In tema di tirocini, la modifiche introdotte dal Senato toccano due fronti: da un lato, è stata eliminata la possibilità di proroga dei tirocini (un mese), attuati in base alle vecchie regole di cui al dm n. 142/1998 e all’art. 18 della legge n. 196/1997 (commi 4 e 5 dell’art. 2 dl n. 76/2013). E’ stata inoltre annunciata l’istituzione presso il ministero Beni Culturali del “fondo mille giovani per la cultura” destinato all’incentivazione di tirocini nei settori delle attività e dei servizi alla cultura a favore di giovani fino a 29 anni d’età. Per l’effettiva attuazione, tuttavia, bisognerà attendere un decreto interministeriale, la cui adozione dovrà realizzarsi non oltre i 60 giorni. Anche in merito all’apprendistato arrivano importanti agevolazioni. Anzitutto sono stati eliminati i requisiti di temporaneità e straordinarietà alle semplificazioni all’apprendistato. Le semplificazioni, infatti, sono state estese a tutte le imprese (e non soltanto alle medio-piccole come stabilito in precedenza) e senza alcun limite temporale (venendo così a cadere la scadenza del 31 dicembre 2015). Il contratto di mestiere o apprendistato professionalizzante, dunque, potrà beneficiare di una regolamentazione semplificata con riguardo al piano formativo individuale (obbligatorio esclusivamente per la formazione ai fini dell’acquisizione delle abilità tecnico-professionali e specialistiche) e alla registrazione della formazione.
Un’altra novità riguarda poi il lavoro intermittente nei settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo dove è stata prevista una maggiore flessibilità. Per tutti questi ambiti, infatti, è stato eliminato il tetto di 400 giornate complessive nell’arco di tre anni solari per il lavoro a chiamata, termine oltre il quale si deve provvedere alla conversione a tempo indeterminato del contratto. I lavori al Senato hanno prospettato anche un condono sulle “false assunzioni”: chi è stato destinatario di provvedimenti amministrativi o giudiziari in merito alla qualificazione dei rapporti di associazione in partecipazione o di forme di tirocinio potrà, infatti, estinguere gli illeciti fiscali, contributivi e assicurativi attraverso la sottoscrizione con i sindacati di un accordo collettivo per l’assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato, anche con apprendistato. Tutto ciò verrà poi a determinare la sottoscrizione di atti di conciliazione con i lavoratori sul pregresso in cambio di un periodo di stabilizzazione dell’occupazione di sei mesi durante i quali le imprese non saranno in grado di licenziare il lavoratore se non in presenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Tra le altre innovazioni a cui ha messo mano l’art. 7 bis, aggiunto ieri dal Senato al decreto lavoro durante l’esame del ddl di conversione, figura anche un contributo pari al 5% da versare alla gestione separata dell’Inps entro il 31 gennaio 2014, specificatamente volto a migliorare la pensione dei lavoratori stabilizzati.
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