Per i contribuenti Isa (e anche per i forfettari) che si sono visti ridurre il fatturato del primo semestre 2020 del 33% (rispetto allo stesso semestre 2019) sono stati rinviati i versamenti dell’acconto, questi si potranno effettuare fino al 30 aprile 2021.
Altra novità è lo spostamento al 15 ottobre 2020, del termine relativo alla sospensione dei versamenti delle cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie.
Anche per le imposte locali, è stato prorogato l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) fino al 31 dicembre 2020. L’esonero riguarda in particolare le attività di ristorazione, che sono state danneggiate dall’emergenza sanitaria. Analizziamo di seguito le principali novità fiscali.
Decreto Agosto: rinviati gli acconti ad aprile 2021
Per i soggetti ISA e collegati, è previsto un differimento per l’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, che scade il 30 novembre 2020, il versamento si potrà effettuare entro il 30 aprile 2021.
Nello specifico, è stato prorogato al 30 aprile 2021 il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Oltre ai contribuenti che applicano gli Isa, vi sono coloro che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, e gli altri “collegati” agli Isa, come i soci di società di persone, associazioni e i soci delle società a responsabilità limitata in trasparenza, o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfettari e i minimi.
La proroga è rivolta a coloro che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. E’ tuttavia possibile pagare l’acconto entro il 30 novembre 2020.
Per calcolare l’acconto si possono utilizzare due metodi uno storico basato sui dati dell’anno precedente, e uno previsionale basato sul minore reddito dell’anno in cui si versa l’acconto.
L’acconto è dovuto per l’anno in cui si versa, e consiste in una quota percentuale dei tributi e delle altre somme relative all’anno precedente.
L’acconto non è dovuto se l’imposta relativa al periodo precedente (al netto di detrazioni, crediti e ritenute d’acconto) è di ammontare non superiore a 51,65 euro, per i contribuenti Irpef, e a 20,66 euro per i contribuenti Ires.
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Decreto Agosto: nuova rateazione dei versamenti
Con la formula “salvo intese tecniche”, il decreto Agosto ha disposto una nuova rateazione dei versamenti sospesi.
I versamenti indicati negli articoli 126 e 127, del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, entro il 16 settembre 2020, in unica soluzione o rateizzando fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
L’ulteriore 50% può essere versato, senza sanzioni e interessi, con un massimo di 24 rate mensili sempre uguali, (la prima rata entro il 16 gennaio 2021).
I versamenti sospesi, riguardano ad esempio le imprese turistico/ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator, le federazioni sportive nazionali, le società sportive professionistiche e dilettantistiche, i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, onlus ecc.
Riguardano anche le imprese con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, per i quali sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati.
Riguardano anche i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019. Per questi contribuenti, i ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.
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Dilazioni già scadute
Prevista fino al 15 ottobre invece che al 31 agosto, la sospensione dei pagamenti all’agente della riscossione. Fino alla stessa data, è in vigore il divieto di notifica delle cartelle di pagamento, e/o di promuovere nuove azioni esecutive o cautelari.
La proroga vale per la totalità dei debiti verso l’Agenzia delle Entrate/ Riscossione, e per le ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali, anche se si tratta di debiti scaduti da tempo o che sono presenti in dilazioni decadute.
Il decreto “Agosto” interviene anche sull’articolo 152 del decreto Rilancio prorogando al 15 ottobre il blocco dei pignoramenti di stipendi e pensioni. I pignoramenti presso terzi (ad esempio, pignoramenti dei conti bancari), se azionati prima dell’8 marzo scorso (data di entrata in vigore del D.L. 18/2020), seguono il loro corso.
La proroga riguarda anche le dilazioni in corso, in quanto sospende le rate che cadono tra l’8 marzo e il 15 ottobre. L’articolo 68 del D.L. 18/2020, dispone che le somme sospese devono essere pagate in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine della sospensione (quindi a novembre).
Va detto che l’Agente della Riscossione, ha chiarito che ciò non impedisce al debitore di proporre istanza di rateazione secondo le regole ordinarie previste dall’articolo 19 del D.P.R. 602/1973.
Per consentire ai debitori di non pagare l’intero importo del debito (rate sospese) entro il mese di novembre, il decreto Rilancio ha portato a 10 rate non pagate, la soglia di tolleranza per evitare la perdita del beneficio della sospensione.
L’ampliamento, vale sia per le dilazioni in corso all’8 marzo 2020, sia per quelle richieste, entro il 15 ottobre. Se ad esempio durante la moratoria scadono 8 rate, il debitore a novembre potrà proseguire il versamento delle singole rate mensili, senza decadere dal piano di rientro. Occorrerà considerare che si sarà consumata quasi tutta la soglia di tolleranza (rimane in questo caso una sola “omissione” di pagamento).
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