Tra le novità introdotte, c’è il cambio di intervallo tra un contratto a termine e il successivo che vengono sensibilmente ridotti da 60 e 90 giorni, rispettivamente a 10 e 20, dalla conclusione del precedente, lungo almeno sei mesi.
Riguardo sempre i rapporti a tempo determinato, va segnalato come per le assunzioni senza causale può essere sufficiente un accordo aziendale per mettere sul tavolo nuove possibilità in esubero rispetto a quelle previste nella legge in vigore.
Sul fronte delle dimissioni, importante modifica è quella che vede la procedura obbligatoria di convalida, una misura che riguarda anche i contratti atipici e i cocopro o cococo, ivi inclusa l’associazione in partecipazione.
Diverso invece il discorso per il lavoro a chiamata, che conosce, innanzitutto, la proroga della durata dei vecchi contratti, che, dopo il primo rinvio al 17 luglio, ora arrivano a fine 2013. Quindi, vengono introdotte attenuanti in caso di mancata comunicazione in anticipo riguardo una chiamata occupazionale, purché emerga l’intenzione di non voler tenere celato il lavoro: in questo caso, la sanzione da 400 a 2400 euro non verrà applicata. Da ultimo, il ritocco alla disciplina dei lavori a chiamata riguarda il tetto per il numero delle convocazioni di tipo intermittente, cioè di non oltre 400 giornate di rapporto nei 3 anni solari: al di là di questo limite, andrà realizzata la conversione a tempo determinato.
Infine, arriviamo al lavoro accessorio: l’unica via attraverso cui si potrà accedere a questa tipologia di contratto, riguarderà la persistenza di oggettivi limiti economici sanciti in via normativa: sparisce, dunque, dal dettato di legge, il riferimento alla natura occasionale del tipo di rapporto di lavoro. Inoltre, viene specificato che un successivo provvedimento ministeriale chiarirà le condizioni relative a disabili, detenuti, tossicodipendenti o altre categorie disagiate.
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