Danneggiati da Incidente stradale: cos’è il frazionamento della domanda e perché è importante

Massimo Quezel 23/08/19
Secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante fino a poco tempo fa, il “frazionare” la domanda giudiziale per ottenere l’adempimento di una prestazione dovuta in due distinte azioni, era da considerarsi un abuso dello strumento processuale. Nel caso della domanda di risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente stradale, pertanto, non era possibile esercitare prima un ricorso al giudice relativo al danno materiale eun altro per il risarcimento del danno all’integrità psicofisica.

Il danneggiato, in sostanza, non poteva rivolgersi al giudice due volte per lo stesso sinistro in quanto il rapporto di debito/credito con la compagnia tenuta a risarcirlo è uno soltanto e, pertanto, tutte le voci di danno devono essere oggetto di un unico procedimento giudiziale, al fine di non appesantire e impegnare inutilmente il sistema processuale.

In realtà in determinati ambiti, come la RC auto, l’impossibilità di frazionare la domanda costituisce un grave limite per il danneggiato. Il perchè è facilmente intuibile: la vittima di un incidente stradale che subisce sia un pregiudizio al proprio veicolo che alla propria persona si ritrova con un danno al mezzo quantificabile in tempi solitamente brevi (basterà farlo visionare da un autoriparatore entro pochi giorni dall’incidente affinchè si possa avere un’idea del costo di ripristino, oltre che dal perito della compagnia di assicurazioni) mentre per poter quantificare il danno alla persona sarà necessario attendere il completamento di uno specifico iter riabilitativo che potrà durare mesi, se non anni, primache gli eventuali postumi invalidanti possano essere quantificati e tradotti in termini economici, così da poter poi costituire oggetto della relativa domanda risarcitoria.

Come sappiamo, in materia di RC auto esiste una specifica procedura di risarcimento prevista dal Codice delle Assicurazioni, che comporta un preliminare tentativo di composizione della questione in sede stragiudiziale, mediante l’invio della richiesta di ristoro dei danni alla compagnia di assicurazioni, debitamente quantificato. La compagnia ha poi a disposizione precise tempistiche (trenta giorni in caso di danno materiale con constatazione amichevole di incidente firmata da entrambe le parti, sessanta giorni per danno materiale con constatazione amichevole a firma singola e novanta giorni dalla stabilizzazione dei postumi per i danni fisici) per proporre o negare un’offerta risarcitoria, con relativa motivazione.

Secondo il precedente orientamento della Cassazione, il danneggiato che avesse subìto anche un danno fisico e che non avesse ritenuto congrua l’offerta della compagnia per il danno materiale, volendo così presentare domanda di risarcimento in giudizio, avrebbe potuto farlo soltanto una volta stabilizzatisi i postumi del danno alla persona, pena l’impossibilità di proporre l’eventuale causa per il danno fisico in un momento successivo, qualora fosse stato insoddisfatto dalla relativa offerta della compagnia.

Una recente ordinanza della Cassazione (Cassazione Civile, Sez. III, 29 gennaio 2019, n. 2330) si è espressa, però, con parere discordante rispetto al precedente orientamento.

I giudici della Suprema Corte, infatti, hanno ritenuto sussistere uno specifico interesse ad agire per il danneggiato (come richiesto dall’art. 100 del Codice di Procedura Civile) che ricorra in giudizio per il risarcimento del danno materiale pur se i postumi del danno fisico non si fossero ancora stabilizzati, lasciando pertanto libera la possibilità di proporre una nuova e successiva istanza per tale voce di danno, qualora fosse necessario.

In altre parole la Cassazione ha ammesso che sia possibile procedere in giudizio prima per richiedere i danni al veicolo e, solo successivamente, per richiedere i danni conseguenti alle lesioni che, al momento della proposizione della prima domanda, ancora non erano stabilizzati, tramite due distinti procedimenti.

Si tratta di una precisazione di fondamentale importanza. Infatti costringere un danneggiato rimasto vittima di un sinistro con danni sia materiali che fisici ad attendere i tempi di guarigione (di fatto indefinibili “ex ante”) prima di poter richiedere quantomeno il risarcimento per i danni alle cose, comportava, specie nei sinistri più gravi, grossissimi disagi. Non va dimenticato, infatti, che chi subisce un sinistro va incontro molte volte a spese anche ingenti per fare fronte alle conseguenze (necessità di acquistare un nuovo veicolo o di ripararlo, cure mediche, ecc.). Pertanto, il protrarsi per questioni meramente procedurali dei tempi per ottenere quanto spetta a ristoro, anche solo parziale, del pregiudizio sopportato, costituisce un ulteriore danno per il malcapitato.

Massimo Quezel

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