Il datore di lavoro non paga lo stipendio: come denunciarlo e ricevere i pagamenti arretrati

Paolo Ballanti 05/11/24
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Il contratto di lavoro subordinato si caratterizza per essere un rapporto a prestazioni corrispettive in cui il lavoratore si impegna ad assicurare l’attività manuale e / o intellettuale prevista in sede di assunzione (o nelle intese successivamente intercorse) e l’azienda come contropartita all’attività svolta dal dipendente è tenuta a corrispondergli un congruo stipendio.

In deroga alla regola generale appena descritta, il datore di lavoro può essere comunque tenuto, a norma di legge o per effetto della contrattazione collettiva, a corrispondere la retribuzione a fronte di assenze del dipendente considerate come economicamente coperte. È il caso, ad esempio, di ferie e permessi.

Altre assenze, al contrario, sono a carico di Inps ed Inail con eventuale integrazione economica da parte dell’azienda. Le casistiche principali sono, a tal proposito, le assenze per malattia, maternità e paternità obbligatoria, congedo parentale e infortunio sul lavoro.

Ulteriori assenze del dipendente, diverse dalle categorie citate, sono al contrario non retribuite.

In definitiva, nel momento in cui il lavoratore ha regolarmente totalizzato nel periodo di paga (di norma coincidente con il mese) periodi lavorati e / o assenze retribuite (dal datore di lavoro, dall’Inps o dall’Inail) l’azienda è tenuta a riconoscere la corrispondente retribuzione netta entro le scadenze imposte dalla contrattazione collettiva. In caso contrario, quali strumenti ha a disposizione il datore di lavoro per ottenere il pagamento dello stipendio?

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Richiesta di informazioni al datore di lavoro

Nel momento in cui si verifica un ritardo nel pagamento della retribuzione, il dipendente è opportuno che chieda spiegazioni, in via informale, in alternativa:

  • al datore di lavoro;
  • al proprio responsabile;
  • all’ufficio personale.

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Il lavoro subordinato

Il volume analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni). L’opera è stata realizzata pensando al direttore del personale, al consulente del lavoro, all’avvocato e al giudice che si trovano all’inizio della loro vita professionale o che si avvicinano alla materia per ragioni professionali provenendo da altri ambiti, ma ha l’ambizione di essere utile anche all’esperto, offrendo una sistematica esposizione dello stato dell’arte in merito alle tante questioni che si incontrano nelle aule del Tribunale del lavoro e nella vita professionale di ogni giorno. L’opera si colloca nell’ambito di una collana nella quale, oltre all’opera dedicata alla cessazione del rapporto di lavoro (a cura di C. Colosimo), sono già apparsi i volumi che seguono: Il processo del lavoro (a cura di D. Paliaga); Lavoro e crisi d’impresa (di M. Belviso); Il Lavoro pubblico (a cura di A. Boscati); Diritto sindacale (a cura di G. Perone e M.C. Cataudella). Vincenzo FerranteUniversità Cattolica di Milano, direttore del Master in Consulenza del lavoro e direzione del personale (MUCL);Mirko AltimariUniversità Cattolica di Milano;Silvia BertoccoUniversità di Padova;Laura CalafàUniversità di Verona;Matteo CortiUniversità Cattolica di Milano;Ombretta DessìUniversità di Cagliari;Maria Giovanna GrecoUniversità di Parma;Francesca MalzaniUniversità di Brescia;Marco NovellaUniversità di Genova;Fabio PantanoUniversità di Parma;Roberto PettinelliUniversità del Piemonte orientale;Flavio Vincenzo PonteUniversità della Calabria;Fabio RavelliUniversità di Brescia;Nicolò RossiAvvocato in Novara;Alessandra SartoriUniversità degli studi di Milano;Claudio SerraAvvocato in Torino.

A cura di Vincenzo Ferrante | Maggioli Editore 2023

Se il confronto risulta infruttuoso e lo stipendio continua a non essere pagato il dipendente trasmette una missiva direttamente al datore di lavoro in cui ricorda che la retribuzione dev’essere corrisposta entro una determinata scadenza e, allo stato attuale, l’azienda risulta inadempiente all’obbligo.

Nel documento è opportuno precisare altresì che, in assenza di pagamento entro la data ivi indicata, il lavoratore si riserva di rivolgersi a un sindacalista / legale.

Rivolgersi a un sindacalista / avvocato

A fronte dell’omesso pagamento dello stipendio dopo gli inviti informali e non il dipendente può rivolgersi:

  • a un sindacalista interno all’azienda (RSA / RSU) o esterno;
  • ad un legale;

affinché prenda contatto con l’azienda, invitandola a provvedere a stretto giro al pagamento delle spettanze.

Ispettorato del lavoro o ricorso giudiziale

Esaurite le vie bonarie, il dipendente, per ottenere il pagamento della retribuzione e degli eventuali arretrati, non ha che due possibilità:

  • rivolgersi all’Ispettorato territoriale del lavoro per ottenere una conciliazione monocratica;
  • ricorrere in giudizio.

Conciliazione monocratica

In autonomia o per il tramite del sindacato il dipendente può denunciare all’Ispettorato territoriale del lavoro competente l’omesso pagamento delle retribuzioni.

Se l’ITL, ricevuta la segnalazione, ritiene ci siano i presupposti per una definizione bonaria del problema, attiva una procedura di conciliazione monocratica preventiva. Quest’ultima, riservata alle questioni riguardanti i diritti patrimoniali dei dipendenti, prevede la convocazione del datore di lavoro e del dipendente, i quali possono presentarsi:

  • di persona (assistiti da un sindacalista / professionista);
  • delegando un altro soggetto.

Se, a seguito della conciliazione:

  • le parti pervengono ad un accordo, non ha luogo alcun accertamento ispettivo e il datore di lavoro provvede a riconoscere i compensi non pagati;
  • non si perviene ad un accordo, l’ITL procede all’ispezione in azienda.

Ricordiamo anche che la modulistica necessaria per segnalare le violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è disponibile collegandosi al portale “ispettorato.gov.it – Servizi e Modulistica – Servizi e modulistica – Richiesta di intervento ispettivo”. Puoi scaricarlo velocemente anche nel box Scarica allegati a fine paragrafo.

Leggi anche >> Denuncia Ispettorato del lavoro: istruzioni e modulo per chiedere l’intervento INL

Ispezione

Nel momento in cui avviene l’ispezione se risultano stipendi non pagati, viene emessa una diffida che impegna l’azienda a corrispondere le somme ai dipendenti interessati.

Il datore di lavoro può:

  • entro trenta giorni dalla diffida, promuovere un tentativo di conciliazione in ITL, con le stesse modalità della conciliazione monocratica;
  • inoltrare ricorso al direttore del settore che ha adottato il provvedimento.

Spirato il termine per proporre ricorso, per esperire il tentativo di conciliazione o nel caso in cui le parti non pervengano ad un accordo ovvero, da ultimo, a fronte del rigetto del ricorso, la diffida si trasforma in titolo esecutivo. Il dipendente potrà quindi agire per soddisfare i propri crediti retributivi.

Il decreto ingiuntivo

Anziché rivolgersi all’ITL il dipendente può ricorrere in tribunale, in funzione di giudice del lavoro.
Al fine di ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dell’azienda è prevista:

  • una costituzione in mora del debitore, con apposita domanda del dipendente o del suo legale, contenente una scadenza per adempiere all’obbligo;
  • una diffida ad adempiere, trasmessa per iscritto all’azienda dove la si informa che, in caso di omesso pagamento, il dipendente risolverà il contratto, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Depositata in tribunale l’istanza per ottenere il decreto ingiuntivo, l’autorità giudiziaria ha trenta giorni per pronunciarsi.
Se il ricorso viene accolto il datore di lavoro è invitato a provvedere al pagamento dello stipendio entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.

L’azienda che non adempie alla liquidazione dello stipendio e non si oppone al decreto, permette al dipendente di chiedere l’apposizione della formula esecutiva e, trascorsi dieci giorni dalla notifica, di avviare l’esecuzione forzata per soddisfare il proprio credito.

In sede di ricorso in tribunale, il dipendente può chiedere l’esecuzione provvisoria, soggetta a un termine breve di dieci giorni anziché quaranta, decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo del giudice.

Da ultimo, nelle ipotesi di grave accertato pregiudizio per il lavoratore, derivante dal ritardato pagamento dello stipendio, il giudice può disporre il pagamento di una cauzione.

Interessi e rivalutazione

Il giudice, nel momento in cui pronuncia la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento delle somme, è tenuto a calcolare sugli stessi:

  • gli interessi nella misura legale, pari al 2,50% dal 1° gennaio 2024;
  • l’entità della rivalutazione monetaria.

Il pagamento di rivalutazione e interessi avviene d’ufficio, senza che sia necessaria alcuna domanda del lavoratore.

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