplificate le procedure che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’installazione di infrastrutture energetiche, impianti di produzione e accumulo di energia elettrica, per accelerare il raggiungimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione.
Come incentivo per il raggiungimento nei tempi previsti degli obiettivi del PNRR, sono previsti sia “premi di accelerazione” per ogni giorno di anticipo sul termine contrattuale, sia penali dovute al ritardato adempimento.
Una parte importante del decreto riguarda appalti e subappalti. In termini di appalto integrato, per gli interventi del PNRR è previsto un unico affidamento per la progettazione e l’esecuzione dell’opera sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica. L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che tiene conto anche degli aspetti qualitativi oltre che economici.
Per quanto riguarda il subappalto, la quota massima viene elevata al 50% fino al 31 ottobre 2021, poi dal 1° novembre decade ogni limite, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità. Sempre le stazioni appaltanti dovranno indicare le opere per le quali rafforzare i controlli in termini di sicurezza sul lavoro e di contrasto alle infiltrazioni criminali.
Decreto Recovery: donne e giovani
Le aziende che partecipano alle gare per le opere del PNRR e risultano affidatarie dei contratti hanno l’obbligo di presentare un rapporto sulla situazione del personale in riferimento all’inclusione delle donne nelle attività e nei processi aziendali. Sono previste penali per chi viola il suddetto obbligo. Inoltre, nei bandi di gara saranno riconosciuti punteggi aggiuntivi per le aziende che utilizzano strumenti di conciliazione vita-lavoro, che si impegnino ad assumere donne e giovani sotto i 35 anni, che nell’ultimo triennio abbiano rispettato i principi di parità di genere e adottato misure per promuovere pari opportunità per i giovani e le donne nelle assunzioni.
Decreto Recovery: digitalizzazione e SPID
Nella presentazione che illustra le misure del Decreto Recovery, si parla anche di digitalizzazione. Viene innanzitutto semplificato il procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e si agevola l’infrastrutturazione digitale degli immobili con reti in fibra ottica.
Per quanto riguarda il superamento del divario digitale, è previsto nel decreto un sistema di deleghe da parte di soggetti titolari di identità digitale. Sarà possibile quindi, per i cittadini non in possesso dell’identità digitale (SPID), poter delegare un’altra persona che possiede le credenziali. È previsto dal decreto il potenziamento delle banche dati e dello scambio di informazioni tra le stesse. La delega potrà essere creata sia mediante il canale digitale che quello fisico, con l’acquisizione della delega cartacea presso lo sportello.
Decreto Recovery: Superbonus 110%
Parlando di Superbonus, viene semplificata la procedura d’accesso. Gli interventi previsti dal Superbonus, con l’esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-Superbonus). Nella CILA dovranno essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento (ad esempio la data di rilascio) che ha legittimato l’immobile oggetto. Per gli edifici meno recenti è sufficiente dichiarare che la costruzione dell’immobile è stata completata prima del 1° settembre 1967.
Viene inoltre rilasciato il nuovo modulo da presentare al Comune per la comunicazione dell’inizio dei lavori per il Superbonus, valido in tutta Italia.
Recovery Plan, no ai contratti a tempo determinato dei tecnici: interviene la Ragioneria dello Stato
(Fonte funzionepubblica.gov.it)
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