Aggressioni ai sanitari, decreto in gazzetta: misure in vigore e pene previste

Il provvedimento è in vigore dal 2 ottobre 2024

Paolo Ballanti 02/10/24
Allegati

E’ approdato in Gazzetta il decreto che introduce pene e sanzioni su chi aggredisce i sanitari. Un provvedimento urgente, vista l’impennata di episodi di violenza su medici, infermieri e operatori degli ospedali.

Si tratta del decreto legge n.137 del 1° ottobre 2024 “Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria”. Decreto in vigore da oggi 2 ottobre.

Il Consiglio dei Ministri lo aveva approvato lo scorso 27 settembre, approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nelle strutture ospedaliere.

Il testo, finalizzato altresì a contrastare i fenomeni di danneggiamento all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, introduce nuove fattispecie di reato, oltre a modificarne altre già esistenti. Il riferimento è agli articoli 380 (arresto obbligatorio in flagranza) e 382-bis (arresto in flagranza differita) del Codice di procedura penale.

Il DL modifica altresì l’articolo 365 del Codice penale prevedendo una pena aggravata per chi danneggia beni mobili o immobili nelle strutture.

Analizziamo le novità in dettaglio.

Indice

Danni alle strutture sanitarie

Stando al testo del decreto, all’articolo 365 del Codice penale, in materia di danneggiamento, è inserita, dopo il secondo comma, una pena aggravata per chi provoca danni a beni mobili o immobili delle strutture.

Nello specifico, si legge all’articolo 1, chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 583-quater (lesioni personali) distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni, e la multa fino a 10 mila euro.

Se il fatto descritto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.  

Allegato

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2024, n. 137

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Arresto obbligatorio in flagranza

L’articolo 380 del Codice di procedura penale stabilisce che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore, nel minimo, a cinque anni e, nel massimo, a venti anni.

Al di là dei casi appena descritti, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria arrestano chiunque è colto in flagranza di una lista di delitti non colposi, consumati o tentati.

Nella lista, il decreto (articolo 2) inserisce la fattispecie di delitto di lesioni personali nei confronti di quanti esercitano una professione sanitaria o socio-sanitaria “e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall’art. 583-quater, secondo comma, del codice penale”.

Arresto in flagranza differita

Il Codice di procedura penale stabilisce, all’articolo 382 comma 1, che si considera in stato di flagranza colui che viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero “chi subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”.

Il successivo articolo 382-bis, in materia di flagranza differita, dispone che nei seguenti casi:

  • violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387-bis, Codice penale);
  • maltrattamento contro familiari e conviventi (articolo 572, Codice penale);
  • atti persecutori (articolo 612-bis, Codice penale);

si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, grazie alla “documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore”.

Nelle situazioni in parola è necessario che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario all’identificazione del colpevole e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

Cosa prevede di nuovo il Decreto
L’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legge introduce, dopo il comma 1 dell’articolo 382-bis (flagranza differita), il comma 1-bis. Qui si assumono a riferimento i casi di delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza:

  • commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private;
  • in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa di funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività.

Sono altresì ricompresi i delitti commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario.

Nelle fattispecie descritte, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto:

  • per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale;
  • in alternativa, per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio;

si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimante ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore.

La fattispecie descritta ricorre a condizione che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario all’identificazione del responsabile e, comunque, entro le 48 ore dal fatto.

Sai che anche l’Oss (operatore socio-sanitario) è una figura professionale tutelata da questo decreto? Dai un’occhiata qui al suo ruolo e mansioni

Misure di sicurezza

La Legge 14 agosto 2020 numero 113 dispone all’articolo 7 che, al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture in cui opera il personale sanitario prevedono, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.  

Sul punto, l’articolo 3 del decreto stabilisce che, con l’obiettivo di armonizzare sull’intero territorio nazionale, le misure di sicurezza di cui alla descritta Legge numero 113/2020, il Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell’interno, adotta apposite linee guidaanche con riguardo all’utilizzo di dispositivi di videosorveglianza nelle strutture”.

I sistemi di videosorveglianza, una volta installati, sono segnalati con appositi cartelli informativi, nel rispetto di quanto imposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Entrata in vigore delle misure contro le aggressioni ai sanitari

Il decreto numero 137 è in vigore da oggi 2 ottobre 2024.

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Foto copertina: istock/van-balvan

Paolo Ballanti