Decreto liquidità: operative le nuove proroghe e sospensioni. Guida Agenzia entrate

Sospensione versamenti Iva, ritenute sui redditi da lavoro autonomo, contributi, Certificazione unica 2020. Tutte le regole operative nel decreto liquidità

Redazione 10/04/20
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Sono diventate operative, quindi in vigore, le nuove proroghe e sospensioni dei versamenti stabiliti dal Decreto liquidità pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il provvedimento è entrato in vigore il 9 aprile 2020.

Lo stop o lo slittamento delle nuove scadenze fiscali e tributarie è stato deciso a causa del protrarsi dall’emergenza da coronavirus, e il provvedimento ha stabilito che i versamenti fiscali e contributivi in scadenza il 16 marzo e già prorogati al 20, slittano ora al 16 aprile.

A riguardo, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato un vademecum, in cui riassume le varie disposizioni contenute del Decreto n. 23/2020 in tema di accesso al credito e adempimenti fiscali, amministrativi e processuali.

>> Tutte le scadenze Fiscali di Aprile 2020 <<

Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi

Sospensione versamenti in autoliquidazione di:

  • ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale  sui redditi  da lavoro dipendente e assimilati;
  • IVA.

Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

L’articolo 18 del Decreto liquidità prevede che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, e ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020 è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

  • a ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • all’IVA.

Questo purché:

  • per aprile 2020, questi contribuenti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
  • per maggio 2020, questi contribuenti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Per i soggetti con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dall’ammontare   dell’anno precedente di ricavi e compensi.

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I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o
  • con rateizzazione fino a un massimo di 5 rate  mensili di pari importo a decorrere dal  mese di giugno 2020.

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo

L’articolo 19 stabilisce che, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale oppure operativa nel territorio dello Stato con  ricavi o compensi non superiori a euro 400 mila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto

Le ritenute non operate devono essere versate, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o
  • mediante rateizzazione fino a 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio.

Riduzione acconti Irpef, Ires, irap

All’articolo 20 è poi stabilito che non sono  dovuti  interessi  e  sanzioni   nel  caso  in  cui  gli  acconti  IRPEF,  IRES   e  IRAP  versati con  il  c.d.  metodo  previsionale,  ossia  in  base  all’imposta   che  si  presume  dovuta  per  il  periodo   successivo  a  quello  in  corso  al  31   dicembre  2019,  risultano  almeno  pari   all’80%  della  somma  effettivamente   dovuta  a  titolo  di  acconto.

Proroga Certificazione unica 2020

L’articolo 24 stabilisce la non applicazione delle sanzioni per la tardiva trasmissione all’Agenzia delle entrate e consegna ai lavoratori dipendenti, assimilati e autonomi)   delle   Certificazioni   Uniche   2020. Questo vale se l’adempimento è effettuato entro il 30  aprile 2020.

Pertanto:

  • i sostituti d’imposta hanno più tempo per adempiere ai propri obblighi;
  • i percipienti e i soggetti che prestano   assistenza   fiscale   possono   disporre   della   documentazione  necessaria  per la presentazione della dichiarazione dei redditi ed   ottenere gli eventual rimborsi di imposte

Consulta qui il Vademecum delle Entrate sulle proroghe e sospensioni del Decreto Liquidità imprese

Redazione

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