Le integrazioni riguardano due aspetti:
1. La disciplina della documentazione antimafia. Il provvedimento mira a consentire l’immediata entrata in vigore delle norme che ridefiniscono il “catalogo” delle situazioni dalle quali si desume l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.
2. L’assistenza legale dell’Avvocatura dello Stato nelle controversie relative ai beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata. Le norme mirano a definire i termini secondo i quali l’amministratore giudiziario e l’Agenzia nazionale possono usufruire del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Una delle novità di rilievo del provvedimento è inoltre l’estensione dei controlli antimafia anche sul collegio sindacale. Ma non solo. Il decreto precisa anche la documentazione antimafia necessaria per i Geie, ovvero i gruppi europei di interesse economico: tale documentazione investe non solo chi ha la rappresentanza ma anche i singoli imprenditori o le società consorziate.
Tra le altre disposizioni di dettaglio, si prevede anche che per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia debba essere riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o al sindaco e ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza in base al decreto 231/2001 (relativo alla responsabilità amministrative delle persone giuridiche per reati di manager e dipendenti).
Per quanto riguarda le società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa.
Infine per le società di capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell’ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell’organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione deve riferirsi anche al coniuge non separato.
Sulla validità delle certificazioni, il decreto prevede che la comunicazione antimafia abbia una validità di sei mesi dalla data dell’acquisizione, mentre l’informazione antimafia dodici mesi.
Il decreto correttivo prevede inoltre una circolarità dell’informazione antimafia. Si precisa, infatti, che l’informazione antimafia interdittiva deve essere tempestivamente comunicata anche in via telematica, tra gli altri, al soggetto che ha richiesto il rilascio dell’informazione antimafia, alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l’impresa oggetto di accertamento, al prefetto, all’osservatorio centrale appalti pubblici presso la direzione investigativa antimafia, all’osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori servizi e forniture istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai ministeri delle infrastrutture e trasporti e dello sviluppo economico e, infine, agli uffici delle Agenzie delle entrate.
Il codice antimafia prevede anche l’istituzione di una banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Nella banca dati saranno contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive, ovvero la base dalla quale attingere le notizie relative alle informazioni antimafia. Il decreto correttivo prevede espressamente inoltre che fino all’attivazione della banca dati, enti pubblici e concessionari di pubblico servizio acquisiscano d’ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia, che consulterà il Ced delle Forze di Polizia e le altre banche dati attualmente disponibili.
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