Il Parlamento è pronto a votare cosiddetto Collegato Lavoro o DDL Lavoro, con molte novità rilevanti in tema di dimissioni, Naspi, lavori stagionali e in somministrazione e cassa integrazione. Tra le tra le tante, regole semplificate per gli stagionali e i lavoratori in contratto di somministrazione, possibilità di lavorare durante la cassa integrazione, paletti per le assenze ingiustificate sul lavoro e novità in tema di smart working e periodo di prova.
La Commissione Lavoro aveva infatti concluso lo scorso 19 settembre 2024 l’esame in sede referente del disegno di legge di iniziativa governativa sulle “Disposizioni in materia di lavoro”.
Il DDL, il cui esame in Commissione è iniziato il 6 dicembre 2023, è stato ampiamente modificato in sede referente, fino ad arrivare oggi in Parlamento profondamente modificato e composto di 33 articoli.
Il voto finale è fissato per l’8 ottobre alla Camera, stesso giorno in cui i sindacati Cgil e Uil sono pronti a scendere in piazza contro il decreto, al grido di “Per un lavoro dignitoso, stabile, sicuro, tutelato, contrastiamo il DDL Lavoro”.
“Saremo in piazza – spiegano le due confederazioni – contro questi interventi che renderanno ancora più precario e più povero il lavoro”.
Ecco in sostanza le regole in arrivo con l’approvazione del provvedimento (il A.C. 1532-bis-A -Disposizioni in materia di lavoro).
Indice
Conciliazioni telematiche
Una delle principali innovazioni del DDL Lavoro in arrivo riguarda la modalità di svolgimento delle conciliazioni sindacali.
Sarà infatti possibile gestire le controversie di lavoro in modalità telematica o tramite collegamenti audiovisivi, con l’obiettivo di agevolare l’accesso ai servizi di conciliazione e ridurre i costi operativi per tutte le parti coinvolte. Questo cambiamento mira a rendere il processo di risoluzione delle dispute più flessibile e accessibile, mantenendo comunque l’affidabilità delle procedure in atto.
Più paletti su assenza ingiustificata e Naspi
E’ poi prevista una regolamentazione più stringente sulle cosiddette dimissioni per fatti concludenti.
In caso di assenza ingiustificata di un lavoratore, che superi i termini stabiliti dal proprio CCNL– o in mancanza di specifiche del CCNL – oltre i 15 giorni – il datore di lavoro dovrà notificare l’assenza all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Così facendo, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore, e di conseguenza, quest’ultimo non potrà fare richiesta di Naspi (essendo considerata interruzione del lavoro per volontà del dipendente. Obiettivo dichiarato: limitare comportamenti opportunistici ai fini Naspi.
Semplificazioni nella Somministrazione di Lavoro
Il decreto prevede anche semplificazioni significative per la somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Tra le principali novità vi è l’esclusione dal computo dei limiti quantitativi della somministrazione a tempo determinato per lavoratori assunti a tempo indeterminato presso l’agenzia di somministrazione o per specifiche esigenze (stagionalità, start-up, sostituzioni temporanee). Questa modifica intende incentivare l’utilizzo di contratti flessibili e rendere più dinamico il mercato del lavoro, allineandosi alle esigenze produttive delle imprese.
In soldoni, le aziende avranno la possibilità di utilizzare senza limiti e vincoli i contratti in somministrazione a tempo determinato e indeterminato.
Si può lavorare durante la CIG
Tra le altre disposizioni del Collegato Lavoro, vi è l’autorizzazione a svolgere attività lavorative durante la cassa integrazione (CIG): unico vincolo di informare l’INPS preventivamente.
I lavoratori che intraprendono attività retribuite durante la CIG perdono il diritto al trattamento integrativo per le giornate di lavoro effettuate. Questa norma mira a consentire una maggiore autonomia ai lavoratori e a ridurre la dipendenza esclusiva dalle misure di integrazione salariale.
Modifiche al periodo di prova
Il decreto Lavoro stabilisce anche regole più precise riguardo alla durata del periodo di prova nei contratti a termine. La durata è stabilita in un giorno per ogni 15 di calendario, con una durata minima di due giorni per contratti fino a 6 mesi e fino a un massimo di 30 giorni per contratti di durata fino a un anno.
Questa regolamentazione vuole offrire maggiore chiarezza e tutela sia ai datori di lavoro che ai lavoratori, bilanciando il diritto alla valutazione reciproca durante il periodo iniziale di lavoro.
Leggi anche > Periodo di prova non superato: ho diritto alla Naspi?
DDL lavoro e novità smart working
In tema di smart working, il Collegato conferma l’obbligo in capo al datore di lavoro di comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro i nomi dei lavoratori e le date di inizio/fine del lavoro agile, e deve farlo entro 5 giorni dall’avvio del periodo.
Per quanto riguarda il lavoro autonomo invece, confermata una norma sul contratto ibrido a causa mista, che introduce la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo.
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Foto copertina: istock/Smederevac