L’articolo 3 del progetto di legge in argomento prevede la sostituzione dell’attuale comma 5 dell’articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che, a seguito della modifica apportata dall’art. 33 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 dicembre 2010 – S.O. n. 269), ha previsto la speciale disciplina per i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature, di cui già si è diffusamente trattato nell’articolo pubblicato su questa testata il 5 marzo 2011, dal titolo: “I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie”
La nuova formulazione proposta nell’articolo 3 è la seguente:
“5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. Sia la fase di produzione, comprensiva anche del percorso di raccolta, sia il trasporto di tali rifiuti dovrà essere accompagnato da un’unica scheda Sistri in bianco per automezzo e per percorso di raccolta da definire con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva, luogo dove, in tale caso, si considerano prodotti. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie sono tenuti ad aderire al sistema Sistri ai sensi dell’articolo 188-ter, comma 1, lettera f), anche in qualità di produttori di rifiuti speciali non pericolosi. Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti”
La proposta in argomento avrebbe l’obiettivo di assoggettare alla speciale disciplina prevista per i rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie anche i “rifiuti prelevati da fosse settiche e pozzi neri, in quanto insediamenti non connessi alle reti fognarie” e per “allineare il dettato normativo a quanto previsto nel Manuale operativo del SISTRI” (cfr. pag. 86 del resoconto sommario dei lavori della Commissione VIII Ambiente della Camera dei Deputati in data 31 maggio 2011).
Certo, è assai curioso il fatto che uno degli obiettivi di tale proposta di legge sia quello di “allineare” la fonte primaria (art. 230, comma 5, D.Lgs. 152/2006) alla prassi, sia perchè, di norma, dovrebbe essere al contrario (la prassi, anche ministeriale, deve essere secondo legge e non contro o al di fuori della legge), e sia perchè ciò conferma la fondatezza di quanto già esposto a proposito della sussistenza di errori (anche contro legge) nel manuale operativo del SISTRI (cfr. articolo pubblicato su questa testata il 24 novembre 2011 dal titolo: “Sistri: attenti agli errori nel manuale operativo”).
Oltre a ciò, va pure detto che, confrontando l’attuale formulazione del quinto comma dell’art. 230 D.Lgs. 152/2006 con quella proposta nell’art. 3 del progetto di legge in questione, si nota che non si tratta di un mero allargamento della disciplina speciale, prevista (oggi) per i rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie, anche ai rifiuti prelevati dalle fosse settiche e manufatti analoghi, ma si vuole intaccare pesantemente il principio di tracciabilità dei rifiuti in questione. E si spiega perchè.
L’attuale formulazione del quinto comma dell’art. 230 del D.Lgs. 152/2006, sebbene consideri (per fictio juris) lo spurghista quale produttore dei rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie, ne continua a richiedere l’iscrizione all’Albo gestori ambientali quale trasportatore di rifiuti prodotti da terzi (art. 212, comma 5, D.Lgs. 152/2006) e, di conseguenza, ne continua a chiedere l’adesione al SISTRI quale trasportatore professionale di rifiuti (prodotti da terzi) ai sensi dell’art. 188-ter, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 152/2006. Quindi, al momento, lo spurghista, anche quando va ad effettuare la pulizia manutentiva delle reti fognarie, deve tracciare i rifiuti dal momento (e dal luogo) di effettiva produzione (il punto della rete fognaria) sino al momento ed al luogo di smaltimento, in ossequio al principio di tracciabilità stabilito dall’art. 188-bis, 1° comma, D.Lgs. 152/2006. Sino all’1 aprile 2012 dovrà tracciare sia con i formulari che con il SISTRI, sebbene sia sanzionata solamente l’assenza del formulario; dal 2 aprile 2012 dovrà tracciare solo con il SISTRI.
Il progetto di legge in argomento, invece, prevede che la tracciabilità venga assicurata solo con un’unica scheda SISTRI in bianco per automezzo e per percorso di raccolta, il che significa che il SISTRI riceverà le informazioni sui punti di prelievo solo a fine percorso e non prima, come avviene oggi. Non solo. Ma il punto critico è laddove l’art. 3 del progetto di legge in argomento prevede che se i rifiuti (da fognature, da fosse settiche e da manufatti analoghi) non vengono conferiti direttamente all’impianto di smaltimento/recupero, ma vengono trasportati nella sede o nell’unità locale dello spurghista, tali rifiuti si considerano ivi prodotti; di conseguenza: la tracciabilità di tali rifiuti inizierà solo da tale luogo e non vi sarà alcuna tracciabilità delle fasi e dei trasporti antecedenti.
La cancellazione della tracciabilità dei rifiuti nei prelievi e nei trasporti precedenti al conferimento alla sede o unità locale dello spurghista, determinerà non pochi rischi, di cui si offre qualche esempio:
– renderà pressocchè impossibile applicare il divieto di smaltimento fuori ambito dei rifiuti da fognature e da fosse settiche, così come stabilito dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. 152/2006. In poche parole, per fare un esempio concreto, uno spurghista con sede a Roma che andrà a fare lo spurgo di fognature o fosse settiche anche fuori la propria Regione, conferendo presso la propria sede romana, non dovrà più tracciare il viaggio sino a lì, e, di conseguenza, quando andrà a conferire nel depuratore dell’ambito territoriale di competenza, il gestore non potrà più accorgersi della provenienza fuori ambito (e vietata) dei rifiuti;
– renderà assai più facile gli smaltimenti illeciti, poichè, siccome questi vengono fatti senza tracciabilità, le autorità di controllo sulla strada non potranno più verificare il luogo di destino del rifiuto, dato che l’autista potrà scusarsi dicendo che sta portando il carico di rifiuto presso la sede dell’impresa di spurgo;
– renderà assai più semplice l’evasione fiscale, poichè, l’assenza della tracciabilità nei percorsi di raccolta sino alla sede, farà venire meno un efficace strumento di controllo fiscale (con il formulario o con la scheda SISTRI è assai arduo non fatturare nulla !);
– favorirà la concorrenza sleale in danno degli spurghisti onesti, perchè questi faranno i prezzi tenendo conto dei costi dovuti alla gestione legale e regolare dei rifiuti, gli altri, invece, potranno ribassare di parecchio i prezzi perchè tanto potranno contare sulle maggiori possibilità di smaltimento illecito;
– favorirà le frodi commerciali e le frodi negli appalti pubblici, poichè l’assenza di tracciabilità renderà più difficile controllare l’effettiva esecuzione delle prestazioni.
Per concludere, non volendo mettere in dubbio la buona fede e le buone intenzioni dei firmatari di tale progetto di legge, è fin troppo chiaro che, laddove venisse approvato, sarebbe un grande passo indietro per la normativa e la cultura ambientale italiana che, negli ultimi 15 anni, hanno fatto della tracciabilità dei rifiuti, sin dal momento (e dal luogo) di effettiva produzione, il caposaldo della lotta alla gestione illecita dei rifiuti.
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