Decreto PA 2023, la Camera conferma la fiducia. Come cambiano i concorsi pubblici

Erika Barone 07/06/23
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Il Decreto PA 2023 “per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”  è stato approvato dalla Camera dei Deputati lo scorso 6 giugno 2023.

Il testo in fase di conversione è quello del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.95 del 22-4-2023, in vigore dal 23 aprile 2023. Il provvedimento, blindato dalla fiducia posta dal Governo, diventerà Legge a tutti gli effetti solo dopo il passaggio al Senato che deve avvenire – pena scadenza del Decretoentro il 21 giugno 2023.

Ecco un approfondimento su tutto ciò che prevede il Decreto PA e i profili più ricercati.

Indice

Decreto PA 2023: governo verso il voto di fiducia

Decreto PA 2023: il testo integrale

Decreto PA 2023: informazioni di base

Il Decreto assunzioni PA prevede la creazione di circa 3.000 nuovi posti di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, tra cui un piano speciale di reclutamento per scuole e Forze dell’Ordine. E ora cosa sta succedendo? Ieri il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera con 203 voti favorevoli, 134 contrari e 3 astenuti. Ecco tutte le novità riguardanti le pubbliche amministrazioni e i concorsi pubblici.

Decreto PA 2023: concorsi pubblici, cosa cambia

Ora che il decreto PA si sta convertendo in legge, i concorsi pubblici saranno soggetti ad alcuni cambiamenti.

  • Potranno essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento www.inpa.gov.it.
  • Saranno considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione potrà procedere allo scorrimento della graduatoria;
  • I concorsi unici potranno essere organizzati su base territoriale e i bandi dovranno prevedere che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per non più di un ambito territoriale;
  • L’amministrazione potrà coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei;
  • Fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso per i profili non apicali (ad esempio i funzionari) potranno prevedere lo svolgimento della sola prova scritta;
  • Sempre fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni potranno stipulare convenzioni non onerose con le università per l’individuazione, di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro. Il personale assunto sarà inquadrato nell’area dei funzionari. Alla scadenza dei contratti, in presenza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasformerà in tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali;
  • Per gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale, è prevista una riserva pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale nelle p.a., negli enti locali e nelle aziende speciali. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione;
  • Prevista la possibilità per il settore pubblico e privato di identificare, oltre alla quota già riservata dalla normativa vigente per l’assunzione obbligatoria di soggetti appartenenti alle categorie protette, ulteriori riserve;
  • Estendere a 36 mesi il periodo massimo di aspettativa non retribuita concesso ai dipendenti pubblici anziché i precedenti 12 mesi;
  • Aumenta la soglia demografica da 5.000 a 15.000 abitanti entro la quale i Comuni possono beneficiare dell’impiego a tempo pieno di dipendenti provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni, purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza.



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