Una novità che ha riportato le lancette nel mondo della giustizia indietro di diversi mesi, quando, cioè, la popolazione del foro si divise in due frazioni contrapposte, tra favorevoli all’istituto della conciliazione e contrari a oltranza. Una battaglia al calor bianco che ha portato il professionismo forense a interrogarsi radicalmente sulla propria natura e sulla propria funzione, a fronte di una giustizia – soprattutto – civile, che batte la fiacca sotto il peso di un arretrato inaudito.
Ora, dunque, si riparte: il governo ripresenta la mediazione obbligatoria, cercando di spogliarla dei profili di incostituzionalità che avevano portato la Consulta a dichiararla illegittima, di fatto decretandone la morte per sentenza. Una decisione che aveva, naturalmente, suscitato le ire di mediatori e dei supporter di questa soluzione alle controversie, contro, invece, l’euforia dei “puristi” del professionismo forense.
Ecco, dunque, che dalla mediazione civile obbligatoria come eravamo soliti conoscerla è stato espunto l’unico capo delle liti da strada, quelle a seguito di sinistri tra veicoli. Probabilmente, però, tutte le novità più sostanziose sono contenute nella procedura attraverso cui la conciliazione dovrà essere posta in essere.
Innanzitutto, i tempi: l’accordo tra le parti andrà trovato entro 90 giorni, dunque un mese in meno rispetto ai 120 precedenti; inoltre, nel primo mese dall’avvio dell’iter, verrà fissato un meeting preliminare con il mediatore incaricato e, qualora emerga innegabilmente l’impossibilità di trovare l’intesa tra le parti in dissidio, per i coinvolti l’esborso economico sarà ridotto.
Si tratta, nello specifico, di range di spesa che prendono come base i 100 euro, sempre nel caso di tentativo di mediazione andato a vuoto, per liti stimate entro il tetto dei 100mila euro.
Resta, poi, la mediazione come istituto processuale: è vero, infatti, che anche nella nuova versione del tentativo istituzionalizzato di patto amichevole tra le parti sia il giudice l’estrema autorità in grado di ordinare ai duellanti di presentarsi di fronte a un organismo deputato a sciogliere il nodo secondo i principi della mediazione civile. Naturalmente, resta intatto quello che, a detta dei detrattori, è il vero vulnus della questione, ossia la condizione di procedibilità della conciliazione.
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