Dal punto di vista delle disposizioni fiscali il testo definitivo vede confermate, se pur con qualche modifica per alcune di esse, le novità previste in materia di redditometro, split payment, spesometro credito d’imposta ricerca e sviluppo, iper ammortamento.
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Nel testo finale si segnala inoltre il recepimento delle disposizioni contenute nel D.L. 79/2018 in materia di proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, e l’estensione anche al 2018 l’efficacia delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione.
Con riferimento all’iper ammortamento, nel corso dell’iter di conversione in legge, sono state apportate delle modifiche in generale a tutta la disposizione, e in particolare ai casi di recupero dell’agevolazione. Vediamo di seguito le principali misure fiscali previste dal testo definitivo.
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Decreto dignità: modificata la disciplina dell’Iper ammortamento
La maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi, è stata introdotta dalla Legge di stabilità 2017 per favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”.
Lo scopo delle novità introdotte dal decreto dignità è quello di garantire l’agevolazione (la maggiorazione delle quote di ammortamento fiscale) solo sui beni (indicati nell’allegato A della Legge di Bilancio 2107) che vengono collocati in strutture produttive situate in Italia.
Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive situate all’estero (anche se appartenenti alla stessa impresa), è previsto il recupero delle quote di ammortamento già fruite che da un punto di vista contabile avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione o la delocalizzazione dei beni agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
La novità riguardano solamente gli investimenti effettuati successivamente al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 87/2018).
Per gli investimenti effettuati prima del 14 luglio 2018, non si applica il recupero delle quote.
Dopo il 14 luglio le situazioni che portano alla decadenza dell’agevolazione e al recupero delle quote già fruite fino a quel momento sono due:
- delocalizzazione del bene all’estero presso strutture produttive dell’impresa o appartenenti ad altre entità del gruppo. In questo caso specifico in sede di conversione è stato approvato un emendamento il quale prevede la non applicabilità della norma quando i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive e pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato;
- cessione a titolo oneroso del bene durante il periodo di fruizione dell’agevolazione, e quindi durante il periodo di ammortamento del bene stesso.
Le disposizioni in materia di recupero del beneficio non si applicano alle ipotesi di interventi sostitutivi previsti dalla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017), in particolare se nel corso del periodo di godimento dell’iper ammortamento, si verifica la vendita del bene agevolato, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa provveda a sostituire il bene originario con un altro nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dalla normativa sull’iper ammortamento.
Decreto dignità: credito d’imposta ricerca e sviluppo
Un altro ambito che ha interessato il decreto dignità è stato la disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo il quale ora subisce una restrizione del suo ambito oggettivo.
La misura che nell’iter di conversione non ha subito delle modifiche, nello specifico esclude dal beneficio (credito d’imposta) i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, di competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.
La disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, (14 luglio 2018) è vale anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili per la determinazione della media di raffronto.
Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute in periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore del decreto-legge, è esclusa dai costi ammissibili la parte di quelli già attributi all’impresa italiana per la partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.
Per l’applicazione del credito d’imposta, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali (competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne), assumono rilevanza solo se gli stessi vengono utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.
Decreto dignità: spesometro e redditometro
Il decreto è intervenuto anche sulla disciplina della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute a cui sono tenuti i soggetti passivi Iva (spesometro art.21, comma 1, D.l. 78 del 31 maggio 2010).
Tra le novità vi è l’eliminazione dello spesometro per tutti i produttori agricoli assoggettati al regime Iva agevolato, ovvero i piccoli imprenditori agricoli con un volume di affari inferiore a 7.000 euro annui in regime di esonero dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto.
Dal 1° gennaio 2018, l’esonero dell’obbligo di comunicare i dati delle fatture viene esteso a tutti i produttori agricoli, attualmente l’esonero (dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse e registrate) era previsto solo per i produttori agricoli in regime di esonero Iva, situati nei territori montani di cui all’articolo 9 del D.P.R. 601/1973.
Altre modifiche (in sede di conversione) riguardano l’obbligo di comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018, che ora possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019 e non più entro il prossimo 30 novembre.
In caso di opzione per la trasmissione con cadenza semestrale, i termini di invio sono fissati al 30 settembre per il primo semestre, e al 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre.
I contribuenti assoggettati alle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, sono esonerati dall’obbligo di annotazione delle fatture nei registri Iva.
Per quanto riguarda le disposizioni in materia di redditometro viene abrogato il decreto ministeriale del 16 settembre 2015 relativo all’accertamento sintetico delle persone fisiche e viene stabilito che le sue disposizioni cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi al 2015.
Si dovrà dunque emanare un nuovo decreto che individuerà gli elementi indicativi di capacità contributiva, tale decreto sarà emanato dal Mef sentito l’Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.
Le nuove disposizioni non si applicano agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015, e in ogni caso non si applicano agli atti già notificati e comunque non si dovrà procedere al rimborso delle somme già pagate.
Decreto dignità: fatturazione elettronica per le cessioni di carburante
Il D.L. 79/2018 ha come noto differito al primo gennaio 2019 l’obbligo della fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva.
Il testo definitivo di conversione del decreto “dignità” ha recepito le disposizioni contenute nel suddetto decreto e di conseguenza viene confermato:
- il differimento al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva;
- il rinvio al 1° gennaio 2019 del non assoggettamento all’obbligo della certificazione dei corrispettivi per le cessioni di carburanti e lubrificanti nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione.
Si ricorda che dal 1° luglio 2018 sono entrate in vigore le delle disposizioni relative alle modalità di pagamento con mezzi tracciabili e al riconoscimento del credito d’imposta agli esercenti gli impianti di distribuzione di carburante.
Il rinvio dell’obbligo di emissione della fattura elettronica non riguarda gli acquisti di carburanti effettuati dai consumatori persone fisiche non titolari di partita Iva, e nei confronti di tali soggetti, vi è l’obbligo dei distributori dal 1° luglio 2018, della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Resta confermato l’obbligo del pagamento mediante mezzi tracciabili (bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, carte di credito, bancomat e carte prepagate) per poter beneficiare della detraibilità Iva e della deducibilità dell’acquisto dei carburanti da parte dei titolari di partita Iva e la facoltà di utilizzo della scheda carburante.
Si ricorda infine che il rinvio dell’emissione della fatturazione elettronica non interessa le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. Per tali soggetti l’obbligo è entrato in vigore il 1° luglio 2018.
Decreto dignità: split payment e professionisti
Su fronte dell’Iva i professionisti vengono nuovamente esclusi dall’applicazione della scissione dei pagamenti (split payment), ovvero di quel meccanismo che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, l’Iva veniva versata all’erario dalle stesse amministrazioni. Il testo prevede l’inapplicabilità del meccanismo alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto.
La novità opera con riferimento alle operazioni per le quali la fattura è emessa dopo il 14 luglio 2018.
Decreto dignità: compensazione delle cartelle esattoriali con i crediti PA
Tra le novità previste in sede di conversione vi è l’introduzione dell’estensione anche per il 2018 dell’efficacia delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti della pubblica amministrazione (e certificati con le modalità previste dalla normativa vigente), qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.
La possibilità di compensare opera con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.
Decreto dignità: aumentato il prelievo sugli apparecchi del gioco lecito
Infine si segnala che è stato previsto l’aumentato dell’importo del PREU (Prelievo erariale unico per gli apparecchi da intrattenimento) sugli apparecchi idonei per il gioco lecito, slot machine e videolottery.
La misura del prelievo viene rispettivamente rimodulata in sede di conversione, secondo le seguenti aliquote:
- 19,25% e 6,25% dell’ammontare delle somme giocate dal 1° settembre 2018
- 19,6% e 6,65% dell’ammontare delle somme giocate dal 1° maggio 2019
- 19,68% e 6,68% dell’ammontare delle somme giocate dal 1° gennaio 2020
- 19,75% e 6,75% dell’ammontare delle somme giocate dal 1° gennaio 2021
- 19,6% e 6,6% dell’ammontare delle somme giocate dal 1° gennaio 2023.
Nel 2017 la misura del prelievo erariale per slot machine e videolottery era stata fissata rispettivamente al 19% e al 6% dell’ammontare delle somme giocate.
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