La giurisprudenza si è interrogata a più riprese nel corso degli anni, soffermandosi soprattutto su un aspetto: che è poi quello dello stato di coscienza del soggetto solo temporaneamente vivo in attesa di una morte sicura e imminente. È chiaro infatti che, almeno ad intuito e in linea di principio, altro è approssimarsi al decesso in uno stato di incoscienza, altro è farlo in modo lucido e, dunque, con la consapevolezza atroce della propria dipartita prossima ventura, e non più evitabile.
L’idea di fondo, e anche la stella polare cui si sono ispirati (e da cui si sono fatti orientare) i giudici, è che meriti un risarcimento (molto) più elevato la sopravvivenza cosciente rispetto a quella incosciente. Da qui, una sorta di bussola metodologica che potremmo sintetizzare come segue. Se l’agonia della vittima non è stata accompagnata da una “presenza di sé” vigilante, dovrà essere liquidata alla stessa vittima (e, dunque, iure hereditario ai suoi successori) una somma corrispondente all’importo previsto dalle tabelle a titolo di invalidità temporanea pro die. Se, invece, la vittima è rimasta vigile, al danno da invalidità temporanea dovrà sommarsi una componente di sofferenza psichica cui viene attribuito il nome di “danno catastrofale”. Un danno, per natura, inestimabile.
Chi potrebbe, infatti, stabilire, in mancanza di criteri aprioristicamente fissati in modo oggettivo, come “valorizzare” adeguatamente tale posta risarcitoria? La giurisprudenza si richiama, in proposito, al criterio equitativo puro. Una recente sentenza della Cassazione (la nr. 16.592 del 20.06.19) sottolinea come i giudici siano chiamati a tener conto “dell’enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorchè temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità”.
Con la citata pronuncia, i giudici di legittimità hanno annullato una pronuncia, resa in appello, con la quale è stata riconosciuta una somma di € 2.500,00 al giorno ai parenti di una vittima politraumatizzata rimasta in vita per tre giorni in stato di presumibile coscienza. E si tratta – si badi bene – della seconda pronuncia di annullamento dopo che (relativamente allo stesso identico processo) una precedente sentenza era stata cassata per aver liquidato solo 1.000,00 euro al giorno. Gli Ermellini hanno rispedito al mittente, per la seconda volta, la causa affermando che il danno catastrofale è comprensivo sia di una componente biologica sempre presente (e, in quanto tale, liquidabile in base ai criteri tabellarmente previsti per la invalidità temporanea) sia di una componente psicologica contraddistinta dalla sua “enormità”.
Ebbene – poiché nella fattispecie trattavasi di un ragazzino rimasto cosciente per tre giorni prima di morire – la somma di 2.500,00 euro pro die deve considerarsi del tutto insufficiente al ristoro dell’incalcolabile danno patito. Va, peraltro, ricordato che l’ultima edizione delle tabelle milanesi ha introdotto dei criteri orientativi anche per la liquidazione del danno terminale. Con i nuovi parametri previsti in tabella, si intendono tutelare tutte quelle fattispecie in cui una persona abbia assistito al graduale assottigliarsi delle proprie speranze di sopravvivenza nella lucida consapevolezza dell’esito fatale della propria sventura.
È stato convenzionalmente individuato un numero massimo di giorni (cento), decorsi i quali non si potrà più parlare di danno terminale, ma si dovrà tornare a impiegare il valore medio (per giorno di invalidità) previsto dalle tabelle meneghine per il danno biologico temporaneo (circa 98 euro). Ci vuole, comunque e sempre, il requisito della coscienza, cioè la comprovata percezione, da parte della vittima, della fine imminente. Il criterio prescelto, dagli ideatori dello strumento, è quello della intensità decrescente con metodo tabellare. L’Osservatorio ha ritenuto (anche in base all’esperienza medico-legale maturata sul campo) che il danno tenda a scemare con il passare del tempo. Esso, cioè, è sommamente intenso quando la morte interviene a poche ore dall’evento mentre tende a declinare, nella sua intensità, con il decorso dei giorni; sia per l’effetto lenitivo di un processo di adattamento, sia perché subentra (in genere) nella vittima la speranza che la situazione possa evolvere in una imprevista, ma auspicata “salvezza”. Per i primi tre giorni, le tabelle riconoscono un importo fino a euro 30.000. Per ogni giorno successivo al terzo (quindi dal quarto in poi) si prevede, invece, un valore giornaliero di euro 1.000 a scalare, che diventerà di euro 991 il quinto giorno, di euro 981 il sesto e via così fino ad arrivare al valore di euro 98 del centesimo e ultimo giorno.
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