Decreto Depenalizzazione: Speciale Reati cancellati. Cosa cambia in concreto?

Letizia Pieri 19/02/16
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Dal 6 febbraio 2016 è diventata pienamente operativa la depenalizzazione di 41 reati grazie all’entrata in vigore dei decreti legislativi n.7 e 8 del 2016 approvati dal Consiglio dei Ministri dello scorso 15 gennaio.

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Per approfondire, punto per punto, tutte le novità contenute nei decreti la nostra Redazione riporta di seguito l’intervista all’Avvocato Antonio Di Tullio D’Elisiis, autore del volume “La nuova depenalizzazione”.

RIMANI AGGIORNATO CON IL SEGUENTE VOLUME:

1) In base ai nuovi dlgs, la sanzione penale si tramuta in amministrativa, elevando tuttavia l’importo da versare per chiunque commetta la violazione. In sostanza, quindi, i cittadini non finiranno più in galera, ma saranno costretti a pagare multe salatissime nel caso in cuivenissero “colti in fallo”. Ma quali sono i reati interessati?

Mi permetta innanzitutto di rilevare che per le multe, o meglio le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 8 del 2016, si dovrà comunque tener conto delle condizioni economiche dell’autore dell’illecito. Tra l’altro, dato che le disposizioni della sezione II del capo della legge n. 689 del 1981 sono applicabili anche per questa tipologia di illeciti amministrativi stante quanto previsto dall’art. 6 del decreto legislativo appena citato, sarà possibile, per colui che versi in si trovi in condizioni economiche disagiate, chiedere la rateizzazione della sanzione pecuniaria a lui inflitta alla luce di quanto previsto dall’art. 26 della legge n. 689. Entrando nel merito della sua domanda, i reati interessati da questa normativa sono in primo luogo di norma per tutte  le violazioni per le quali e’  prevista  la  sola  pena  della  multa  o dell’ammenda.

Nello specifico, per quanto attiene ai reati previsti dal codice penale, la depenalizzazione è però di norma esclusa salvo per i reati di atti osceni, pubblicazioni e spettacoli osceni, rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto, abuso della credulità popolare, rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive e atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio. Per quanto invece attiene i reati previsti da leggi speciali, la legge in esame esclude la portata applicativa di quanto ivi previsto in relazione ad una serie di normative espressamente menzionate in un allegato, prevedendo al contempo invece la depenalizzazione per una serie di reati menzionati  nell’art. 3 (esempio: la contravvenzione prevista dall’art. 171-quater, co. 1, legge, 22 aprile 1941, n. 633). Per ciò che invece riguarda gli illeciti penali “civilizzati”; è prevista espressamente la possibilità di una rateizzazione della sanzione civile pecuniaria stante quanto previsto dall’art. 9, co. 2, decreto legislativo, 15 gennaio 2015, n. 7.

Per ciò che invece concerne i reati interessati dall’intervento di questa normativa, si tratta dei seguenti illeciti penali: falsità in scrittura privata, falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato; ingiuria, sottrazione di cose comuni; appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito; danneggiamento (in parte).

2) Come cambiano le nuove sanzioni?

Per quanto attiene la depenalizzazione, vengono in sostanza sostituite pene di natura detentiva con sanzioni di natura pecuniaria. L’importo è fissato in un minimo e un massimo che va da “a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa  o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000; b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa  o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000; c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel massimo a euro 20.000”(art. 1, co. 5, decreto legislativo, 15 gennaio 2016, n. 8). Per quanto attiene i casi in cui  la sanzione è stabilita in un minino e in un massimo per gli illeciti penali espressamente depenalizzati da questa normativa, “la somma dovuta e’ pari all’ammontare della multa o dell’ammenda, ma non puo’, in ogni  caso,  essere  inferiore  a  euro 5.000 ne’ superiore a euro 50.000” (art. 1, co. 6, decreto legislativo, 15 gennaio 2016, n. 8).

Per quanto attiene l’abrogazione, viene introdotto il pagamento di una sanzione pecuniaria civile il cui importo, già espressamente previsto tra un minimo e un massimo, è stabilito alla luce di quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo, 15 gennaio 2016, n. 8.

3) Con l’entrata in vigore della nuova depenalizzazione si riuscirà concretamente a soddisfare l’esigenza di alleggerire il lavoro dei Tribunali, oberati da una miriade di processi minori, velocizzando contestualmente l’iter di quelli ritenuti di “maggiore importanza”?

A parere di chi scrive, si. I reati depenalizzati, unitamente agli altri illeciti penali abrogati per effetto del decreto legislativo, 15 gennaio 2016, n. 7, potranno contribuire a diminuire il carico di lavoro a cui è attualmente sottoposta la giustizia penale.

4) L’ufficio del massimario della Corte di Legittimità ha espresso le proprie perplessità su alcuni aspetti dei decreti in questione i quali, secondo il parere de tecnici, potrebbero creare dei veri e propri paradossi causati dal mix di depenalizzazione e tenuità del fatto. E’ dello stesso avviso? Se sì, perché secondo lei?

Il problema sembra essere meramente teorico in quanto si può discutere l’opportunità di inserire una normativa che nella sostanza peggiori la posizione dell’autore del fatto che, se prima poteva beneficiare della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, adesso deve pagare una sanzione pecuniaria.

Tuttavia, sotto il profilo pratico, ciò non dovrebbe comportare peculiari profili di criticità giuridica trattandosi di una scelta del legislatore, ad opinione dello scrivente, del tutto ragionevole. La particolare tenuità del fatto, difatti, deve essere comunque riconosciuta e quindi non esclude in sé l’illiceità penale che, come è noto, può permanere sotto il profilo materiale anche qualora, in presenza di un fatto astrattamente configurabile come particolarmente tenue, il comportamento posto in essere sia ritenuto però abituale a norma dell’art. 131 bis, co. 4, c.p.. Invece, un illecito amministrativo, in quanto tale, non necessita di particolari valutazioni se non quella di stabilire la sussistenza del medesimo.

5) Che ne sarà dei processi ancora in corso che riguardano le fattispecie criminose depenalizzate o cancellate? I rei rischieranno di restare impuniti? E le vittime?

Per quanto riguarda la prima domanda, l’art. 9 del decreto emesso in materia di depenalizzazione regola nel dettaglio la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa. Quindi i rei non resteranno impuniti ma saranno soggetti alle “nuove” sanzioni amministrative. Per quanto attiene le vittime, la legge già prevede la loro tutela nel caso in cui “pronunciata  sentenza  di  condanna,  il   giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e’ previsto  dalla legge come reato, decide  sull’impugnazione  ai  soli  effetti  delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono  gli  interessi civili” (art. 9, co. 3, decreto legislativo, 15 gennaio 2016, n. 8).

Lo stesso dicasi nel caso in cui il procedimento sia stato già definito. Infatti, la Procura della Repubblica di Trento, in una circolare con cui sono state fornite indicazione operative in merito alla portata applicativa di questa disciplina giuridica, citando a tal proposito un precedente emesso dalla Cassazione, ha rilevato che la perdita della illiceità penale di un fatto, già accertato in via definitiva, se comporta la cessazione dell’esecuzione e degli effetti penali  non implica però il venir meno della natura civilistica del fatto stesso allorchè questi abbia prodotto conseguenze di natura civilistica.

Medesime conclusioni militano per quanto riguarda il decreto inerente l’abrogazione dato che le nuove fattispecie civilizzate oltre al pagamento di una sanzione pecuniarie civile obbligano “alle restituzioni e al risarcimento del  danno  secondo  le leggi civili”(art. 3, co. 1, decreto legislativo, 15 gennaio 2016, n. 7). Per i procedimenti definitivi, vale quanto già detto per la depenalizzazione e soprattutto, le considerazioni svolta dalla Procura di Trento trattandosi, sia per la depenalizzazione che per l’abrogazione, di una situazione in cui un fatto, prima previsto come penalmente rilevante, adesso non lo è più.

Letizia Pieri

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