Le prestazioni economiche e sanitarie garantite da Inail vengono finanziate dal pagamento di un premio a carico del datore di lavoro, calcolato dallo stesso in regime di autoliquidazione.
Nei casi di inabilità permanente, l’assicurazione garantisce copertura economica grazie al sistema indennitario per danno biologico che ha sostituito, con riferimento agli eventi verificatisi dal 25 luglio 2000, la disciplina precedente della rendita diretta.
A partire dal 2016 gli indennizzi per danno biologico vengono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, con apposito decreto ministeriale, in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall’Istat.
A questo proposito, il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto scorso numero 143, ha comunicato l’indice di rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico, valido dal 1° luglio 2022.
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Analizziamo la novità in dettaglio.
Danno biologico: rivalutazione 2022
La nota tecnica della Consulenza statistico attuale dell’Inail, datata 24 marzo 2022, in considerazione dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall’Istat e pari:
- Per l’anno 2020 a 102,30;
- Per l’anno 2021 a 104,20;
ha reso noto che il coefficiente di rivalutazione da applicare dal 1° luglio 2022 agli indennizzi dovuti dall’Inail corrisponde a 104,20 / 102,30 = 1,019.
La successiva relazione del Direttore generale dell’Istituto del 3 maggio 2022 ha sottolineato che “il coefficiente di rivalutazione da applicare dal 1° luglio 2022 agli indennizzi dovuti dall’INAIL è pari ad 1.109 e, di conseguenza, il relativo indice di variazione tra il 2020 e il 2021 (media annua) è pari all’1,9%”.
In conclusione, la deliberazione numero 86 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Inail il 10 maggio scorso ha stabilito di “proporre la rivalutazione degli importi per le prestazioni economiche per danno biologico, a decorrere dal 1° luglio 2022, nella misura dell’1,9%”.
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Rivalutazione danno biologico: il Decreto
Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022 numero 143, in virtù della delibera del Consiglio di amministrazione Inail del 10 maggio scorso, rende noto che gli “importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico” sono rivalutati, dal 1° luglio 2022, in misura pari all’1,9%.
Cos’è l’indennizzo per danno biologico
Nell’ambito delle prestazioni economiche garantite dall’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’articolo 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 numero 38 ha introdotto, nei casi di inabilità permanente, il sistema indennitario per danno biologico.
La prestazione in parola è prevista per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000, in sostituzione della precedente disciplina della rendita diretta.
Il danno biologico di origine lavorativa è da intendersi come un pregiudizio (permanente) all’integrità psico-fisica della persona, tale da ripercuotersi su tutte le attività svolte dall’interessato.
Indennizzo danno biologico: la Franchigia
L’indennizzo del danno biologico non viene riconosciuto in assenza di postumi o in presenza di postumi che comportano un grado di invalidità inferiore al 6%.
In caso di aggravamento delle condizioni psico-fisiche, entro dieci anni dall’infortunio o quindici anni dalla denuncia di malattia professionale, l’interessato può chiedere:
- L’indennizzo in capitale, se la menomazione si è aggravata ed ha raggiunto o superato il 6%, senza tuttavia toccare il 16%;
- La liquidazione della rendita, nel caso in cui la menomazione si sia aggravata fino a raggiungere un grado di invalidità superiore al 16%.
Postumi indennizzati in capitale
In presenza di un grado di invalidità pari o superiore al 6% ma inferiore al 16% si ha diritto all’indennizzo in capitale del danno biologico (quindi in un’unica soluzione).
Accertata dal medico – legale la persistenza dei postumi, l’interessato ha diritto alla prestazione nella misura indicata nell’apposita “Tabella indennizzo danno biologico in capitale”.
Per gli infortuni verificatisi e per le malattie denunciate dal 1° gennaio 2019 si applica la nuova tabella (unica per uomini e donne), approvata con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 aprile 2019 numero 45, che sostituisce quella in vigore ai sensi del precedente D.M. del 12 luglio 2000.
Aggravamento
Come previsto per la franchigia, in caso di aggravamento conseguente all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale, l’interessato può chiedere (entro dieci anni dalla data dell’infortunio ovvero entro quindici anni dalla denuncia di malattia professionale) di:
- Adeguare l’indennizzo in capitale già concesso, se la menomazione si è aggravata ma non ha raggiunto la soglia richiesta per la rendita;
- Costituire la rendita, se viene raggiunto il grado di invalidità necessario.
Postumi indennizzati in rendita
I postumi di grado pari o superiore al 16% conferiscono il diritto all’indennizzo del danno biologico e ad un’ulteriore quota a copertura delle conseguenze patrimoniali della menomazione.
Entrambe le somme vengono corrisposte in forma di rendita vitalizia, calcolata:
- Per la parte relativa al danno biologico, secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita” di cui al D.M. 12 luglio 2000;
- Per la componente patrimoniale, in considerazione del grado di menomazione dell’interessato e ad una percentuale della sua retribuzione, calcolata in base alla “Tabella dei coefficienti” (di cui al citato D.M.).
La rivalutazione degli importi avviene:
- Per la quota che indennizza il danno biologico in base agli adeguamenti della relativa tabella, comunicati con apposito decreto ministeriale;
- Per la quota che indennizza le conseguenze patrimoniali della menomazione si fa riferimento alle dinamiche retributive, al pari di quanto avviene per la rendita diretta.
Danno biologico: la rivalutazione indennizzi dal 2016
A decorrere dal 2016 gli indennizzi del danno biologico vengono rivalutati automaticamente, a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall’Istat rispetto all’anno precedente.
I singoli incrementi annuali si sommano a quello complessivo del 16,25%, riconosciuto in via straordinaria da:
- Decreto interministeriale del 27 marzo 2009, nella misura dell’8,68%;
- Decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 per il 7,57%.
Pagamento dell’indennizzo per danno biologico
Le prestazioni economiche per il danno biologico vengono riconosciute dalla sede Inail territorialmente competente, in base al domicilio dell’assicurato, a mezzo:
- Accredito su conto corrente bancario o postale;
- Accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale;
- Accredito su carta prepagata dotata di Iban;
- Per importi non superiori a mille euro, vaglia postale o bonifico domiciliato presso gli sportelli bancari o postali.
(Foto di copertina: iStock/Pheelings Media)
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