Dal 30 novembre il via ai contratti di convivenza… dal notaio!

In attesa delle riforme complessive sul diritto di famiglia (divorzio breve, riconoscimento delle unioni omosessuali, estensione dell’adozione a tutte le coppie senza discriminazione di sesso) ecco una iniziativa del notariato volta a colmare la lacuna legislativa e… la crisi del mercato immobiliare.

L’intento è quello di fornire consulenza ed assistenza professionale per la redazione dei cd “contratti di convivenza” per le famiglie more uxorio in occasione di uno special day fissato per il 30 novembre prossimo in cui, presso tutti i consigli distrettuali del Notariato si svolgeranno incontri formativi sull’ argomento.

Già dal 2 dicembre prossimo, gli studi notarili italiani si aprono alla redazione di questo particolare tipo di contratto, volto alla tutela delle situazioni familiari di fatto che, secondo i recenti dati ISTAT stanno per surclassare in numero e varietà le unioni tradizionali fondate sul matrimonio.

E così, in assenza del legislatore ed in presenza di una crisi immobiliare senza precedenti, i notai d’Italia offrono consulenza in materia di diritto di famiglia per regolamentare l’utilizzo dell’abitazione, la contribuzione alla vita domestica, il mantenimento in caso di bisogno del convivente more uxorio o la sua assistenza in caso di malattia nell’ambito dell’amministrazione di sostegno.

I contratti di convivenza regolamentano le questioni vitali di una famiglia, la casa, la solidarietà e l’assistenza anche in malattia, la possibilità di regolamentare le proprie ultime volontà in funzione di nuovi vissuti che in Italia stanno per superare il milione di unità a prescindere dal sesso e sono negozi ben diversi dai “patti di famiglia” previsti dal nostro codice civile dal 2006 , introdotti con la legge n. 55 del 14.2.2006, pubblicata sulla G.U. del 1° marzo 2006 a tutela dei passaggi tra stretti familiari delle attività economiche appartenenti ad uno dei componenti il nucleo familiare.

Mentre il “patto di famiglia” è il contratto con cui, ai sensi dell’art. 768 bis cc, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce in tutto o in parte l’azienda e il titolare di partecipazioni societarie, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Il “contratto di convivenza” è il contratto con il quale la coppia, omo od etero che sia, regolamenta i propri rapporti economici e di assistenza sia nell’ipotesi di convivenza, sia in quella di cessazione della stessa, al fine di garantire il partner più debole nelle varie situazioni di vita.

Non è la prima volta che il notariato si propone di “invadere il campo” da sempre esclusiva degli avvocati matrimonialisti…

Tempo fa, in uno dei progetti di riforma del diritto di famiglia, si paventò l’idea che fossero proprio i notai ad occuparsi della regolamentazione delle separazioni consensuali.

“Ovviamente”… non se ne fece nulla ma bisogna riconoscere che questa iniziativa del notariato colma una lacuna ed offre un’opportunità che il mondo forense non ha saputo cogliere perché intercetta il bisogno di regolamentare una materia in cerca di stabili certezze giuridiche se non di riconoscimenti legislativi sempre più pressanti ed urgenti.

Un ultima notazione… da avvocato.

Chapeau ai notai per aver proposto ed agito mentre noi avvocati siamo ancora alle prese con le divisioni interne e le guerre su tariffe e regolamenti di attuazione, dimenticando la funzione sociale della professione!

Maria Giuliana Murianni

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