Debiti PA certificati e ceduti: non dimenticare gli interessi di mora già maturati

A meno che non venga concessa una proroga dell’ultima ora, entro e non oltre il 23 agosto 2014, i creditori della PA che vantano crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2013, che non sono stati oggetto di precedente certificazione ai sensi dell’art. 9, commi 3-bis e 3-ter, Decreto Legge n. 185/2008, nè ai sensi dell’art. 7 del D.L. 35/2013, debbono presentare istanza di certificazione sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti[1] gestita dal MEF (Ministero dell’Economia e Finanze), se vogliono beneficiare della garanzia dello Stato.

Questo è quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66[2] (come convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89[3]).

La garanzia dello Stato, però, secondo il comma 2 del citato articolo 37, opererà solo al momento della cessione ad una banca o ad altro intermediario finanziario autorizzato, che potranno chiedere uno sconto massimo dell’1,90% su base annua, per operazioni di cessione sino ad € 50.000,00, o dell’1,60 %, per gli importi superiori a tale soglia (cfr. articolo 2 del  DM MEF, prot. 51377 del 27 giugno 2014).

Il costo della cessione, non sembrerebbe tanto elevato, anche perchè, a norma del comma 3 dell’articolo 1263 del codice civile, salvo patto contrario, ai creditori cedenti rimarrà la titolarità degli interessi maturati sino al momento della cessione, che sono particolarmente consistenti.

Infatti, se si considera che, secondo gli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002, a partire dal trentesimo giorno dal ricevimento della fattura, scattano automaticamente gli interessi legali di mora, pari al tasso BCE più uno spread dell’otto per cento, ci si rende conto che i fornitori della PA che cederanno i propri crediti, rimarranno titolari di una discreta somma per interessi moratori, che sarà tanto più cospicua quanto sono più “anziani” i crediti ceduti – per esempio, se un imprenditore/professionista vanta un credito di € 100.000,00, che è maturato già al 31 ottobre 2011, ne chiede la certificazione entro il 23 agosto 2014 e lo cede il 31 ottobre 2014, ad egli spetteranno gli interessi legali di mora maturati sino a quel momento e cioè pari ad una somma non inferiore ad € 16.000,00 !!!!

I fornitori della PA, dunque, oltre a provvedere alla certificazione entro tale data e alla eventuale cessione, non dovranno dimenticare che possono chiedere il pagamento degli interessi moratori maturati sino al momento della cessione.



[2] Pubblicato in GURI n. 95 del 24 aprile 2014.

[3] Pubblicata in GURI n. 143 del 23 giugno 2014.

Vincenzo Vinciprova

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