Ciò significa, in altre parole, che tale genere di danno può essere oggetto di un’azione di risarcimento per impulso della Procura contabile non già in rapporto a reati comuni posti in essere – in quanto tali – da “quisque de populo”, bensì con esclusivo riguardo ai reati propri (ossia peculato, corruzione, concussione, abuso di ufficio e altri), ove la peculiare qualifica dell’autore assume un rilievo costitutivo per la fattispecie criminosa.
Secondo le Sezioni riunite, il suddetto principio costituisce una scelta non arbitraria del legislatore finalizzata a “circoscrivere i reati da cui può derivare il “vulnus” all’immagine della PA in relazione alla percezione esterna che si ha del modello di azione pubblica ispirato ai principi e ai canoni che trovano la loro tutela ultima nell’art. 97 della Costituzione, con la conseguenza che, fuori da tale ambito, ogni estensione dei casi previsti dalla normativa in rassegna appare arbitraria”.
La pronuncia, che muove dall’esame della questione deferita alle Sezioni riunite dal Procuratore generale presso la Corte, risulta alquanto complessa, e giunge a radicare la giurisdizione contabile entro il ristretto ambito dei reati previsti dall’art. 314 e seguenti del codice penale (delitti contro la PA, appunto) in esito a un percorso logico articolato, che esplora e richiama le più autorevoli massime della giurisprudenza in materia.
Il collegio rammenta, in primo luogo, che la Corte costituzionale con la sentenza n. 335/2010 ha escluso che per il danno all’immagine a un Ente pubblico possa esservi un giudice diverso dalla Corte dei Conti adita in sede di giudizio di responsabilità.
Nella medesima pronuncia si delinea peraltro l’oggetto della protezione approntata dal legislatore nei principi di imparzialità e di buon andamento della PA, secondo quanto prevede l’art. 97 della Costituzione.
La sentenza in commento osserva poi come la Corte di Cassazione abbia più volte sottolineato la circostanza che il legislatore del 2009 ha inteso circoscrivere, sul piano sostanziale e processuale, i casi in cui può azionarsi il danno all’immagine di una Pubblica amministrazione., escludendo ogni ampliamento del relativo ambito (Sez. unite civili, sentenze n. 14831/2011; n. 5756/2012; n. 20728/2012).
È ben vero che la stessa Corte di Cassazione (sentenza III Sezione Penale n. 5481/14) ha talora affermato di potersi ritenere sussistente il danno all’immagine della PA anche in presenza di reati comuni, ma una siffatta tesi estensiva non ha trovato ampio consenso in giurisprudenza.
Certo è che con la sentenza n. 8/2015 le Sezioni riunite confutano tale indirizzo e fanno chiarezza in ordine alla sfera d’intervento della giurisdizione contabile, che a partire da oggi potrà operare, nella materia de qua, sulla base di presupposti chiari e regole certe.
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