Decreto crescita, cosa cambia: tutte le novità fiscali

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Il Decreto crescita (Decreto Legge n. 34/2019), convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, e in vigore dal 30 giugno 2019, contiene tante novità di rilevanza fiscale, alcune di queste aggiunte durante l’iter di conversione in legge, altre confermate nella loro stesura originaria. Alcune disposizioni fanno capo alla cosiddetta semplificazione fiscale. Tra le misure, spicca lo slittamento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IMU/TASI, inoltre vi sarà la proroga tanto attesa al 30 settembre 2019 per i versamenti dei soggetti agli ISA. Infine si segnala la riapertura della rottamazione ter, e del saldo e stralcio con la nuova scadenza al 31 luglio.

Novità fiscali nel Decreto Crescita: più tempo per la presentazione della dichiarazione dei redditi

Il decreto sulla crescita ha spostato la data di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi di due mesi. Il termine passa dal 30 settembre al 30 novembre (quest’anno si arriverà fino al 2 dicembre poiché la scadenza cade di sabato). La proroga per la presentazione del modello Redditi, ha effetto anche sul ravvedimento operoso solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. In sede di conversione, è stato introdotto l’articolo 13-bis nel D.Lgs n. 472/1997, che individua il principio della sanatoria frazionata. Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, il contribuente può applicare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti (ravvedimento parziale).

Il contribuente applicherà il ravvedimento:

  • per i singoli versamenti (con le riduzioni previste);
  • per il versamento complessivo (applicando alla sanzione la riduzione prevista sulla base della data di regolarizzazione).

La dichiarazione tardiva del modello Redditi, si potrà presentare entro il 1° marzo 2020, e di conseguenza di allungano i termini anche per presentare la dichiarazione integrativa per modificare il rimborso in compensazione.

E’ spostato a regime dal 30 settembre al 30 novembre (quindi quest’anno 2 dicembre) anche il termine per l’invio del modello Irap, che deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle dichiarazioni, il decreto precisa che costituisce grave irregolarità, l’omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti incaricati hanno rilasciato l’impegno cumulativo a trasmettere. E’ prevista la revoca dell’abilitazione in presenza di gravi o ripetute irregolarità nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni, ed è previsto l’obbligo per i soggetti incaricati di rilasciare al contribuente l’impegno cumulativo a trasmettere all’Agenzia delle Entrate in via telematica i dati contenuti nelle dichiarazioni o nelle comunicazioni.

Novità fiscali nel Decreto crescita: controlli informali

In sede di conversione è stato introdotto il comma 3-bis all’art. 36-ter, DPR n. 600/73, il quale contiene una disposizione in base alla quale l’Ufficio non può chiedere al contribuente, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, documenti relativi a informazioni già disponibili nell’Anagrafe tributaria o a dati trasmessi da terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, a meno che la richiesta riguardi:

  • la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti in Anagrafe;
  • elementi di informazione in possesso dell’Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.

Decreto crescita: nuovo termine dichiarazione Imu

Slitta al 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati da comunicare, il termine per presentare la dichiarazione Imu/Tasi. Inoltre viene eliminato l’obbligo di presentare la dichiarazione Imu per beneficiare della riduzione del 50% sulle case concesse in comodato gratuito, ai figli o ai genitori. Novità anche in tema di riduzione dell’Imu per gli immobili locati a canone concordato. In sede di conversione è stato modificato il comma 6-bis dell’art. 13, D.L. n. 201/2011 prevedendo, l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IMU nonché di qualsiasi altra comunicazione, per beneficiare dell’aliquota ridotta IMU per gli immobili locati a canone concordato.

I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, sono esenti dalla Tasi a decorrere dal 1° gennaio 2022. L’esenzione, valida per gli immobili non locati, interessa solamente quelle imprese che, con organizzazione e mezzi propri, o tramite appalto, hanno effettivamente edificato l’immobile.

In sede di conversione è stato rivisto l’aumento della deducibilità dal reddito d’impresa/lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali (attualmente fissata nella misura del 40%). La deduzione si applica nella misura del 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nella misura del 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. Dal 2023 si dovrebbe raggiungere la piena deducibilità.

Proroga dei versamenti al 30 settembre

Buone notizie per i professionisti, ditte e società che rientrano nell’ambito di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). In sede di conversione, sono stati posticipati al 30 settembre i termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e per quelli in materia di imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, che scadono tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019.

La proroga si estende anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società associazioni/ imprese “interessate” dagli ISA.

Per poter beneficiare della proroga, secondo le precisazioni della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64 del 28 giugno 2019, non assume rilevanza il fatto che il contribuente applichi il proprio indice di riferimento. Di conseguenza, la stessa può essere usufruita anche dai contribuenti che adottano il regime forfettario/dei minimi, o determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari.

In sede di conversione, con l’aggiunta del comma 4-bis all’art. 9-bis, D.L. n. 50/2017, al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti, ed evitare errori in fase dichiarativa, nei modelli ISA non possono essere richiesti dati già contenuti in altri quadri della dichiarazione dei redditi. L’Agenzia rende disponibili, all’interno dell’area riservata del proprio sito Internet, i dati in suo possesso utili per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA. La disposizione è applicabile dal 2020.

Novità fiscali Decreto Crescita: super ammortamento

E’ stata confermata la misura sul super ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, o posti in essere entro il 30 giugno 2020, a condizione che alla data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Ai fini delle imposte sui redditi, per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, è prevista una maggiorazione del costo di acquisto del 30%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.

Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, e quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico.

Novità fiscali nel Decreto Crescita: mini-Ires

Ancora più favorevole è la riduzione progressiva delle aliquote Ires per le imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni. La misura prevede l’abbassamento dell’aliquota graduale, che va dal 22,5% per l’anno di imposta 2019, al 21.5% per il 2020, al 21% per il 2021, al 20.5% al 2022, fino al 20% dal 2023, sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto a esclusione delle banche.

Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli imprenditori individuali e delle snc/sas in contabilità ordinaria.

Decreto crescita: novità per le locazioni

Fra le novità in sede di conversione, vi è stata l’abrogazione della sanzione prevista per la mancata comunicazione della proroga della cedolare secca. L’articolo 3, comma 3, del D.Lgs n. 23/2011 prevedeva che, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale era stata esercitata l’opzione della cedolare secca, entro trenta giorni scattava la sanzione nella misura fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione era presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Con la modifica l’obbligo della comunicazione della proroga della cedolare e la relativa sanzione sono soppressi.

Sempre in tema di locazioni, viene previsto che per i contratti di affitto di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, si potrà essere esonerati dalla tassazione delle somme non corrisposte dal locatore, senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, essendo sufficiente l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità.

Novità anche per gli affitti brevi per i quali è stata prevista l’istituzione di una banca dati pubblica delle strutture ricettive e degli immobili destinati a tali locazioni.

Ogni locazione breve dovrà essere identificata mediante un codice, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi. Il codice dovrà essere usato e pubblicato anche dai gestori dei portali internet e dagli agenti immobiliari.

L’inosservanza di tale obbligo comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 500 euro a un massimo di 5mila euro con raddoppio degli importi in caso di reiterazione della violazione.

Decreto crescita: semplificato il Patent box

Il patent box, ovvero la tassazione agevolata sui redditi che scaturisce dall’utilizzo di alcuni beni immateriali, avrà un iter più semplice e veloce. I contribuenti interessati a tale regime opzionale, possono determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile, in alternativa alla procedura di accordo preventivo e in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, predisponendo idonea documentazione con le informazioni necessarie alla determinazione del beneficio e dandone comunicazione alla stessa Agenzia.

A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto sulla crescita, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo, possono scegliere di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla determinazione in un’idonea documentazione predisposta secondo quanto sarà previsto da un futuro provvedimento della stessa Agenzia.

I soggetti che esercitano l’opzione, ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e nei due periodi d’imposta successivi.

La sanzione per infedele dichiarazione non si applica qualora, in caso di accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.

L’opzione può essere esercitata anche da coloro che hanno già attivato una procedura per concludere un accordo con l’Agenzia delle Entrate, e lo stesso non si è concluso o se si è data comunicazione all’Agenzia della volontà di rinunciare alla procedura.

Fatture elettroniche: esteso il termine di emissione

In sede di conversione con la modifica dell’art. 21, DPR n. 633/72, a decorrere dal 1° luglio 019, la fattura elettronica va emessa entro 12 giorni (anziché 10) dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72.

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica, è confermata l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino regolati dal D.M. del 24.12.93. Per il calcolo dell’imposta di bollo, in base ai dati indicati nelle fatture inviate allo SDI, l’Agenzia delle Entrate integra le fatture che non recano l’annotazione dell’assolvimento dell’imposta con procedure automatizzate.

Da lato degli adempimenti, i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio potranno effettuare anche la comunicazione relativa al quarto trimestre all’interno della dichiarazione annuale IVA, si eviterà cosi un doppio adempimento.

Riapertura rottamazione-ter e “saldo e stralcio”

Con una disposizione tanto attesa, il decreto crescita ha riaperto i termini per aderire alla definizione agevolata 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter” delle cartelle e al “saldo e stralcio”. La nuova scadenza è fissata al 31 luglio 2019. La riapertura dei termini riguarda solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla “rottamazione-ter” presentate entro lo scorso 30 aprile.

E’ ancora possibile aderire alla “rottamazione-ter” esclusivamente per i debiti che non siano stati inseriti in una precedente domanda di adesione alla “rottamazione-ter” o al “Saldo e stralcio”, presentata entro lo scorso 30 aprile 2019.  Per aderire alla definizione agevolata è necessario presentare, entro il 31 luglio 2019, l’apposita dichiarazione di adesione scegliendo tra diverse modalità: online, PEC e allo sportello dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

L’Agente della Riscossione, entro il 31 ottobre 2019, comunicherà l’ammontare delle somme complessivamente dovute e delle singole rate, nonché il giorno e mese di scadenza delle stesse.

Sul tema è confermato che gli Enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) possono disporre l’esclusione delle sanzioni relative alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati dal 2000 al 2017 dagli Enti/Concessionari della riscossione di cui all’art. 53, D.Lgs. n. 446/97. In pratica la rottamazione-ter viene estesa alle entrate locali In particolare, gli Enti territoriali possono stabilire l’esclusione delle sanzioni dalle predette entrate, prevedendo:

  • il numero di rate e relativa scadenza (non oltre il 30 settembre 2021);
  • le modalità di accesso alla definizione agevolata;
  • i termini per presentare l’istanza;
  • il termine entro il quale devono trasmette ai debitori la comunicazione contenente l’ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata e delle singole rate con la relativa scadenza.

Gli stessi enti devono dare notizia dell’adozione dell’atto (esclusione delle sanzioni) mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.

Decreto crescita: modifiche al regime forfettario

Modifiche anche al regime forfettario, con la conferma della previsione per i contribuenti che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, di operare obbligatoriamente le ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73. In deroga allo statuo del contribuente la disposizione, è applicabile dal 1° gennaio 2019.

I soggetti forfettari in qualità di sostituti d’imposta devono trattenere in 3 rate di pari importo l’ammontare delle ritenute sulle retribuzioni già corrisposte a partire dal mese di agosto (terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto) e versarlo entro i termini di cui all’art. 8, DPR n. 602/73 (16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta).

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Giuseppe Moschella

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