Non è una partenza facile quella delle multe ridotte del 30%, se pagate entro 5 giorni dalla notifica, così come previsto dalle disposizioni contenute nella legge definitiva che ha convertito il decreto del Fare, pubblicato in Gazzetta lo scorso martedì 20 agosto.
Per effetto della pubblicazione in GU, infatti, le novità sui bonus alle contravvenzioni per chi si sbriga a saldare il dovuto, sono a tutti gli effetti in vigore da mercoledì 21. Per chi è avvezzo alle tante sfumature del codice della strada, però, salta all’occhio che l’applicazione di un simile provvedimento non può che generare disagi, soprattutto nei primi giorni di adattamento di un sistema già parecchio complicato.
Così, complice anche il rientro dalle vacanze e l’avvio delle disposizioni in un periodo ancora festivo per molti addetti, il debutto degli sconti alle multe per chi paga in fretta non è stato dei più incoraggianti.
Centralini bollenti, massima urgenza di adattare i moduli alla nuova normativa e indicazioni poco chiare hanno concorso a generare uno stress post ferragostano inatteso a molti uffici degli enti locali e delle forze di pubblica sicurezza. Oltretutto, le associazioni dei consumatori hanno indicato che, qualora il verbale sia notificato senza includere la voce relativa alla possibilità di bonus del 30%, sarà possibile la contestazione, con evidente deficit di entrate per gli enti che hanno nei proventi dalle contravvenzioni una delle poche voci di introito rimaste.
Per chiarire alcuni punti lasciati oscuri dal decreto del Fare, sono intervenuta anche alcune circolari del Ministero dei Trasporti, che ha cercato di agevolare il passaggio al nuovo regime con alcune indicazioni specifiche. In questo modo, si è cercato di colmare diverse lacune lasciate dal testo di previsione legislativa sugli sconti.
Nello specifico, si è chiarito che anche le patenti C, D e C o D+E saranno coinvolte nel processo di autorizzazione agli sconti entro i 5 giorni. Un altro punto critico riguardava proprio le scadenze dei pagamenti ridotti: si scopre, ora, che i 5 giorni andranno conteggiati a decorrere dalla data di contestazione o di notifica. Riguardo, invece, le comunicazioni con avvenuto deposito, va calcolato un termine di undici giorni dal momento dell’invio Cad.
Un altro passaggio, stavolta non eluso dal testo principale sugli sconti, è quello che lascia al di fuori delle infrazioni ammesse al bonus, quelle che prevedono sia la confisca del veicolo che il ritiro della patente.
Da parte degli utenti, poi, andrà usata attenzione massima nei saldi, soprattutto in caso di pagamento ridotto: sbagliarsi, anche di pochi centesimi, nell’importo da saldare, comporterà infatti l’iscrizione a un ruolo.
Caos completo, invece, sul pagamento in loco: la novità degli sconti, infatti, comprende anche la dotazione, per le pattuglie di un terminale Pos in grado di consentire il saldo direttamente al posto di blocco al trasgressore. Peccato, però, che una nota del Viminale proibisca alle forze dell’ordine di avvalersi di questo strumento per le multe in sconto, facendo di fatto decadere la ratio alla base delle forniture di apparecchiature di riconoscimento di bancomat o carte di credito a Polizia e Carabinieri. Per le notifiche via Pec, infine, si attende il dispositivo di attuazione interministeriale (Interni, Giustizia e Trasporti) nell’arco dei prossimi quattro mesi.
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