Si chiude quindi un capitolo durato quasi un anno, da quando il disegno di legge a firma del deputato PD Alessandro Zan era stato approvato alla Camera e inviato in Senato. Dibattiti, proteste, scontri, hanno accompagnato questi mesi e acceso la lotta all’interno dell’arena politica.
Sulla questione era intervenuto anche il Vaticano. Il Segretario vaticano per i rapporti con gli Stati, monsignor Paul Richard Gallagher, aveva infatti inviato a giugno una nota all’ambasciata italiana presso la Santa Sede in cui si chiedeva formalmente la modifica del disegno di legge.
Il dibattito non si è placato, e il disegno di legge dopo mesi di ostruzionismo è approdato in Senato. Migliaia di emendamenti presentati, discussioni rinviate a dopo la pausa estiva. A ottobre la discussione era stata ri-calendarizzata, con il Partito Democratico che sembrava pronto a mediare con le forze politiche contrarie. Tuttavia, con il voto di oggi 27 ottobre, arriva lo stop definitivo a ogni discussione.
Ma cos’è il Ddl Zan? Cosa prevedeva? Come funziona la “tagliola”? Lo vediamo nei prossimi paragrafi.
Indice dei contenuti
- Ddl Zan: cos’è
- Ddl Zan: le modifiche alla Legge Mancino
- Ddl Zan: identità di genere
- Ddl Zan: libertà di espressione
- Ddl Zan: il 17 maggio
- Ddl Zan: le reazioni del Vaticano e della politica
- Ddl Zan: iter di approvazione
- Ddl Zan: cos’è la tagliola
Ddl Zan: cos’è
Il 4 novembre 2020 la Camera dei Deputati approva, con 265 voti favorevoli, 193 contrari e un astenuto, un Disegno di legge, il numero 2005, che ha come relatore il deputato del Partito Democratico Alessandro Zan. Il titolo del Ddl reca “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità“.
Un testo breve, 10 articoli in tutto, che punta innanzitutto a modificare l’articolo 604-bis del Codice Penale, sul reato di “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa“. L’articolo del codice penale prevede “la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.
Il Ddl Zan aggiungerebbe all’articolo già citato le seguenti parole: “oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.”
Verrebbe modificato anche l’articolo 604-ter sulle circostanze aggravanti “Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo […] ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità.”
Ddl Zan: le modifiche alla Legge Mancino
La cosiddetta “Legge Mancino” (L. 25 giugno 1993, n. 205), dal nome dell’allora proponente, il Ministro dell’Interno Nicola Mancino, è il principale strumento legislativo offerto dal sistema legislativo italiano contro i crimini d’odio e dell’incitamento all’odio.
Il Ddl Zan andrebbe a estendere l’applicazione della legge anche ai crimini d’odio e di incitamento all’odio per i motivi citati in precedenza. In caso di sospensione condizionale della pena, per gli stessi crimini sarebbero previsti anche i “lavori socialmente utili”.
Ddl Zan: libertà di espressione
Le critiche giunte finora al disegno di legge da parte del centrodestra riguardano la questione della libertà di espressione e del reato d’opinione. L’articolo 4 del Ddl Zan recita:
“Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.”
In poche parole, non viene ostacolata la libertà di espressione, ma la punibilità scatterà solo in caso di “concreto pericolo” di azioni discriminatorie o violente.
Inoltre, la modifica all’articolo 604-bis del Codice Penale riguarderebbe solo l’istigazione all’odio e non la propaganda, per cui la propaganda contro le persone della comunità Lgbt+ non sarebbe punibile.
Ddl Zan: identità di genere
L’articolo 1 del Ddl punta a definire i concetti di identità di genere, orientamento sessuale, sesso e genere. Nello specifico l’articolo recita:
“Ai fini della presente legge:
- per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
- per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
- per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
- per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.“
Ddl Zan: il 17 maggio
Il 17 maggio si celebra la Giornata internazionale contro contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. L’articolo 7 del disegno di legge mira a recepire a livello nazionale la ricorrenza, istituendo una Giornata nazionale che preveda la promozione della cultura del rispetto e dell’inclusione, nonché la lotta ai pregiudizi, le discriminazioni e le violenze. Sono previste a tale scopo delle iniziative di sensibilizzazione, nelle istituzioni e nelle scuole.
Gli articoli successivi puntano a creare una strategia di lotta alle discriminazioni e alla creazione di centri contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.
Ddl Zan: le reazioni del Vaticano
La mossa di giugno del Vaticano ha sicuramente contribuito a riaccendere il dibattito. Secondo la Santa Sede, il Ddl Zan metterebbe in discussione la libertà di organizzazione della Chiesa, sancita dagli accordi di revisione del vecchio Concordato Stato-Chiesa del 1984, che modificava i Patti Lateranensi del 1929. Questo perché non prevede la possibilità, per le scuole private cattoliche, di essere esentate dalle attività in previsione del 17 maggio citate in precedenza. Le altre preoccupazioni riguardano la libertà di pensiero e di espressione dei fedeli cattolici, con il rischio di ripercussioni giudiziarie.
Non è la prima volta che la Chiesa si esprime sulla questione. Nel mese di maggio infatti era intervenuto il presidente della Cei, la Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Bassetti, affermando che “la legge potrebbe essere fatta meglio perché dovrebbe essere chiara in tutti i suoi aspetti senza sottintesi.”
Non si sono fatte attendere le reazioni della politica, che hanno visto la Lega d’accordo con la linea del Vaticano, proponendo a PD e M5S di intavolare una discussione e di modificare i punti più dibattuti. Questi riguardano la questione di identità di genere, che la Lega vorrebbe eliminare, e l’articolo 7 che viene visto come un obbligo per le scuole a istituire iniziative di sensibilizzazione su temi divisivi. Come visto in precedenza l’articolo 7 è osteggiato anche dalla Chiesa.
Mentre PD e 5 Stelle sono rimasti fermi sull’approvazione del ddl così com’è, Italia Viva tramite il suo leader Matteo Renzi ha espresso preoccupazioni circa l’approvazione della legge, proponendo delle modifiche.
Ddl Zan: l’iter di approvazione
Il Disegno di legge è rimasto bloccato in Commissione Giustizia al Senato, dopo l’approvazione alla Camera del novembre scorso, fino alla calendarizzazione avvenuta a fine aprile. Il relatore al Senato è il presidente della Commissione Giustizia, il leghista Andrea Ostellari, contrario al Ddl. Il 6 maggio era stato presentato il ddl Ronzulli-Salvini, che Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia vorrebbero proporre in contrapposizione al ddl Zan e che non prevede nessuna protezione per le persone transgender. Negli ultimi giorni è stato proposto anche di portare in aula la proposta di legge numero 868 a firma Scalfarotto, anch’essa senza riferimenti all’identità di genere.
Uno dei temi su cui infatti Lega e PD riguarda la questione dell’identità di genere, che il ddl definisce come “l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione“. La Lega, così come tutto il centrodestra, è contraria al concetto di identità di genere.
Dopo accese discussioni in Commissione Giustizia, è stata votata la calendarizzazione della discussione sul Ddl Zan, che è arrivato in Senato il 13 luglio. Erano previste almeno tre settimane di dibattito e sono stati migliaia gli emendamenti proposti. Si è cercata una mediazione per giungere a un’intesa, ma PD e M5S hanno pressato affinché il ddl fosse approvato senza modificazioni.
Dopo un ulteriore rinvio per la pausa estiva, e l’apertura da parte del Partito Democratico a una possibile revisione, arriva comunque la tagliola in Senato, con il blocco della discussione sugli articoli. Tutti gli altri partiti dopo il blocco della discussione hanno individuato nella fermezza di PD e 5Stelle la causa dell’affossamento del Ddl.
Ddl Zan: cos’è la tagliola
La “tagliola”, detta anche “ghigliottina”, è un meccanismo previsto dal regolamento del Senato, all’articolo 96, che recita:
“Prima che abbia inizio l’esame degli articoli di un disegno di legge, un Senatore per ciascun Gruppo può avanzare la proposta che non si passi a tale esame. La votazione della proposta ha la precedenza su quella degli ordini del giorno.”
La proposta di non passare all’esame degli articoli in questo caso è stata avanzata dal Fratelli d’Italia e Lega ed è stata giudicata ammissibile dalla presidente Casellati. Il percorso del Ddl Zan termina così, ma tra 6 mesi potrà essere ripresentato un disegno di legge sull’argomento, che dovrà essere il frutto di un ampio lavoro di mediazione se non si vuole incorrere ancora una volta in un blocco.
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