Dalla Corte Costituzionale un chiarimento sulla deroga a favore dei territori montani

Depositata in cancelleria il 06 dicembre, la sentenza n. 274/2012 della Corte costituzionale (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2012) induce a riflettere sull’esistenza o meno di una specificità del territorio montano, idonea a giustificare trattamenti derogatori rispetto alla disciplina stabilita in via generale. Per rispondere al quesito, è opportuno considerare due aspetti.

Il primo concerne il contesto in cui è intervenuto il giudice delle leggi. Il Governo, infatti, aveva impugnato gli artt. 1 e 2 della legge regionale veneta 11 novembre 2011, n. 21Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria””, che hanno introdotto l’art. 5bis e sostituito il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale n. 18 del 2010. In essi, la Regione aveva previsto, per i Comuni ricompresi nei territori classificati montani con popolazione complessiva inferiore a 5000 abitanti, da un lato una deroga al regime d’incompatibilità della gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale con lo svolgimento dell’attività funebre (art. 1), dall’altro una deroga al regime d’incompatibilità della gestione cimiteriale con l’attività marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero (art. 2). In particolare, l’Esecutivo aveva sollevato in via d’azione questione di legittimità costituzionale, avanzando dubbi che la disciplina regionale avesse invaso la materia tutela della concorrenza la quale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e) Cost., è riservata in via esclusiva alla potestà legislativa dello Stato. L’abolizione, per una consistente parte dei Comuni della Regione Veneto, delle incompatibilità stabilite dalla legge regionale n. 18/2010 tra l’esercizio dell’attività funebre, da una parte, e la gestione del servizio obitoriale e cimiteriale, dall’altra, avrebbe consentito una commistione tra queste attività lesiva della concorrenza, ponendo in essere un’invasione della competenza statale esclusiva in materia, sancita dalla disposizione costituzionale invocata quale parametro.

Il giudice delle leggi, rigettando la questione e riconoscendo l’ascrivibilità delle norme impugnate alla potestà legislativa della Regione in materia di tutela della salute e dei servizi pubblici locali (punto 3 del cons. in dir.), considera sì legittimo il trattamento differenziato a favore dei Comuni montani, anche alla luce di quanto previsto in sede comunitaria (nella sua difesa la Regione aveva invocato l’art. 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e il Libro Verde sulla coesione territoriale (COM-2008 616 definitivo), ma ne limita la portata al contesto di mercato preso a riferimento, escludendo in questo modo che la specificità montana del territorio consenta una deroga all’impianto normativo generale valida sempre e comunque. Del resto, a conferma di questo e veniamo così al secondo aspetto, la stessa Corte, nella sentenza n. 243/2005, aveva lasciato implicitamente intendere l’ipotesi di una declaratoria d’incostituzionalità qualora i criteri derogatori per territorio fossero risultati “palesemente irragionevoli” (punto 4 del cons. in dir.), pur avendo salvato la normativa veneta (legge regionale n. 62/1999) che concedeva deroghe particolari di orario agli esercizi commerciali nei Comuni a prevalente economia turistica, tra i quali erano compresi anche quelli situati in zone montane. Questo significa, attraverso una lettura congiunta delle due pronunce sopra considerate, che se per un verso la Corte ha riconosciuto il territorio montano oggetto di un trattamento differenziato (in entrambe le sentenze, tuttavia, la Corte non aveva potuto esprimersi con riferimento all’art. 44, comma 2, Cost.), per un altro verso ha indicato come questo vada valutato sempre con specifico riferimento alla disciplina normativa presa in esame, in quanto unico modo per poter valutare, se investita della questione, il superamento o meno del limite della palese irragionevolezza.

 

Daniele Trabucco

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