DEBITI PA: Renzi, indietro tutta!

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“Il primo elemento su cui prendiamo un impegno è lo sblocco totale – non parziale: ripeto, totale – dei debiti della pubblica amministrazione attraverso un diverso utilizzo della Cassa depositi e prestiti.” – questo è la prima promessa – non mantenuta – di Renzi, pronunciata in occasione del voto per la fiducia al Senato, nel corso della seduta n. 197 del 24.02.2014.

Nella conferenza stampa a latere del Consiglio dei Ministri del 12.03.2014, il Presidente del Consiglio, Renzi, aiutandosi con delle accattivanti slides dal titolo (ingannevole) “E io pago (finalmente) – SBLOCCO IMMEDIATO E TOTALE DEL PAGAMENTO DEI DEBITI DELLA PA” – vedere la video conferenza dal 12’.32’’ al 14’.25’’ -, cercava di far passare come pagamento IMMEDIATO il progetto di un mite disegno di legge che dovrebbe consentire di pagare lo stock accumulato di debito delle PA nei confronti di imprese e professionisti. Quindi, tenuto conto dei tempi e delle insidie parlamentari, il pagamento dei debiti della P.A. non sarà sicuramente immediato e non è detto che sarà totale.

Alla trasmissione “Porta a Porta” del 13.03.2014, il Presidente del Consiglio, Renzi, ha spostato la lancetta ancora in avanti: il pagamento dello stock dei debiti della PA avverrà entro il 21.09.2014 (giorno di San Matteo), con pegno di un pelligrinaggio a Monte Senario per Bruno Vespa, se l’obiettivo verrà raggiunto (vedere la trasmissione dal 22° al 25° minuto). Il Premier ha ammesso innanzi a Vespa che, purtroppo, i tempi si sono dilatati perchè non sarebbe stato tecnicamente possibile adottare un decreto legge, a causa del nuovo articolo 81 della Costituzione che impone il pareggio di bilancio.

L’impegno, così mitigato, è stato incluso pure nel DEF approvato dal Consiglio dei Ministri dell’8 aprile 2014.

Quindi, per il pagamento dello stock del debito della PA nei confronti delle imprese e professionisti, il Governo Renzi è partito per il pagamento totale ed immediato, nel primo mese di governo, per poi slittare a luglio 2014 e poi ancora al 21 settembre 2014. 

Invero, il Governo ha forse dimenticato che non serviva nè un disegno di legge, nè un decreto legge per pagare lo stock di debito accumulato dalle PA, perchè – come già pubblicato su LeggiOggi.it in data 5 febbraio 2014, con il titolo Garanzia dello Stato per i debiti della P.A. – Dov’è il decreto attuativo? Le P.A. avrebbero dovuto comunicare entro il 15 settembre 2013 tutti i debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2012. – l’articolo 11, comma 12-ter, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99), ha previsto che i debiti della PA, scaduti al 31.12.2012 e comunicati sulla piattaforma telematica del MEF, sono garantiti dallo Stato e quindi, per i creditori della PA, sarebbe stato già possibile chiedere il pagamento direttamente allo Stato centrale. La garanzia statuale è stata però rimessa all’emanazione di un decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (fr. art. 11, comma 12-sexies, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76), che avrebbe dovuto essere adottato entro il 22 ottobre 2013.

Ad oggi, purtroppo, nonostante siano trascorsi quasi sei mesi dal termine ultimo, il MEF è inadempiente ed i creditori della PA devono (ingiustamente) attendere ancora e non si sa sino a quando.

Sull’inadempimento del MEF, 17 parlamentari del gruppo del Movimento 5 Stelle (con primo firmatario il deputato Gianluca RIZZO), hanno presentato in data 6 marzo 2014 un’interrogazione a risposta scritta (la n. 4/03876 ), che di seguito si riporta:

“– premesso che: la legge n. 99 del 9 agosto 2013 ha convertito, con modificazioni il decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013. In sede di conversione sono stati aggiunti, all’articolo 11 di detto decreto-legge n. 76 del 2013, i seguenti commi:

il comma 12-ter, che prevede, per i crediti certificati ai sensi del comma 6, articolo 7 del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013 – cioè i crediti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012 –, l’assistenza della garanzia dello Stato;

il comma 12-sexies, prevedeva l’emanazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di detto decreto, la già citata legge n. 99 del 2013, di un decreto ministeriale che avrebbe dovuto sancire l’ufficialità e l’operatività della Garanzia dello Stato;

detta garanzia statuale, non essendo previsto alcun beneficio della preventiva escussione della pubblica amministrazione debitrice, avrebbe dovuto comportare, per i creditori, la possibilità di chiedere il pagamento direttamente allo Stato, anche se condizionata all’istituzione di un apposito «Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato», come previsto dal comma 12-sexies, articolo 11 del decreto-legge n. 76 del 2013;

la mancata emanazione del decreto ministeriale, di fatto, ad oggi, sta impedendo a tantissimi imprenditori e professionisti, creditori della pubblica amministrazione, di potere chiedere il pagamento direttamente allo Stato o di cartolarizzare i propri crediti, con conseguente aggravio della crisi finanziaria in atto;

la mancata emanazione di detto decreto ministeriale, in quanto lesiva di un preciso obbligo legislativo, integra un inadempimento illegittimo dello Stato che potrebbe dar luogo a centinaia di migliaia richieste di risarcimento da parte dei creditori anzidetti –:

se detto Ministero abbia già predisposto il decreto ministeriale riguardante la garanzia dello Stato;

se sia stato previsto il Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato;

se, riscontrando tale inadempienza, non si ritenga utile chiarire i motivi che hanno generato tali ritardi;

se il Ministero abbia valutato l’eventualità che detto ritardo possa far sorgere richieste risarcitorie per il mancato adempimento e se sia stata fatta una stima, sia pure approssimativa;

se il Ministro non preveda di assumere iniziative per definire degli indennizzi alle aziende creditrici delle pubbliche amministrazioni derivanti dalla mancata emanazione del decreto ministeriale su citato. (4-03876)”.

 

Vincenzo Vinciprova

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