Il decreto del ministero della Giustizia n° 202 del 2014 che istituisce il registro degli organismi di composizione delle crisi da sovra indebitamento previste dalla legge n° 3 del 2012

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Il Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014 ha dato attuazione alla disciplina degli organismi di composizione delle crisi di sovra indebitamento che assistono il debitore nelle tre procedure paraconcorsuali di accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento, di piano del consumatore e di liquidazione del patrimonio del debitore, contenuta nell’art. 15 della Legge n° 3 del 2012. Queste procedure si applicano alle crisi debitorie delle piccole e piccolissime imprese non soggette al fallimento ai sensi dell’art. 1° della Legge Fallimentare, del consumatore, cioè della persona fisica che acquista beni o servizi per scopi estranei alla sua attività professionale, e dell’ente non commerciale che abbia forma giuridica di associazione (riconosciuta o non riconosciuta), fondazione o comitato a cui si può applicare solo l’accordo di composizione delle crisi da sovra indebitamento.

In particolare il Decreto ministeriale contiene la disciplina del registro tenuto dal Ministero della Giustizia presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia in cui questi enti si devono iscrivere con modalità telematiche, dei requisiti e della procedura per l’iscrizione, dei requisiti dei professionisti che operano per gli organismi col compito di svolgere la procedura di gestione della crisi, del rapporto fra l’organismo ed il debitore – cliente ed, infine, dei criteri e dei parametri per il calcolo dei compensi e dei rimborsi spese che spettano agli organismi per avere svolto una delle procedure di composizione delle crisi da sovra indebitamento.

Gli organismi di composizione si distinguono tra iscritti di diritto nel registro ed iscritti a domanda, ma in ogni caso essi possono essere costituiti solo da Enti pubblici (Camere di commercio, Enti locali, Università, Segretariati sociali) o dagli Ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti o dei notai. Ogni organismo ha una struttura organizzativa incentrata su un referente (coordinatore) che distribuisce gli incarichi ai gestori delle crisi, cioè a dei professionisti che almeno in numero di cinque per organismo devono operare esclusivamente per esso e che possono avvalersi di ausiliari (per esempio, consulenti tecnici).

I requisiti professionali dei gestori delle crisi da sovra indebitamento lasciano perplessi: è prevista la laurea in materie economiche o giuridiche, ma non l’abilitazione professionale, è prevista la frequenza di corso di perfezionamento post laurea di almeno 200 ore ridotte a 40 per i professionisti abilitati iscritti agli ordini sopra citati e, soprattutto, un tirocinio obbligatorio di sei mesi, da cui sono esentati sempre i professionisti abilitati. E’ inoltre previsto un regime transitorio per i primi tre anni di applicazione del Decreto grazie al quale gli organismi potranno utilizzare come gestori delle crisi dei professionisti che abbiano per almeno quattro volte ricoperto il ruolo di curatore fallimentare, commissario giudiziale, delegato alla vendita di immobili nelle procedure esecutive immobiliari. Il problema è che per una svista tali professionisti non sono stati esentati dal tirocinio obbligatorio di sei mesi.

Sia l’organismo che il gestore della crisi da esso designato devono garantire imparzialità, assenza di conflitti di interesse con gli affari trattati e riservatezza sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza a causa della loro attività.

Infine, la misura del compenso a carico del debitore per l’attività prestata dall’organismo nelle procedure di composizione delle crisi da sovra indebitamento disciplinate dal Capo II della Legge 3/2012 si calcola con una metodologia molto simile a quella del compenso del curatore fallimentare o del commissario giudiziale del concordato:

–       una percentuale dell’attivo accertato o realizzato con la liquidazione dei beni a cui si somma una percentuale del passivo accertato o risultante dall’accordo di composizione nella misura prevista dai commi 1° e 2° dell’art. 1° del Decreto del Ministero della Giustizia n° 30 del 2012;

–       un rimborso spese forfetario delle spese generali dell’organismo pari al 15% del compenso calcolato come descritto al punto precedente;

–       queste due voci vanno ridotte di una percentuale tra il 15 ed il 40% e del 40% secco per i professionisti e le società di professionisti nominati dal Giudice al posto dell’organismo di composizione ai sensi del comma 9° dell’art. 15 della Legge 3/2012;

–       un rimborso delle spese vive documentate sostenute dall’organismo e necessarie per lo svolgimento della procedura. In questa voce rientrano i costi, vale a dire, di solito, gli onorari degli ausiliari del gestore della crisi designato dall’organismo (per esempio, quelli dei consulenti tecnici).

 

Gianfranco Visconti

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