Lo sgravio è calcolato in misura percentuale sui contributi INPS a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, pari a:
- 30% sino al 31 dicembre 2025;
- 20% per gli anni 2026 e 2027;
- 10% per gli anni 2028 e 2029.
L’agevolazione, spettante senza alcun limite di importo, è attualmente fruibile sino al 31 dicembre prossimo a seguito di specifica autorizzazione della Commissione europea, nel quadro della normativa sugli aiuti di Stato.
Al fine di chiarire gli aspetti operativi dello sgravio per il solo anno 2021 è intervenuta l’INPS con circolare numero 33 del 22 febbraio scorso. Come ha precisato l’Istituto, le istruzioni per la Decontribuzione Sud dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2029 saranno oggetto di apposita circolare, all’esito del procedimento di autorizzazione dell’Unione europea.
Analizziamo la novità in dettaglio.
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Decontribuzione Sud 2021: datori di lavoro beneficiari
Come ricorda la circolare INPS lo sgravio è riservato ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione di:
- Datori di lavoro del settore agricolo;
- Lavoro domestico;
- Enti pubblici economici;
- Istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
- Enti trasformati in società di capitali (anche se a capitale interamente pubblico) per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- Ex istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
- Aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Consorzi di bonifica;
- Consorzi industriali;
- Enti morali ed ecclesiastici;
- Imprese operanti nel settore finanziario.
Decontribuzione Sud 2021: agenzie di lavoro
Uno specifico paragrafo della Circolare INPS è dedicato alle agenzie di somministrazione. Con riferimento alla particolarità del rapporto di lavoro interinale, in cui il soggetto svolge l’attività presso l’impresa utilizzatrice, pur essendo formalmente dipendente dell’agenzia, l’Istituto sottolinea che la Decontribuzione non è applicabile nel caso in cui:
- Pur svolgendo la prestazione in unità operative dell’utilizzatore situate nelle regioni interessate;
- Il lavoratore interinale è formalmente assunto da un’agenzia situata in una regione diversa da quelle ammesse allo sgravio.
Al contrario, se l’agenzia ha sede legale o operativa in una delle regioni in parola, l’esonero spetta, a prescindere dal luogo in cui effettivamente il lavoratore presta l’attività.
Decontribuzione Sud 2021: requisiti
La misura è riservata ai datori privati che attivano rapporti di lavoro subordinato a condizione che la sede di lavoro sia ubicata in:
- Abruzzo;
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sardegna;
- Sicilia.
Come chiarito nella circolare INPS, nel caso di società con sede legale ubicata in una regione diversa da quelle appena citate, per ottenere lo sgravio è necessario:
- Inoltrare apposita richiesta alla sede INPS territorialmente competente in base alla sede di lavoro;
- Effettuati i controlli necessari l’INPS attribuirà il codice di autorizzazione “0L” avente il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.
Le altre condizioni richieste sono:
- Possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) con cui si attesta l’adempimento degli obblighi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa edile;
- Assenza di violazioni delle norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro;
- Osservanza dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Decontribuzione Sud 2021: a quanto ammonta lo sgravio
Come in precedenza anticipato, lo sgravio si calcola sulla contribuzione INPS a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, senza l’applicazione di alcun tetto massimo mensile.
La percentuale sgravabile da applicare sui contributi è pari a:
- 30% sino al 31 dicembre 2025;
- 20% per gli anni 2026 e 2027;
- 10% per le annualità 2028 e 2029.
Come chiarito dalla Circolare INPS lo sgravio è cumulabile con altri esoneri:
- Nei limiti dei contributi INPS dovuti;
- A patto che non vi sia un’esplicita limitazione da parte di un’altra disposizione.
La cumulabilità opera sia con riferimento alle agevolazioni sia di tipo contributivo (ad esempio quella per l’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi) che economico (incentivo per l’assunzione di lavoratori in NASPI o disabili).
A livello pratico, la Decontribuzione Sud, in caso di sovrapposizione con altre agevolazioni, opererà sulla contribuzione a carico azienda residua, sempre nei limiti delle somme complessivamente dovute.
Facciamo l’esempio dell’azienda Alfa, la quale in virtù dell’assunzione del lavoratore Caio fruisce sia dello sgravio per gli over 50 disoccupati che della Decontribuzione Sud.
Nel mese di aprile 2021 i contributi INPS dovuti da Alfa, calcolati sulla retribuzione di Caio, ammontano ad euro 250,00. Come chiarito dalla circolare, in primo luogo si applica l’agevolazione under 50 e successivamente, sulla parte residua, la Decontribuzione Sud:
- 250,00 * 50% = 125,00 euro ammontare dello sgravio over 50;
- Sulla parte residua dei contributi a carico azienda, pari a 250,00 – 125,00 = 125,00 si applica la Decontribuzione Sud;
- 125,00 * 30% = 37,50 euro ammontare dello sgravio;
- 250,00 – 125,00 – 37,50 = 87,50 euro contributi INPS complessivamente dovuti dall’azienda Alfa.
Decontribuzione Sud 2021: autorizzazione UE
Come anticipato, la fruizione dello sgravio è attualmente concessa dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, a seguito di specifica approvazione da parte della Commissione europea con decisione del 18 febbraio scorso.
L’operatività della misura dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2029 è subordinata ad apposita autorizzazione ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in osservanza della normativa sugli aiuti di Stato.
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