Decreto Imu 2013: la sospensione complica le dichiarazioni

Redazione 21/05/13
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Il proverbio “chi prima arriva meglio alloggia” non è sempre vero; lo stanno sperimentando i 100 mila contribuenti che hanno già compensato in dichiarazione un’ Imu sulla casa che ritenevano giustamente di dover pagare. Dunque per rimediare a questa “svista” dovranno correggere i dati entro il 31 maggio oppure, se sono passati attraverso il sostituto d’imposta, non hanno altra scelta se non aspettare ottobre per la dichiarazione integrativa. E sempre in tema di proverbi è il caso di dire anche “mal comune mezzo gaudio” visto che non sono solo loro a subire l’ultimo di una lunga serie di scossoni normativi generati da un decreto che sta contribuendo alla creazione dell’incertezza o che non affronta problemi già esistenti.

Dal 2012 l’Imu ha rimpiazzato, per quanto riguarda la componente immobiliare, l’Irpef e le rispettive addizionali dovute sui “redditi fondiari relativi ai beni non locati” (art.8, comma 1, decreto legislativo n. 23/2011). Dunque, se è dovuta l’Imu, non è più dovuta l’Irpef, in questo modo in tema di abitazione principale, l’eventuale abolizione dell’Imu non determina l’automatica tassazione a Irpef, dal momento che sarebbe vigente la deduzione integrale dal reddito (art. 10, comma 3-bis del Tuir).

Per i terreni agricoli e i fabbricati rurali, non locati, invece, la possibile esenzione dall’Imu determinerà l’applicazione dell’Irpef e delle rispettive addizionali, rispettivamente sui relativi redditi dominicali e dei fabbricati. Se la riforma opterà, come sembra, per l’esenzione Imu dal 2013, chi corrisponderà entro il 17 giugno 2013 gli acconti Irpef 2013 stimandoli con il metodo previsionale farà “l’errore” di non calcolare l’Irpef su questi redditi, ritornati imponibili Irpef, a seguito della loro nuova esenzione da Imu. L’acconto Irpef 2013 sarà corretto, invece, per i contribuenti che sceglieranno di effettuare il calcolo con il metodo storico, ossia basandosi sui dati consuntivi del 2012.

Non bisogna poi trascurare il fatto che la sospensione della rata si applica sicuramente solo agli immobili a cui è stato riconosciuto il requisito di ruralità, invece per quelli che, pur essendo rurali in realtà, non sono classificati in D/10 e soprattutto non sono stati inseriti nel requisito di ruralità negli atti catastali, il mancato pagamento della rata di giugno espone naturalmente al rischio di vedersi richiedere pagamento, mora e sanzioni da parte del Comune.

Per quanto riguarda i terreni, va invece ricordato che la sospensione si applica sia agli imprenditori agricoli professionali (Iap) sia agli altri proprietari, perché il decreto “blocca-Imu” richiama l’articolo 13, comma 5 del Dl 201/2011 che concerne sia coltivatori diretti e Iap sia gli altri soggetti. Per un’interpretazione analogica, si possono far rientrare nel raggio d’azione del decreto anche i piccoli orti che l’Imu ha inserito fra i beni tassati ma sono nella sostanza equiparabili a terreni agricoli.

Per determinare con precisione la geografia della sospensione, e scongiurare errori che possono generare contestazioni, è bene ricordare che l’Imu fissa limiti precisi al trattamento per l’abitazione principale. In merito alle pertinenze, aliquote agevolate (e quindi pagamenti sospesi) possono riguardare solo un’unità immobiliare per categoria (C/2, magazzini; C/6, rimesse e garage; C/7, tettoie), per cui il proprietario di una casa con due cantine o due garage accatastati separatamente dovrà continuare a pagare sulla pertinenza “di troppo” con le regole per gli immobili diversi dall’abitazione principale.

Discorso simile per le assimilazioni delle case possedute da residenti all’estero o anziani ricoverati: la sospensione si applica solo se il Comune ha assimilato questi immobili all’abitazione principale (capita più spesso con le case degli anziani che con quelli dei residenti all’estero, anche perché questi ultimi in genere non votano alle amministrative).

Come già detto più volte le abitazioni che non sono quella principale ovviamente non rientrano nella sospensione, e devono pagare a giugno. Differentemente dallo scorso anno, nella prima rata si pagherà il 50% dell’imposta determinata sulle aliquote locali decise nel 2012, e l’imposta andrà tutta al Comune (non è quindi più necessario distinguere la quota erariale da quella locale).

Redazione

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