Oggi, tra le soluzioni proposte dal decreto vi è quella di ripristinare la mediazione obbligatoria, come noto eliminata dalla Corte Costituzionale nel suo carattere di obbligatorietà, fatta eccezione per le cause concernenti i sinistri stradali, apportando delle rettifiche e immettendo specifiche procedure che, secondo l’esecutivo, “consentiranno di non arrivare nemmeno al processo”. Il comma 4-bis, aggiunto all’ art. 16 del Dlgs 28/2010, stabilisce inoltre che tutti gli avvocati siano abilitati di diritto a svolgere il ruolo di mediatore professionista, dietro il totale apprezzamento di coloro che, investendo tempo e denaro, hanno portato a termine corsi di formazione e aggiornamento. Si prevede anche la predisposizione di un tetto massimale per l’indennità di mediazione (per ciascuna parte) qualora, al termine del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento dovesse concludersi con un mancato accordo.
In tal senso, il decreto specificatamente prescrive: 80 euro, per le controversie di valore fino a 1.000 euro; 120 euro, per quelle di valore fino a 10.000 euro; 200 euro, per quelle di valore fino a 50.000 euro; 250 euro, per le controversie di valore superiore. Il sistema potrebbe pertanto rivelarsi un efficiente escamotage volto a disincentivare le parti dal concreto raggiungimento di un accordo quando, fin da principio, viene a mancare la volontà di definire la lite, dal momento che il soggetto che non ci tiene ad arrivare all’accordo già sa che non dovrà versare oltre l’importo prescritto. Bisognerà quindi attendere i prossimi giorni per capire quali modifiche saranno effettivamente approvate e quali invece riceveranno lo stop. In aggiunta all’ambito mediativo, il provvedimento del fare parla anche di:
– stage di formazione indirizzati ai neolaureati in giurisprudenza che dovrebbero essere dislocati presso gli uffici giudiziari dei Tribunali (anche se tuttavia non è ancora chiaro se essi riceveranno retribuzione e quali tipologie di mansioni dovranno svolgere);
– 400 giudici non togati presso le Corti d’Appello;
– delega ai notai per le operazioni di divisione nei giudizi di scioglimento di comunioni.
Da notare, infine, anche il fatto che vede introdotto tra i provvedimenti pensati per accelerare il recupero crediti, il disegno che prospetta la riduzione a 30 giorni dei tempi di fissazione della prima udienza ad opera del Giudice nell’opposizione a decreto ingiuntivo. Per questo motivo, è attesa una variazione del C.p.C. dal momento che l’udienza, attualmente, non viene fissata dal Giudice bensì dall’attore opponente, questo almeno per quanto concerne il rito ordinario. Nulla si dice, invece, in merito alla nodosa questione della carenza di organico negli uffici giudiziari, forse il principale problema dell’apparato di giustizia italiano, non ponendo dunque alcuna eventuale soluzione alla mancanza che sistematicamente costringe a diminuire sempre di più i giorni di apertura al pubblico.
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