Novità sul conferimento del Tfr al fondo pensione
Il nuovo ddl introduce una modifica al conferimento del Tfr al fondo pensionistico complementare, andando a modificare il testo del decreto 252/2005. Il ddl Concorrenza precisa che ” In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro”.
In mancaza di indicazioni sulla percenutale minima da destinare presente nei contratti collettivi o azinedali, il conferimento sarà del 100%.
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Anticipo della rendita per chi è disoccupato da 24 mesi
Un’ altra novità introdotta dal ddl Concorrenza riguarda l’anticipo delle prestazioni pensionistiche per chi è disoccupato da almeno 2 anni. Il nuovo disegno di legge prevede che “Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza”.
Inoltre “in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali e su tali somme, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6″.
Con gli interventi della legge sulla concorrenza la previdenza complementare diventa uno degli ammortizzatori sociali, così come Ape e Rita, e non più un’integrazione della pensione.
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