Le amministrazioni interessate sono inserite sul sito www.indicepa.it la cui consultazione è indispensabile per verificare se sussiste l’obbligo di emettere la fattura elettronica, nonché a quello di essere soggetti alla disciplina di split payment (o “scissione dei pagamenti”) di cui all’art. 17-ter del d.p.r. 26.10.1972, n. 633.
Va prestata attenzione al fatto che il contribuente deve affrontare una problematica complessa per l’emissione della fattura poiché deve risolvere non solo la problematica indicata all’art. 21, cuiè della fattura in formato cartaceo, ma deve verificare se l’ente destinatario del documento è assoggettato alla suddetta duplice disciplina (ad esempio, un comune) ovvero alla sola fatturazione elettronica (ad esempio, l’INAIL, il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., ecc.) o escluso da entrambi gli obblighi (ad esempio, i consorzi di bonifica nella loro qualità di acquirenti di beni e servizi, ma non anche di fornitori di una pubblica amministrazione).
Nel suddetto sito è riportato l’aggiornamento annuale che l’ISTAT pubblica entro il 30.9 di ogni anno.
Le pubbliche amministrazioni non possono accettare fatture emesse in forma cartacea emesse successivamente al giorno 31.3.2015 né possono eseguire il pagamento, anche in maniera parziale, fino a quando l’emittente non emette e trasmette la fattura in forma elettronica.
L’obbligo ha per oggetto l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture in forma elettronica.
Il Ministero dell’economia e delle finanze rende disponibile, gratuitamente, all’indirizzo www.acquistinretepa.it i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica delle fatture elettroniche.
L’Unioncamere mette a disposizione delle piccole e medie imprese iscritte, sul sito https://fattura-pa.infocamere.it, gratuitamente, un servizio di emissione per le prime 24 fatture elettroniche, senza dover scaricare alcun software o pagare un servizio esterno, previo riconoscimento del titolare dell’impresa tramite la CNS (Carta nazionale dei Servizi).
Va tenuto presente che la fattura elettronica deve contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni:
– il codice univoco che individua l’ufficio della pubblica amministrazione;
– gli estremi del contratto, cioè dell’ordine di acquisto associato alla fattura, fornito dalla pubblica amministrazione.
Va ricordato, inoltre, che qualora trovi applicazione la disciplina di split payment di cui all’art. 17-ter del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, va riportata l’indicazione “scissione dei pagamenti” (art. 2, comma 1, del d.m. 23.1.2015) utilizzando il codice contrassegnato con la lettera “S”.
Sul sito Fatturapa.it è disponibile la documentazione tecnica per l’emissione della fattura elettronica secondo le nuove regole, con suggerimenti per la compilazione ed esempi di fattura.
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