La legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha istituito quest’obbligo, non ha previsto forme sanzionatorie speciali per chi non comunica l’indirizzo PEC, entro il termine stabilito, al Registro delle Imprese.
Trova, quindi, applicazione la norma generale in tema di “Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi“, contenuta all’art. 2630 del Codice civile (come modificato dal Decreto Legslativo 11 aprile 2002, n. 61), che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro a carico di chi omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese.
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