Decreto liquidità imprese in Gazzetta, prestiti e proroga scadenze fiscali: tutte le misure approvate

Chiara Arroi 09/04/20
(Palazzo Chigi, 06/04/2020 – Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte) Con un’altra conferenza stampa tenuta la sera del 6 aprile, il premier Giuseppe Conte ha annunciato la potenza di fuoco che invaderà il mondo delle imprese, con l’approvazione in Consiglio dei ministri del Decreto liquidità imprese: uno dei due provvedimenti attesi nel mese di aprile, allo scopo di intensificare le misure di sostegno ad aziende, famiglie e lavoratori.

Con il decreto appena approvato diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, che siano piccole, medie, grandi. 200 miliardi per il mercato interno e altri 200 miliardi per potenziare il mercato dell’export. È una potenza di fuoco”. Con queste parole Conte ha presentato l’intervento legislativo che dovrà garantire prestiti garantiti, liquidità, estensione del golden power e proroghe delle scadenze di aprile e maggio alle piccole, medie e grandi imprese italiane, per tutta la durata dell’emergenza Coronavirus.

Il Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, detto anche Decreto Liquidità, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.94. Riepiloghiamo le misure presenti nel decreto imprese in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese.

Lo Speciale Coronavirus 

Decreto liquidità imprese: prestiti alle imprese

La liquidità messa a disposizione per 400 miliardi di euro, verrà erogata mediante prestiti alle imprese. Prestiti coperti da garanzia statale.

Come lo stesso Roberto Gualtieri, Ministro dell’economia, ha sottolineato: i prestiti saranno fino al 90% garantiti dallo Stato senza limiti di fatturato, per imprese di tutti i tipi. Potranno arrivare al 25% del fatturato delle imprese. Il sistema di erogazione è molto semplice e diretto al sistema bancario, attraverso Sace, con condizionalità limitate tra cui quella di non poter erogare dividendi”.

La garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, in base alle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di paletti: l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi 12 mesi; necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.

Nello specifico:

  • le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
  • la copertura all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro;
  • copertura al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
  • l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
  • per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le PMI, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.

La garanzia viene rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata fino a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;

Prestiti fino a 25 mila euro per piccole imprese 

Dalle banche potranno essere concessi prestiti automatici fino a 25 mila euro alle piccole imprese, senza attendere la valutazione del fondo di garanzia Pmi, che comunque garantirà il 100 per cento del credito erogato.

Decreto liquidità imprese: fallimento delle aziende

Oltre ai prestiti, nel provvedimento sono anche state approvate misure che riguardano la disciplina del fallimento, in particolare:

  • sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, per tutta la durata dell’emergenza Coronavirus;
  • sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori.

Decreto liquidità: sospensione scadenze tributarie e fiscali 

Ciò che tutti aspettavano, il decreto liquidità ha inoltre previsto la sospensione delle scadenze di aprile e maggio, con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese.

In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il Decreto Cura Italia. Nello specifico:

  • Versamenti Iva, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
  • Versamenti Iva sospesi per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
  • per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
  • ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate
  • La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.
  • È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.

 

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Aggiornato con il Decreto Liquidità.

Chiara Arroi

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