In sede di conversione molte delle misure sono state confermate, ad esempio quelle sulla cassa integrazione “COVID-19” fino ad un massimo di diciotto settimane o ancora l’esonero contributivo per chi assume a tempo indeterminato. Si segnalano tuttavia alcune novità come le deroghe all’utilizzo del lavoro agile o il ricorso ai contratti di somministrazione a tempo indeterminato. Affrontiamo la questione nel dettaglio partendo dalle novità normative per poi ricordare le misure confermate.
NOVITÀ
Decreto Agosto: stop ai licenziamenti
Tra le misure modificate in sede di conversione in legge figura innanzitutto il blocco dei licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo fino al 31 dicembre 2020. È stata in particolare abrogata la possibilità per il datore di lavoro di revocare i licenziamenti adottati nel 2020 ed accedere contestualmente agli ammortizzatori sociali. Di conseguenza, alle aziende si applica il termine ordinario di quindici giorni dalla comunicazione dell’impugnazione da parte dei lavoratori, per poter fare marcia indietro.
Decreto Agosto: contratti di somministrazione
Fino al 31 dicembre 2021 se tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore intercorre un rapporto a tempo indeterminato, il periodo che questi svolge presso l’azienda utilizzatrice potrà eccedere i 24 mesi, limite previsto per i contratti a tempo determinato.
Decreto Agosto: smart working
La legge di conversione prevede la possibilità di ricorrere allo smart working per i genitori con rapporto di lavoro dipendente con figli conviventi minori di 14 anni in quarantena disposta dall’ASL a seguito di contagi avvenuti nel plesso scolastico o durante lo svolgimento di attività sportive, lezioni di musica o lingua.
In alternativa al lavoro agile ed esclusivamente per i contatti avvenuti a scuola, i genitori potranno chiedere un congedo indennizzato dall’INPS al 50% per i giorni di assenza dal lavoro.
Viene infine previsto lo smart working (fino al 30 giugno 2021) per i genitori lavoratori dipendenti con almeno un figlio in condizioni di disabilità grave ai sensi della Legge n. 104/1992. L’accesso al lavoro agile avviene anche in assenza di apposito accordo individuale con l’azienda.
MISURE CONFERMATE
Decreto Agosto: cassa integrazione
In sede di conversione in legge è stata confermata la previsione di diciotto settimane dei seguenti ammortizzatori sociali richiesti con causale “COVID-19”, nel periodo compreso tra il 13 luglio ed il 31 dicembre 2020:
- Cassa integrazione ordinaria (CIGO);
- Assegno ordinario erogato dal FIS;
- Cassa integrazione in deroga (CIGD).
Il periodo complessivo di cassa è suddiviso in due tranche da nove mesi ciascuna:
- Prime nove settimane senza alcun aggravio di costi;
- Seconde nove settimane soggette all’applicazione di un contributo addizionale sulle ore non prestate dai dipendenti.
Il contributo addizionale è dovuto:
- In misura pari al 9% se l’azienda ha subito nel primo semestre 2020 una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto allo stesso periodo del 2019;
- In misura pari al 18% se l’azienda non ha subito alcuna riduzione di fatturato nello stesso periodo di cui al punto precedente.
Non sono tenute a farsi carico dell’onere le realtà che hanno visto contrarsi il volume d’affari in misura superiore al 20% nel primo semestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, nonché quelle avviate successivamente il 1º gennaio 2019.
Esonero contributivo per chi non fa CIG
Le aziende private, eccezion fatta per quelle del settore agricolo, che non ricorrono agli ammortizzatori sociali “COVID-19” ma vi hanno fatto ricorso nei mesi di maggio e giugno 2020, possono ottenere uno sgravio contributivo applicato sui contributi previdenziali a loro carico da versare all’INPS, per un massimo di quattro mesi, comunque non oltre il 31 dicembre prossimo.
L’esonero, che non interessa i premi dovuti all’Inail, è pari al doppio delle ore di ammortizzatori sociali già fruite. Chi utilizzerà lo sgravio sarà soggetto al blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, previsto fino al prossimo 31 dicembre.
Sul calcolo e le modalità di applicazione dell’esonero si attende la circolare INPS esplicativa.
Esonero per assunzioni a tempo indeterminato
Le assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2020 possono accedere ad uno sgravio del 100% sui contributi INPS a carico dell’azienda per un periodo massimo di sei mesi dalla data di assunzione e nel limite di 8.060 euro annui.
L’agevolazione (esclusa per i settori agricoltura e lavoro domestico) non si estende ai premi dovuti all’INAIL e altresì:
- Non si applica ai contratti di apprendistato;
- Non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano già stati in forza presso la stessa azienda con contratto sempre a tempo indeterminato.
Possono invece chiedere l’esonero le aziende che abbiano trasformato a tempo indeterminato, dopo l’entrata in vigore del Decreto “Agosto”, dei precedenti contratti a termine.
Per la piena operatività della misura si attende la circolare INPS.
Esonero contributivo per contratti a termine
Identico esonero descritto nel paragrafo precedente spetta per un massimo di tre mesi alle aziende che attivano contratti a tempo determinato ed operano nei settori turismo e stabilimenti termali.
Anche per questo sgravio l’applicazione concreta è subordinata ai chiarimenti dell’INPS.
Contratti a termine
I contratti a termine, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, possono essere rinnovati o prorogati per un periodo non eccedente i 12 mesi senza dover giustificare l’evento con le causali previste dalla normativa:
- Esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- Esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.
Per accedere alla deroga citata è necessario che i contratti di rinnovo o proroga siano sottoscritti entro il 31 dicembre 2020.
Proroga di NASPI e DIS-COLL
Confermata la proroga straordinaria di due mesi dei trattamenti di disoccupazione NASPI e DIS-COLL in scadenza nel periodo compreso tra il 1º maggio 2020 e il 30 giugno 2020.
L’importo spettante in sede di proroga è identico all’ultimo percepito secondo la scadenza ordinaria.
Indennità lavoratori danneggiati dall’emergenza COVID-19
Previste dal Decreto “Agosto” una serie di indennità per i lavoratori danneggiati dalle conseguenze economiche dell’emergenza COVID-19:
- Indennità di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali (compresi i lavoratori in somministrazione) che abbiano cessato involontariamente il rapporto tra il 1º gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- Indennità di 1.000 euro per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto tra il 1º gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 oltre ad aver totalizzato almeno trenta giornate di lavoro nel medesimo periodo;
- Indennità di 1.000 euro per i lavoratori intermittenti che abbiano svolto l’attività per almeno trenta giornate tra il 1º gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- Indennità di 1.000 euro ai soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, reddito non superiore a 50 mila, che non siano titolari di rapporto di lavoro o pensione alla data del 17 marzo 2020;
- Indennità di 1.000 euro per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019 ed un reddito non eccedente i 35 mila euro;
- Indennità di 1.000 euro per i soggetti privi di partita IVA titolari di un rapporto di lavoro autonomo occasionale nel periodo 1º gennaio 2019 – 29 febbraio 2020;
- Indennità di 1.000 euro per i lavoratori a tempo determinato del turismo e stabilimenti termali che abbiano totalizzato trenta giornate di lavoro nel periodo 1º gennaio 2019 – 17 marzo 2020 ed altrettante nel 2018, oltre a non essere titolari di pensione o rapporto di lavoro dipendente alla data del 15 agosto 2020;
- Indennità di 1.000 euro per gli incaricati alle vendite a domicilio con un reddito 2019 non superiore a 5 mila euro, titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata INPS al 17 marzo 2020 e, al tempo stesso, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento